Quote orarie dei permessi non utilizzati fruibili in base alla graduatoria

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– Le amministrazioni devono rispettare il tetto massimo del 3% dei dipendenti che possono godere dei permessi per il diritto allo studio; all’interno di tale soglia massima vi sono margini di flessibilità per potere effettuare spostamenti nella assegnazione, a condizione unicamente che ciò avvenga nel rispetto dei principi dettati dalle norme contrattuali. Sono queste le indicazioni fornite dall’Aran, in risposta a quesiti posti da enti locali, sull’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 15 del contratto collettivo 14 settembre 2000, cosiddette code contrattuali (si veda l’orientamento applicativo n. 1902/17).

Quote orarie residue
Il vincolo contrattuale inderogabile, in quanto dettato per «salvaguardare le esigenze organizzative degli enti» è il non superamento della soglia massima dei dipendenti che possono beneficiare di questi permessi. Per cui occorre trarre la conseguenza che nel momento in cui l’ente abbia acquisito la certezza che si resterà al di sotto di tale soglia in quanto qualche dipendente non può o non vuole fruire interamente di quelli che gli sono stati concessi, la stessa amministrazione può disporre l’assegnazione delle quote orarie di permessi non utilizzati al dipendente che segue immediatamente nella «graduatoria» formata sulla base delle domande presentate. Occorre avere la certezza che si sia determinato un residuo e applicare rigidamente la “graduatoria”, così da rispettare l’ordine delle priorità che si è determinato.

Le priorità
Si deve ricordare che il citato articolo 15 delle code contrattuali, nello stabilire il tetto massimo del 3% dei dipendenti in servizio, ha dettato l’ordine delle priorità che le singole amministrazioni devono rispettare. Ricordiamo che siamo in presenza di un duplice ordine di priorità da applicare successivamente. Esse sono le seguenti: frequenza dell’ultimo anno del corso di studi e superamento degli esami; frequenza per la prima volta del penultimo anno; frequenza di altri corsi. E ancora, nell’ambito di tali criteri, viene prevista la priorità per frequenza dei corsi di studio di scuola media inferiore, di scuola media superiore, universitari e post universitari. Ad ulteriore chiarimento dobbiamo ricordare che, di recente, la stessa Aran ha chiarito che è consentita la concessione di questi permessi anche per i corsi professionali, ma in questo caso non viene assegnata alcuna priorità.

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Quote orarie dei permessi non utilizzati fruibili in base alla graduatoria ultima modifica: 2017-02-27T06:43:10+01:00 da
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