Permessi per diritto allo studio 2016: le regole per usufruirne

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di Lalla,  Orizzonte Scuola,  11.1.2016.  

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Dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno è possibile usufruire dei permessi per diritto allo studio assegnati dall’Ufficio Scolastico. Alcune graduatorie sono già state pubblicate, analizziamo quali sono i meccanismi per la fruizione.

Decorrenza dei permessi: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016

Ottenuto il permesso, cosa deve fare il docente?

E’ dovere del docente comunicare al Dirigente Scolastico della sede di servizio il piano annuale (anche plurisettimanale) di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, fatta salva successiva motivata comunicazione per variazioni del medesimo, specificando la durata degli mpegni di frequenza, eventualmente comprensiva del tempo necessario per il raggiungimento della sede.

Il personale in servizio in più scuole avrà cura di presentare lo stesso piano ai Dirigenti Scolastici delle due (o 3) sedi.

Il personale beneficiario dei permessi ha infatti diritto, salvo inderogabili e motivate esigenze di servizio, a turni o articolazioni diverse dell’orario di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi o la preparazione agli esami; inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

La presentazione del piano annuale di fruizione dei permessi, seppure non obbligatoria e spesso non richiesta, è auspicabile (laddove possibile) per una migliore organizzazione della didattica.

In ogni caso, anche se ha presentato il piano annuale, tutte le volte che il docente ha bisogno di usufruire di un permesso, deve presentare al Dirigente Scolastico apposita domanda. Il permesso è attribuito e non concesso (cioè non può essere negato).

Come utilizzare i permessi?

La fruizione dei permessi può essere così articolata

  • permessi orari, utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio
  • permessi giornalieri, utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio
  • cumulo di permessi giornalieri

E’ possibile usufruire dei permessi per corsi da svolgersi in modalità on line?

La Funzione Pubblica è intervenuta recentemente sulla questione, chiarendo che il permesso può essere concesso per la fruizione di un corso on line solo a condizione che sia possibile

  • presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
  • l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.

La circolare 12/11 della Funzione Pubblica

E’ possibile usufruire dei permessi per attività di studio preparatorie agli esami?

Finora molti contratti regionali hanno previsto questa possibilità. La circolare n. 12/11 della Funzione Pubblica invece lo esclude, affermando: “Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell’ARAN” . A tale sentenza si è adeguata la regione Campania (vedi nota di integrazione al contratto), ma non altre regioni.

E’ quindi da vedere in quale misura i contratti regionali recepiscono questa indicazione.

Il docente che usufruisce del permesso studio può essere sostituito tramite supplenza?

Il Dirigente scolastico individua prioritariamente idonee misure organizzative al fine di sopperire alla temporanea assenza del personale ammesso al beneficio (cambio turni, riassetto dell’orario, ecc.), quindi procede alla sostituzione del personale assente utilizzando il personale eventualmente a disposizione a qualsiasi titolo e, in mancanza, attraverso la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo strettamente necessario, secondo le disposizioni vigenti in proposito.

Per quali attività sono fruibili i permessi?
La fruizione dei permessi è finalizzata alla frequenza (in presenza o on line) dei corsi, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

In ogni caso la fruizione del permesso va certificata subito dopo la fruizione dei permessi e comunque entro il termine stabilito dalla scuola (o dal contratto regionale). In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il recupero da parte dell’amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.

I permessi per diritto allo studio valgono per il computo dei giorni ai fini dell’anno di prova?

No, se vengono fruiti a giorni interi. Non incidono invece sul computo se vengono fruiti ad ore.

Qualora i beneficiari dei permessi concludano i corsi senza utilizzare l’intero ammontare delle ore, le ore residuate possono essere impiegate per altra tipologia di corsi?

In linea generale no, a meno che non ci sia una specifica autorizzazione in tal senso da parte dell’Ufficio Scolastico

Si può usufruire anche di altri permessi?

Sì, il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi previsti dalle altre disposizioni normative e contrattuali. In particolare il CCNL 2006 2009 art.15

“Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

– partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio”

Questi ultimi permessi sono fruibili anche dai docenti a tempo determinato, ma interromponono l’anzianità di servizio (perchè non sono retribuiti).

Vi è anche l’aspettativa senza assegni per motivi di studio, disciplinata dall’art. 18, comma 2, del CCNL2006 2009

La giustificazione dei permessi fruiti

Tutti i permessi di cui si fruisce vanno certificati. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell’esame va presentata al dirigente scolastico della scuola di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l’anno solare; per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione.

Se il permesso non viene giustificato con idonea certificazione, esso verrà trasformato in aspettativa senza assegno, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatta eccezione per i soli casi di legittimo impedimento e di causa di forza maggiore.

Solo nei casi in cui il contratto regionale preveda che i permessi sono fruibili anche per la preparazione degli esami, per l’effettuazione di ricerche, e per gli eventuali viaggi non deve esser presentata alcuna documentazione essendo implicita nella certificazione relativa al sostenimento degli esami e della frequenza, o comunque autocertificabile.

Come vanno suddivise le ore di permesso per i docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno?

Alla stipula di un nuovo contratto, deve essere verificato il monte ore residuo (anche se il docente si troverà in provincia diversa da quella in cui è stato concesso il permesso) ed esso può essere fruito in relazione alla durata del nuovo contratto, non oltre dicembre 2012.

I contratti regionali

Va comunque tenuto presente che la contrattazione regionale può stabilire norme leggermente diverse, per cui è bene consultarli per avere una visione più ampia della problematica.

Permessi per diritto allo studio 2016: le regole per usufruirne ultima modifica: 2016-01-11T16:51:45+01:00 da
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