Regime Sperimentale Donna (Opzione Donna). Ecco cosa cambia nel 2016

Pensioni-Oggi_logo14

di Nicola Colapinto,  PensioniOggi,  23.12.2015.  

Le lavoratrici del settore pubblico e privato hanno la possibilità di andare in pensione a 57 anni e 3 mesi (58 e 3 mesi se autonome) con 35 anni di contributi a condizione di accettare una pensione calcolata con il metodo contributivo

rush_pensioni-22gennaio

La riforma Fornero del 2011 ha confermato fino al 31 Dicembre 2015 la possibilità per le donne di andare in pensione prima, a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo.

Si tratta di una possibilità introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) riscoperta in massa dopo l’introduzione della Riforma Fornero perchè consente di anticipare l’uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie che, com’è noto, chiedono in alternativa o il perfezionamento di almeno 41 anni e mezzo di contributi indipendentemente dall’età anagrafica (pensione anticipata) o il raggiungimento di un’età anagrafica pari a 66 anni e 3 mesi (per le donne del pubblico impiego; 63 anni e 9 mesi le donne dipendenti del settore privato; 64 anni e 9 mesi le autonome) unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia).

Con l’opzione donna si può uscire invece con un anticipo di diversi anni rispetto ai requisiti sopra indicati a patto però di accettare una decurtazione sull’assegno.

Destinatari
La possibilità di optare per il regime sperimentale è riconosciuta alle lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi ed esclusivi della stessa (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. La facoltà di opzione non è invece esercitabile dalle lavoratrici iscritte alla gestione separata.

I Requisiti anagrafici e Contributivi
Per l’esercizio dell’opzione è necessario possedere 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015 (articolo 1, comma 155 della legge di stabilita’ 2016). Con l’approvazione della legge di stabilita’ 2016 è venuta sostanzialmente meno la restrizione prevista dall’Inps con le Circolari 35 e 37 del 14 marzo 2012 che avevano interpretato la data del 31 dicembre 2015 come termine entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della prestazione.
Si ricorda che per questa tipologia di prestazione resta infatti in vigore la cd. finestra mobile secondo la quale l’assegno viene erogato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome (cfr: Circolare Inps 53/2011) dopo la maturazione dei suddetti requisiti.
La tabella sottostante riepiloga le date che consentono il rispetto dei requisiti anagrafici e contributivi utili per esercitare l’opzione donna dopo la novella contenuta nella legge di stabilita’ 2016.   

Gli effetti della decurtazione
Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono mediamente una decurtazione sull’assegno che oscilla intorno 25-30% rispetto a quanto avrebbero ottenuto con il sistema misto. Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell’età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.
La seguente tabella evidenzia, in via indicativa, l’impatto sull’assegno dell’opzione donna esercitata da quattro tipi di lavoratrici.

 L’entità della riduzione dipende ovviamente dalle caratteristiche personali delle lavoratrici, in primo luogo, la loro evoluzione retributiva. In linea generale, più la lavoratrice vanta una carriera anticipata – con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi anni di iscrizione all’INPS – più la riduzione sarà minore; viceversa maggiore è l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 – e quindi la prestazione teorica maturata avrebbe previsto una quota rilevante calcolata attraverso il sistema retributivo – piu’ elevata sarà la riduzione dell’assegno pensionistico.

Limiti per la fruizione del regime sperimentale donna
Per la valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione.
Sono escluse dalla possibilità di fruire del regime in parola le lavoratrici che abbiano perfezionato il diritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità) in base ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31/12/2011 o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dalla Riforma Fornero del 2011. Analogamente non possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici  destinatarie delle disposizioni in materia di “salvaguardia” introdotte dal legislatore dopo il 2011 in favore dei cd. esodati (messaggio inps 219/2013).
La disciplina sperimentale prevede che l’applicazione del sistema contributivo sia limitata alle sole regole di calcolo. Pertanto a tale pensione si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell’importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo.
A tali lavoratrici non si applica, inoltre, il beneficio previsto dall’articolo 1, comma 40 della legge 335/1995 che consente l’accredito figurativo di alcuni periodi legati all’educazione e assistenza ai figli fino al sesto anno di età.

La nota Inps 145949/2015 – pubblicata in risposta ad un quesito posto dai patronati – ha aperto al pensionamento anticipato anche a coloro che, avendo maturato i requisiti in tempo utile per l’accesso al regime, presentino domanda successivamente alla scadenza del regime opzionale (il cd. principio della cristallizzazione del diritto a pensione).
Si ricorda inoltre che secondo il messaggio inps 9231/2014, è possibile esercitare l’opzione anche successivamente al mese in cui maturano i requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e 35 di contributi). In sostanza la domanda di accesso al regime può essere presentata anche dopo il 30 Novembre 2014, ad esempio nel corso del 2015, al momento della presentazione della domanda di pensione.

La Proroga del Regime Sperimentale
L’articolo 1, comma 155 della legge di stabilita’ 2016 ha aperto anche alla possibilità di proseguire la sperimentazione oltre il 2015 se residuano fondi dalle risorse stanziate dal Governo nella medesima legge di stabilita’ per tale scopo. In particolare si prevede un monitoraggio delle spese sulla base del quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, deve trasmettere alle Camere una relazione sull’attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti.
“Qualora dall’attività di monitoraggio risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l’impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione”.

Regime Sperimentale Donna (Opzione Donna). Ecco cosa cambia nel 2016 ultima modifica: 2015-12-23T23:17:44+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl