Registro elettronico, deve essere compilato in tempo reale

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Orizzonte Scuola, 24.1.2018

–  Ma la scuola deve fornire tutte le attrezzature necessarie.

Riproponiamo articolo del 10 settembre 2015 – Quale la normativa relativa ai registri elettronici? Quali conseguenze per i docenti se l’amministrazione non fornisce computer e linea internet?

Il decreto legge n. 95 del 6 Luglio 2012 prevede all’art. 7 comma 27 che:

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie.

Al comma 31 lo stesso decreto prevede che:

A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

Ricordiamo che il registro personale è un atto pubblico (V Sezione Penale della Corte di Cassazione: 12726/2000; 6138/2001; 714/2010), per cui il docente è soggetto, nella compilazione di tale registro, alle sanzioni penali previste dall’art. 476 (falso ideologico in atto pubblico) e dall’art. 479 (falso materiale in atto pubblico) del codice di procedura penale. Da ciò discende che la compilazione del registro elettronico personale del docente debba avvenire contemporaneamente al registro di classe (cartaceo), conseguentemente non è possibile nemmeno compilarlo al di fuori della classe in questione.

Chiariti gli aspetti normativi, passiamo ad affrontare le problematiche che i docenti riscontrano quotidianamente a scuola nell’uso di tale strumento e i casi in cui non ha alcun senso deliberarne l’adozione, soprattutto considerando i rischi a cui si può andar incontro.

Nonostante siano passati 3 anni dall’emanazione del decreto n. 95/2012, in numerose Istituzioni scolastiche continuano a riscontrarsi problemi, legati principalmente alla mancanza di computer e/o tablet e alla connessione Internet.

Solo pochissime scuole mettono a disposizione dei docenti computer o tablet da utilizzare in classe per la compilazione del registro e solo pochissime dispongono di un’efficiente connessione wirless.

Se alla mancanza di computer e/o tablet , da parte delle scuole, si è ovviato chiedendo ai docenti di utilizzare quelli personali, al secondo problema non c’è stata altra soluzione che far compilare il registro al di fuori delle classi o a casa.

Partiamo dal presupposto che nessun docente può essere obbligato a utilizzare strumenti propri per la compilazione degli atti della scuola, nel caso specifico del registro elettronico, tuttavia se il “buon cuore” dei docenti può far superare tale problematica, non è assolutamente accettabile il fatto di dover compilare il registro al di fuori della classe o addirittura a casa.

Pur volendo sorvolare sul doppio lavoro cui sarebbe costretto il docente, che deve prima annotare a mano quanto succede in una determinata classe (assenze, verifiche scritte e orali…) e poi riportare il tutto sul registro elettronico, non lo si può fare sulle conseguenze PENALI che tale modus operandi può determinare per i docenti.

Il registro personale del docente, come suddetto, è un atto pubblico e come tale deve essere compilato in classe in quanto l’insegnante, in qualità di pubblico ufficiale deve registrare all’istante quanto avviene in sua presenza. Pertanto, risulta assai rischiosa la compilazione del registro, da parte dei docenti, al di fuori della classe o a casa per le conseguenze penali che potrebbero derivare anche da una semplice distrazione o dimenticanza.

Alla luce di quanto detto, l’uso del registro elettronico dovrebbe essere deliberato solo nel caso in cui la scuola sia dotata di infrastrutture e strumenti tali da mettere il docente in condizione di operare in classe, ovvero nei casi in cui ci sia un’efficiente connessione wirless e ci siano P.C. e/o tablet a disposizione dei docenti in ogni classe. I dirigenti scolastici, da parte loro, non dovrebbero nemmeno proporne l’uso, qualora non vi siano le condizioni appena descritte sia per le difficoltà pratiche che, principalmente, per le conseguenze penali cui potrebbero andare incontro i docenti.

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