dalla Gilda degli insegnanti di Bari, 21.2.2018
di Trani annulla la sanzione del dirigente scolastico –
Nel marzo del 2015 il Dirigente Scolastico, a causa di un´assenza della docente in questione, ha scoperto che la stessa utilizzava un registro cartaceo e non quello elettronico. Da qui partiva la contestazione di addebiti disciplinari per la professoressa, inutili le memorie difensive; il Dirigente ha sospeso dal servizio la docente per un giorno. Aspetto non da poco, solo dopo questo episodio, tutti i docenti della scuola hanno ricevuto un tablet da utilizzare per la compilazione del registro elettronico.
La docente pertanto ha deciso di rivolgersi al giudice del lavoro, supportata dall´avv. Raffaella Romano, legale della Gilda degli Insegnanti di Bari. Si giungeva dunque a giudizio, in una prima udienza l´amministrazione ha proposto di ridurre la sanzione da “sospensione dal servizio” a “censura”, ma la docente, consapevole di aver subito una grave ingiustizia, non si è piegata e ha chiesto al giudice di entrare nel merito della faccenda. La sentenza è arrivata il 16 febbraio 2018, dopo tre anni di sofferenza per l´insegnante, per l´ingiusta pena. Il giudice del tribunale di Trani è entrato nel merito della vicenda, ha annullato la sanzione disciplinare e ha condannato alle spese l´amministrazione.
Il Magistrato ha ribadito che: “La mancanza di adeguata strumentazione a scuola all´epoca del fatto addebitato non può certamente attribuirsi alla volontà della docente“.
Questo conferma quello che da tempo la Gilda degli Insegnanti afferma: non è possibile utilizzare il registro elettronico nelle scuole, giusto per potersi vantare di averlo adottato, in assenza di adeguata rete internet e di supporti informatici per gli insegnanti. Purtroppo però ancora in troppe scuole si è introdotta questa novità, costringendo spesso gli insegnanti ad acquistare a proprie spese i supporti e, in alcuni casi, anche utilizzando la propria connessione internet del cellulare personale.
Ancor più inaccettabile è il fatto che nonostante un palese errore del dirigente, le spese legali debbano essere a carico dell´amministrazione. Si auspica che di fronte a casi così evidenti sia il Dirigente Scolastico a pagare di tasca propria, invece a pagare è sempre la collettività.
Bari, 21 febbraio 2018
Il coordinatore provinciale FGU-Gilda degli Insegnanti
Prof. Vito Carlo Castellana
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