Permessi legge 104/92: come e perchè programmarli. Fruizione durante l’anno di prova e per docenti a tempo determinato. Guide e consulenza

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Orizzonte Scuola, 20.10.2015.  

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La programmazione della fruzione dei permessi previsti dalla legge 104/92 è prevista da specifica normativa e nell’ambito scolastico contribuisce ad una maggiore organizzazione del servizio, ferma restando la gestione delle emergenze.

La normativa di riferimento. Circolare n. 13 Dipartimento Funzione Pubblica del 6/10/2010 al punto 7 , chiarisce che ” Salvo dimostrate situazioni di urgenza , per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo , se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese , al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”.

– Circolare INPS n. 45 del 1° marzo 2011, punto 2

La prassi. Anticipiamo che la programmazione non è un vero e proprio obbligo del dipendente ma è sicuramente ritenuta una “buona regola”

I Dirigenti Scolastici, all’avvio delle lezioni per il corrente anno scolastico (o giù di lì) invita il personale a produrre presso gli uffici di segreteria una pianificazione – generalmente mensile – di fruizione dei permessi. In assenza di tale piano, è consigliabile richiedere la fruizione del permesso almeno con 5 giorni di anticipo (come per qualsiasi altro permesso, a meno di diverse disposizioni interne), al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione.

Naturalmente il piano è rivedibile in caso di situazioni di urgenza. Leggi Permessi legge 104/92: Programmazione dei permessi e carattere dell’urgenza

Ricordiamo che il lavoratore o il familiare che ha i requisiti per fruire del permesso, non deve produrre alcuna giustificazione o informazione sull’utilizzo dei giorni relativi alla fruizione dei permessi.

Si raccomanda anche il rispetto dell’art. 13 comma 6 del CCNL “essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”

N.B.

  • Per il personale docente in anno di prova (neo assunto in ruolo o che ha ottenuto il passaggio di ruolo): qualora fruiti i 3 giorni non sono utili ai fini del computo dei 180 giorni per il superamento dell’anno di prova;
  • Per il personale assunto a tempo determinato (anche per supplenze “brevi” o “fino avente titolo”): qualora fruiti i 3 giorni, in quanto interamente retribuiti, non interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti e sono utili ai fini del riconoscimento del punteggio nelle Graduatorie Permanenti/Esaurimento/Istituto.

Le guide sulla documentazione da presentare

La consulenza di OS.it www.chiediloalalla.orizzontescuola.it

Permessi legge 104/92: come e perchè programmarli. Fruizione durante l’anno di prova e per docenti a tempo determinato. Guide e consulenza ultima modifica: 2015-10-21T04:29:22+02:00 da
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