Presenza insegnante, basta la firma sul registro di classe, badge non necessario. Sentenza Tar

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di Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola, 24.3.2017

– Il Tribunale di Firenze con Sentenza del 09-02-2017 affrontando un contenzioso articolato, tra i vari punti, sentenziava anche in merito alla controversa questione dell’utilizzo del badge a scuola ed attestazione di servizio.

La docente in questione lamentava l’immotivata sorveglianza sugli orari di entrata ed uscita e l’illegittima introduzione della rilevazione dell’orario con il badge elettronico.

Il Tribunale rileva che ” quanto ai dipendenti pubblici l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da un’apposita fonte normativa di tipo legale o di tipo contrattuale; in tal senso, la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo della presenza mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione è valido solo se previsto da una fonte normativa specifica, anche di carattere pattizio (Cass. Sez. L. sent. n. 11025/2006).

Secondo la previsione del contratto collettivo di lavoro del comparto scuola del 29/11/2007 solo per il personale ATA era previsto espressamente l’obbligo di “adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze” (art.92, comma 3, lettera g).

Detta previsione autorizzava l’amministrazione ad introdurre sistemi di verifica del tempo lavorato mediante l’uso di apparecchiature elettroniche come il cd. badge. Una simile disposizione non era prevista anche per il personale docente, ma era passibile di introduzione mediante accordo contrattuale anche d’istituto.

Il sistema di rilevazione della presenza in servizio previsto per il personale docente era quindi la firma sul registro di classe in corrispondenza del giorno e dell’ora del proprio turno di servizio, ed il docente era soggetto all’obbligo di trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio della lezione (art. 29 comma 5 del CCNL/2007). Pertanto ai fini della attestazione del servizio della ricorrente erano valide unicamente la firma sul registro di classe e le dichiarazioni di presenza che ella stessa formava.”

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Presenza insegnante, basta la firma sul registro di classe, badge non necessario. Sentenza Tar ultima modifica: 2017-03-24T14:15:16+01:00 da
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