ARAN. Visite mediche, accertamenti diagnostici, malattia breve

GildaVeneziaNews_logo1

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 10.2.2017

aran_logo6

Riportiamo tutti i chiarimenti  dell’ARAN su visite mediche, accertamenti diagnostici e malattia breve.

13/03/2014
Le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici per durata inferiore alla giornata lavorativa, opportunamente certificate, possono considerarsi assenze per malattia (malattia ad ore)?

L’art.21 del CCNL del 6.7.1995, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi, non prevede in alcun modo la possibilità di frazionare ad ore l’assenza per malattia nell’arco della giornata.
Si deve ricordare, poi, che, di recente, il legislatore ha dettato una nuova ed esaustiva disciplina in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, attraverso una riformulazione dell’art.55-septies, comma 5 ter, del D.Lgs.n.165/2001 operata con le disposizioni modifiche dell’art.4, comma 16 bis, del D.L.n.101/2013, convertito nella legge n.125/2013, secondo le quali:
Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.”.

07/08/2012
Tra i permessi previsti dall’art. 19, c. 2 del CCNL del 6.7.1995 è possibile far rientrare anche l’assenza per sottoporsi a visita specialistica?

L’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, in relazione ai tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali ivi previsti, non ha stabilito alcuna precisa casistica per la loro fruizione.
Pertanto, spetta all’ente valutare, nella sua discrezionalità, le esigenze addotte dal dipendente a sostegno della richiesta di assentarsi dal servizio in relazione alla eventuale sussistenza di ragioni di servizio ostative alla concessione del permesso.
Pertanto, l’Ente non è chiamato né a disciplinare le possibili ipotesi giustificative del permesso (data la genericità ed ampiezza della previsione contrattuale “per particolari motivi personali o familiari”) né a valutare nel merito la giustificatezza o meno della ragione addotta o la documentazione a tal fine prodotta, ma solo la sussistenza di specifiche ragioni organizzative od operative che impediscano la concessione del permesso stesso.
Del resto, i giorni di permesso a disposizione del dipendente sono solo tre per anno e, conseguentemente, avendone utilizzato uno per visita specialistica, ne avrà a disposizione solo due per eventuali altre esigenze personali nell’anno.
Per completezza informativa, si ritiene utile anche ricordare che di recente il legislatore è intervenuto a regolamentare anche la materia delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, con la nuova formulazione dell’art.55-septies del D.Lgs.n.165/2001 derivante dalle modifiche recate dall’art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011.
In particolare l’art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 stabilisce: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011, ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni specialistica come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro).
In tal modo, sono state superate anche alcune indicazioni più rigorose che, in mancanza di una precisa disciplina legale di riferimento, erano contenute anche negli orientamenti applicativi già formulati dall’ARAN in materia.
In tale ambito, pertanto, fermo restando quanto sopra detto in ordine alle modalità di gestione dei permessi per motivi personali, sembrerebbe eccessivo richiedere elementi giustificati che non sono richiesti neppure per le assenze imputabili al regime della malattia.

05/06/2011

I periodi di assenza effettuati dal dipendente per sottoporsi ad un progetto di recupero ai sensi dell’art.21, comma 1 lettera a) del CCNL del 14.9.2000 devono essere computati nel periodo di comporto delle assenze per malattia?

Siamo del parere che i periodi di assenza effettuati dal dipendente per sottoporsi ad un progetto di recupero ai sensi dell’art.21, comma 1 lettera a) del CCNL del 14.9.2000, che ha sostituito l’art.25 del DPR n.333/90, non possano essere computati nel periodo di comporto delle assenze per malattia; si tratta, infatti, di una specifica misura di sostegno volta a favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti che versino in particolari condizioni psicofisiche, diversa sia dagli altri benefici indicati nello stesso art.21, comma 1, sia dalle ordinarie assenze per malattia, nonostante il CCNL rinvii espressamente, per quanto riguarda il trattamento economico dell’assenza, all’art.21, comma 7 del CCNL del 6.7.1995.

05/06/2011
Il contratto integrativo decentrato può introdurre delle ipotesi di permesso retribuito per l’effettuazione di visite mediche ed accertamenti diagnostici ?

Escludiamo nel modo più assoluto che il contratto integrativo decentrato possa introdurre ipotesi di permesso retribuito non previste dal CCNL; la materia non figura tra quelle oggetto di contrattazione integrativa (ricordiamo che l’art.40, comma 3-bis, del D.Lgs.n.165/2001 stabilisce che la contrattazione collettiva integrativa: “si svolge sulle materie con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono ….”. Il comma 3-quinquies del medesimo art.40 dispone che: “l  Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle e non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt.1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.” ).

.

 

ARAN. Visite mediche, accertamenti diagnostici, malattia breve ultima modifica: 2017-02-11T04:19:35+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl