Punteggio di continuità mobilità Graduatoria interna anche incarico triennale

Orizzonte_logo14di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 5.1.2018

– Quando si valuta, quando si perde, quali criteri.

Il punteggio di continuità può essere valutato sia per la graduatoria interna che per la mobilità, con regole precise esplicitate nel CCNI e precisamente nella Tabella di valutazione ad esso allegata.

Per il prossimo anno scolastico è stata stabilita una proroga per un ulteriore anno del CCNI sulla mobilità 2017/18 e, insieme al contratto, è stata confermata la validità della Tabella e, quindi, dei criteri per la valutazione del punteggio.

VALUTAZIONE PUNTEGGIO

La voce relativa al punteggio di continuità è inserita nella lettera C) della Tabella A relativa ai trasferimenti e della Tabella B relativa alla mobilità professionale:

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Tale punteggio, come si evince dalla Tabella, si valuta conteggiando 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti ogni anno oltre il quinquennio

QUANDO SI VALUTA

Si tratta di un punteggio che può essere valutato nella scuola di titolarità e anche nella scuola di incarico triennale, per i docenti con titolarità su ambito territoriale, per il servizio continuativo prestato nella stessa classe di concorso o nella stessa tipologia di posto di titolarità. Si precisa che per il sostegno si prescinde dalla tipologia di disabilità

Nel calcolo degli anni di servizio continuativo è escluso sia il periodo di servizio pre-ruolo sia il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina

Tale punteggio può essere valutato anche dai docenti ex-titolari della Dotazione Organica di Sostegno (DOS) relativamente alla scuola di servizio, diventata scuola di titolarità. Per questi docenti il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004.

Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010.

L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente.

Analogamente non costituisce soluzione di continuità l’introduzione dell’organico unico dell’autonomia negli Istituti Comprensivi (IC) e negli Istituti di Istruzione Superiore (IIS), con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto.

Per i docenti titolari di posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012 ai fini dell’assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto o comunque nelle sedi di organico confluite nei C.P.I.A.

Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).

QUALI CRITERI

I criteri per la valutazione del punteggio sono diversi per mobilità volontaria e per graduatoria interna di istituto.

Per la mobilità volontaria si valuta, infatti, dopo aver maturato un triennio continuativo, mentre per la graduatoria interna di istituto e per la mobilità d’ufficio si prescinde dal triennio e si valuta dopo un solo anno.

Il docente che non ha ancora maturato il triennio continuativo nella scuola di titolarità o di incarico triennale, non potrà, quindi, valutare il punteggio di continuità per la mobilità volontaria, ma se risulta per lui il secondo anno di servizio continuativo nella scuola, avendo già maturato un anno, potrà valutare 2 punti di continuità per la graduatoria interna di istituto.

Nella graduatoria interna di istituto e per il trasferimento d’ufficio, viene valutata, inoltre, anche la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità, secondo quanto indicato nella nota 5bis) della Tabella allegata al CCNI:

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Il punteggio di cui alla lettera C 0) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).

Non va valutato l’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

QUANDO SI PERDE PUNTEGGIO

Il punteggio di continuità maturato può essere perso dal docente in seguito a:

  • Trasferimento
  • Passaggio di cattedra
  • Passaggio di ruolo
  • Assegnazione Provvisoria

Riteniamo utile sottolineare che se, in seguito alla mobilità, la scuola di titolarità rimane invariata, ma cambia, chiaramente, la tipologia di posto per trasferimento da sostegno a materia o viceversa, oppure la classe di concorso per passaggio di cattedra, il docente perde ugualmente il punteggio di continuità maturato nella scuola per il servizio prestato come docente titolare su tipologia di posto o classe di concorso differente.

Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico unico tra plessi dello stesso circolo, tra plessi della secondaria I grado dello stesso Istituto Comprensivo o tra indirizzi dello stesso Istituti di Istruzione Superiore, interrompe la continuità di servizio con conseguente perdita del punteggio di continuità maturato.

Per la graduatoria interna di istituto il trasferimento da sostegno a posto comune o viceversa interrompe oltre che la continuità di servizio nella scuola anche quella nel comune.

QUANDO NON SI PERDE PUNTEGGIO

Il punteggio di continuità maturato non si perde in seguito a:

  • Trasferimento d’ufficio con domanda condizionata del docente che si trova nell’ottennio
  • Trasferimento, per la scuola primaria, tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo
  • Utilizzazione anche su tipologia di posto o classe di concorso diversa da quella di titolarità
  • Assegnazione Provvisoria per docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità
  • Assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01
  • Assenze per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo
  • Esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I.
  • Esoneri sindacali e/o aspettative sindacali ancorché non retribuite
  • Incarico della presidenza di scuole secondarie
  • Esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici
  • Esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso
  • Collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306
  • Servizio prestato nelle scuole militari
  • Servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15
  • Utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea
  • Congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01.

Per il docente trasferito d’ufficio con domanda condizionata, se ancora nell’ottennio, il punteggio di continuità non si perde soltanto se il medesimo abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio successivo il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità, presentando, quindi, domanda condizionata.

La continuità di servizio maturata nella scuola o nell’istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale che, a seguito del trasferimento d’ufficio, sia attualmente titolare su ambito.

Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio.

La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

Nei riguardi del personale docente soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza, in ciascun anno dell’ottennio, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Qualora, scaduto l’ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità il punteggio relativo alla continuità didattica nell’ottennio dovrà essere riferito esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario.

Qualora il docente al termine dell’ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo, per la graduatoria interna di istituto, al mantenimento del punteggio di continuità nel comune (nota 5bis lett. C 0) anche per tutti gli 8 anni dell’ottennio.

Si chiarisce che nel caso di utilizzazione o assegnazione provvisoria in classe di concorso o tipologia di posto differente rispetto a quello di titolarità, il servizio viene comunque valutato come prestato nella classe di concorso o nel posto di titolarità.

In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

QUALE DOCUMENTAZIONE

Come chiarisce la nota 5) della tabella di valutazione allegata al CCNI, la continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale deve essere attestata dall’interessato con apposita dichiarazione personale, secondo il modello predisposto con l’Allegato F

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Punteggio di continuità mobilità Graduatoria interna anche incarico triennale ultima modifica: 2018-01-05T17:28:46+01:00 da
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