Permessi retribuiti Legge 104. Requisiti e domande

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dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 27.9.2016.

– I lavoratori possono chiedere all’Inps un periodo di congedo straordinario o permessi mensili per assistere un familiare con una grave disabilità (Legge 104).

Il congedo può essere richiesto da parenti e affini di terzo grado purché siano conviventi del disabile e l’assistenza non sia possibile da parte di familiari più vicini.
In base alla norma potranno farne richiesta: dopo il coniuge della persona disabile, il padre e la madre (in mancanza del coniuge), uno dei figli (in mancanza o in presenza di patologie dei soggetti precedenti), uno dei fratelli e infine ’’ un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti’’.
Nella scuola i permessi si calcolano per anno scolastico. La fruizione parziale dei giorni di permesso non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo.
I 3 giorni di permesso mensili sono retribuiti, coperti da contribuzione previdenziale, sono utili a tutti gli effetti e non riducono la 13a mensilità.

REQUISITI

  • bisogna essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
  • la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 deve essere riconosciuta dall’apposita commissione della ASL (handicap grave art. 4, comma 1 L. 104/92); a decorrere dal 01.01.2010 le suddette commissioni sono integrate da un medico dell’Inps. (Circ. 162/93, punto 1 , Circ. 80/95, punto 1 ,circ. 32/2006 , circ. 131/2009);
  • la persona che si assiste non deve essere ricoverata a tempo pieno, salvo una richiesta ad hoc dei sanitari
Attenzione: il congedo straordinario non può superare i due anni.
Il dipendente interessato ha l’obbligo di presentare la domanda per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge e di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attraverso la produzione di idonea documentazione. In particolare, il dipendente è tenuto a presentare il verbale della commissione medica dal quale risulti l’accertamento della situazione di handicap grave, nonché, se del caso, il certificato medico dal quale risulti la patologia invalidante di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104.
Inoltre, l’interessato è tenuto a certificare, con apposita documentazione o con dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 , la sussistenza delle condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con contribuzione figurativa, per un importo complessivo massimo, indicizzabile e pari, per il 2013 a 46.835,96 euro annui per il congedo di durata annuale, di cui 35.215 euro a titolo di indennità.
Per quanto riguarda i permessi mensili (massimo tre giorni) questi saranno retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
TFR E TREDICESIMA
E’ bene ricordare che il periodo di congedo non è valido per la maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Ai sensi delle circolari INPS, 6 marzo 2012, n. 32 e del Dipartimento Funzione Pubblica, 3 febbraio 2012, n. 1: L’art. 6 del d.lgs. n. 119/2011 restringe la platea dei legittimati alla fruizione dei  permessi per l’assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave.
Ai sensi delle circolari INPS, 6 marzo 2012, n. 32 e del Dipartimento Funzione Pubblica, 3 febbraio 2012, n. 1: L’art. 6 del d.lgs. n. 119/2011 restringe la platea dei legittimati alla fruizione dei  permessi per l’assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave.CUMULABILITA’ DEI PERMESSI
Il nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 stabilisce , “Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
Tale disposizione contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i permessi per assistere più disabili in situazione di gravità.
La norma va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
In base a tale norma non è mai ammessa la cumulabilità nel caso in cui anche il “secondo” familiare da assistere sia un parente o un affine di terzo grado (zii o bisnonni), nemmeno nel caso in cui il coniuge o il genitore siano deceduti o mancanti o invalidi o abbiano compiuto i 65 anni.
CONTROLLI
Il compito del Dirigente è quello di verificare la sussistenza dei presupposti di legge ovvero effettuare un controllo sulla correttezza formale della domanda da te presentata, non avendo alcuna discrezionalità sulla concessione dei permessi.
Perciò, il diritto alla fruizione dei tre giorni decade solo quando il Dirigente accerta l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi.
Detto questo, una volta che i permessi sono stati concessi con apposito decreto ovvero dopo la consegna di tutte le certificazioni e autodichiarazioni a supporto della richiesta di fruizione,  e ciò è stato ormai accertato, non si è tenuti a “giustificare” di volta in volta la fruizione del permesso e di conseguenza diventa illegittima qualsiasi richiesta del Dirigente che vada in tal senso.
Per quanto riguarda la fruizione “pratica” dei permessi l’unica normativa a cui fare riferimento è l’art. 15/6 del CCNL/2007 il quale dispone che i permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
Inoltre la Funzione Pubblica ha indicato l’opportunità da parte del lavoratore di programmare i permessi.
COME FARE DOMANDA
La domanda per accedere al congedo straordinario potrà essere presentata esclusivamente per via telematica, mediante i seguenti canali:
  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito” (si veda più sotto come chiedere il PIN)
  • Patronati– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi
  • Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde (gratuito) 803164.
Per quanto riguarda il permesso retribuito mensile la domanda deve essere presentata all’Inps e in copia (protocollata e siglata dall’Inps) al datore di lavoro, su modello predisposto , corredata dalla documentazione necessaria.

Inps Pin: come funziona. Come fare richiesta
Il Pin di riconoscimento dell’utente, adottato dall’Inps permette l’assegnazione a ogni cittadino o intermediario, di uno o più profili che abilitano all’accesso a gruppi di servizi dedicati a specifiche categorie di utenza.
Ad esempio, il PIN assegnato ai cittadini, consente l’accesso a tutti i servizi online, previsti in base alle caratteristiche anagrafiche del soggetto e ad altri dati presenti negli archivi Inps.

PIN ordinario e PIN dispositivo
Per accedere ai servizi online è indispensabile dunque essere in possesso di un PIN, per essere identificato dall’Istituto. Il PIN può essere di tipo “ordinario” (per fruire dei servizi di consultazione di dati relativi alla propria posizione contributiva, accedendo ai servizi online del portale Inps o del sito Mobile – es. consultazione Estratto conto contributivo) o di tipo “dispositivo” (per richiedere all’Istituto le prestazioni e i benefici economici ai quali si ha diritto per legge).
Il PIN dispositivo è stato istituito per garantire maggiore sicurezza sull’identità del richiedente; infatti, per ottenerlo il cittadino deve inviare online o via fax copia del proprio documento di identità o recarsi presso una Sede Inps per farsi identificare.
Nel caso l’utente debba inoltrare una domanda di prestazione online, non avendo ancora effettuato la conversione del PIN da ordinario a dispositivo, può inoltrare comunque la domanda anche con il PIN ordinario per bloccare la decorrenza dei termini; la domanda di prestazione sarà lavorata non appena il cittadino avrà convertito il PIN in PIN dispositivo, utilizzando l’apposita procedura presente nella sezione PINonline.
COME FARE RICHIESTA
Il PIN si può richiedere:
  • presso gli sportelli delle sedi Inps (in tal caso il PIN sarà dispositivo)
  • online, sul sito inps.it, attraverso la procedura “PIN online” > “Richiedi PIN”
  • tramite Contact Center Inps chiamando il numero verde 803 164 gratuito da rete fissa; per le chiamate da telefoni cellulari è disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico dell’utente.
Ricordiamo che le sedi Inps rilasciano immediatamente il PIN dispositivo: l’utente compila e consegna allo sportello il modulo di richiesta, presentando un documento di identità valido, e l’operatore, effettuate le necessarie verifiche, consegna una busta chiusa contenente il PIN già attivo.
Invece il PIN ottenuto online o tramite contact center è di tipo “ordinario”.
Per richiedere online prestazioni e benefici economici, occorre dunque convertire il PIN ordinario in “dispositivo” come indicato nella sezione dedicata di questa guida.
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Permessi retribuiti Legge 104. Requisiti e domande ultima modifica: 2016-09-27T00:24:01+02:00 da
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