Reti tra scuole, reti di ambito e di scopo, finalità e ruoli delle istituzioni scolastiche

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di  Katjuscia PitinoOrizzonte Scuola,  20.6.2016
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– La nuova previsione normativa delle reti tra istituzioni scolastiche è rintracciabile nei commi 70, 71, 72 e 74 dell’art.1 della Legge 107 del 2015, ma la costituzione delle reti di scuole ha un suo antecedente nell’art.7 del DPR n.275 del 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
Di recente con Nota ministeriale prot. n. 2151 del 7 giugno 2016 sono state fornite Indicazioni per la formazione delle reti, da costituire, secondo il tenore del comma 70 Legge 107, entro il 30 giugno del 2016; tale termine nella Nota prot.2177, successiva alla prima citata, è stato definito come ordinatorio e non perentorio.

Finalità e contenuti della rete ex art.1 comma 70, 71, 72 e 74 Legge 107
E’ in primis nel comma 70 della Legge 107 che sono ricavabili le finalità delle reti:

  • valorizzazione delle risorse professionali;
  • gestione comune di funzioni e di attività amministrative;
  • realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.

Nel successivo comma 71 dell’art.1 è possibile invece rinvenire i contenuti relativi agli accordi di rete, i quali dovranno individuare:

  • i criteri per l’utilizzo dei docenti nella rete;
  • i piani di formazione del personale scolastico;
  • le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
  • le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

Il comma 72 disciplina gli adempimenti amministrativi che le istituzioni scolastiche possono svolgere in rete:

  • cessazioni dal servizio;
  • pratiche in materia di contributi e pensioni;
  • progressioni e ricostruzioni di carriera;
  • trattamento di fine rapporto del personale della scuola;
  • atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica.

Il comma 74 stabilisce che “gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell’organico dell’autonomia e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
Le Indicazioni per la formazione delle reti, allegate alla Nota 2151, sono al contrario foriere di novità circa l’istituto della rete perché oltre a recepire i contenuti originari del dispositivo, già fissati nel DPR n.275 del 1999, presentano due nuove tipologie di reti tra scuole:

  • le reti di ambito e
  • le reti di scopo.

In sintesi le reti, così come prospettate nelle Indicazioni, intendono valorizzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche attraverso forme di collaborazione e utilizzo di risorse comuni, siano esse umane, finanziarie e strumentali, per il perseguimento di specifici obiettivi istituzionali, ascrivibili anche al Piano triennale dell’offerta formativa. Già note le finalità delle reti, ribadite nelle Indicazioni, circa il legame che esse devono pur stabilire con il territorio di appartenenza “la rete (…) deve essere in grado di recepire le esigenze del territorio (formative, progettuali, amministrative)”. Tra gli obiettivi possibili della rete: il contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e culturale (la dispersione e l’abbandono scolastico, i nuovi fenomeni della migrazione)(…) l’inserimento scolastico delle disabilità, per il miglioramento della qualità degli apprendimenti, per il successo formativo e per assicurare una maggiore omogeneità della qualità dell’offerta formativa su scala nazionale (Indicazioni pag.2).

Rete di ambito e rete di scopo
Come già accennato, nelle Indicazioni il nuovo costrutto attribuito alla rete si vede arricchito da due diversi modelli organizzativi: la rete di ambito e la rete di scopo; si tratta di due dispositivi non strettamente separati giacché dalla rete di ambito che raccoglie tutte le scuole di un ambito territoriale (…) ma anche oltre l’ambito di appartenenza discendono le reti di scopo. Nelle Indicazioni è espressamente stabilito che le reti di scopo si vengono a costituire (…) all’interno della cornice rappresentata dall’accordo quadro di rete di ambito. Ne discende che la rete di ambito è propedeutica a quella di scopo e che quest’ultima qualora costituita, trovi nella prima un riferimento ineludibile circa il funzionamento e il rispetto di talune previsioni normative indicate nel comma 70 della Legge 107. Si profila quindi una pianificazione unitaria nelle reti di ambito che faranno guida alle reti di scopo, difatti la rete di ambito “svolge una funzione rappresentativa e di raccordo delle finalità comuni a tutte le scuole dell’ambito [e] assume le decisioni comuni che costituiscono la cornice entro cui si attuano le azioni sia della Rete di ambito nel suo complesso, sia delle altre Reti di scopo (Indicazioni pp.5 e 6).
Lo strumento decisionale delle reti è la Conferenza dei dirigenti scolastici, modellata sulla Conferenza di servizi di cui all’art.14 della Legge n.241 del 1990.

Aspetti procedurali da considerare nella costituzione delle reti
La costituzione delle reti tra scuole, così come presentata nella Legge 107, acquisisce un carattere innovativo nella terminologia assunta dall’estensore delle Indicazioni, (nuove le denominazioni “rete di ambito e rete di scopo”), ma le finalità progettuali, formative ed amministrative che le scuole possono far proprie negli accordi stabiliti richiamano quelle già esistenti nell’art.7 del DPR n.275; esse possono prevedere anche il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari di cui al comma 7 della Legge 107, in relazione all’offerta formativa della singola istituzione scolastica.
Tuttavia pur non conoscendo al momento le finalità che le scuole dell’ambito territoriale assumeranno nelle reti di ambito e in quelle di scopo risulta utile precisare alcuni aspetti procedurali di estrema importanza, non considerati affatto nelle Indicazioni e nei modelli allegati ad esse:

  • se le reti di ambito e di scopo hanno finalità didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, dovranno prevedere, oltre all’approvazione da parte del consiglio di istituto anche quella del collegio dei docenti, tale previsione si rintraccia nell’art.7 del DPR 275 del 1999 ma a maggior ragione adesso, alla luce della Legge 107, è indispensabile tale passaggio, tenuto anche conto che il legislatore sottolinea che la scuola per realizzare i fini di cui al comma 1 della Legge 107 deve garantire il pieno rispetto degli organi collegiali (comma 2 della legge 107);
  • le modalità di utilizzo dei docenti nella rete di cui al comma 71 della Legge 107 devono pur considerare quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, l’art.7 comma 3 del DPR 275 ne fa esplicito riferimento, quindi risulta necessaria l’informativa alle OO.SS di categoria; atteso che né il dispositivo della rete né lo strumento della Conferenza di servizi ad esso congeniale possono derogare quanto stabilito per lo stato giuridico del personale docente. Il comma 3 dell’art.7 succitato afferma che “l’accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono”.
  • il confronto con le parti sindacali deve inoltre assicurare il pieno rispetto dei criteri adottati, per il principio di non discriminazione sul luogo di lavoro, richiamato sul punto dalla legge 107 (comma 71) e dalle stesse Indicazioni, e come atto di trasparenza e pubblicità delle decisioni assunte. Ciò perché quanto pattuito nella rete potrebbe avere ripercussioni sul lavoro del personale coinvolto.

In ultimo l’elemento innovativo della rete risiede nell’obbligo sottolineato dalla legge 107 al comma 71 sulla la rendicontazione di quanto svolto e le modalità con cui essa verrà esperita, elementi che dovranno essere decisi nell’accordo.
In ogni caso, prima di generare altre ragionevoli perplessità è meglio aspettare cosa verrà fuori dalle prossime Conferenze di servizi e dall’informativa che si fornirà alle Organizzazioni Sindacali.

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Reti tra scuole, reti di ambito e di scopo, finalità e ruoli delle istituzioni scolastiche ultima modifica: 2016-06-20T12:26:23+02:00 da
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