Retribuzione di risultato per i dirigenti: ecco come si determina il processo di valutazione

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 Oggiscuola, 20.2.2017

Come si legge sulla rubrica Italians di Beppe Severgnini sul Corriere, una lettrice scrive: “La Buona Scuola si è presentata come una riforma basata sul merito e sulla responsabilità: i docenti valutano gli studenti (da sempre), i dirigenti valutano i docenti (e qui la cosa si fa mistica, non essendoci in Italia metodologie di pesatura del merito certificate). In teoria i dirigenti vengono a loro volta valutati dagli uffici regionali del Ministero. E qui la cosa si fa comica: le linee guida uscite pochi giorni fa indicano che i dirigenti daranno i voti a se stessi…“.

Le Linee guida stabilite dal Ministero, individuano la tempistica del processo, i documenti e le procedure utili per valutare i dirigenti, le dimensioni professionali che avranno un peso nel giudizio formulato dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali attraverso la valutazione elaborata dai Nuclei preposti.

Nel rapporto si legge quanto segue

La valutazione della dirigenza scolastica è finalizzata alla valorizzazione e al miglioramento professionale dei Dirigenti, nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio scolastico e in coerenza con il Sistema Nazionale di Valutazione. Gli obiettivi di miglioramento della scuola (priorità) individuati attraverso il RA V, con gli obiettivi nazionali e gli obiettivi regionali, sono il punto di partenza per la valutazione dei Dirigenti scolastici, in quanto rappresentano il quadro di riferimento all’interno del quale si colloca l’azione della dirigenza e il contributo al miglioramento del servizio, come stabilito dal comma 93 (“Nell’individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione “). I Dirigenti contribuiscono al perseguimento degli obiettivi attraverso “la specificità delle proprie funzioni” (D. Lgs. 165/2001, art. 25, comma 1), di conseguenza la valutazione non può essere fondata esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi, ma deve considerare innanzitutto lo specifico dell’azione dirigenziale finalizzata al loro raggiungimento e, in particolare, i criteri generali riportati nel comma 93: a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell’ incarico triennale; b) valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali; c) apprezzamento dell’operato all’interno della comunità professionale e sociale; d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell’ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale; e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.

Le operazioni di valutazione compiute annualmente da ciascun Nucleo si concludono con la formulazione di una motivata proposta di valutazione al Direttore. Quest’ultimo definisce la valutazione di ciascun Dirigente accogliendo la proposta di valutazione o discostandosene motivatamente. La valutazione tiene in considerazione tutte le dimensioni professionali indicate dal comma 93 e in particolare le azioni effettivamente realizzate e i risultati raggiunti. L’esito della valutazione è annuale e deve essere sintetizzato con una delle seguenti espressioni: pieno raggiungimento degli obiettivi; avanzato raggiungimento degli obiettivi; buon raggiungimento degli obiettivi; mancato raggiungimento degli obiettivi.

È opportuno ricordare che le espressioni sopra riportate si riferiscono esclusivamente alla valutazione delle azioni professionali realizzate e ai risultati perseguiti e raggiunti, ben sapendo che il procedimento di valutazione ha la necessità di individuare un insieme ben definito e non eccessivamente numeroso di elementi da considerare, rilevare e quantificare. Da qui la necessità di evidenziare che il procedimento di valutazione “è finalizzato alla valorizzazione e al miglioramento professionale nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio scolastico” (art. 3, comma 1). Pertanto tutti i Dirigenti che non raggiungono gli obiettivi devono trovare innanzitutto un supporto, sia a livello di Amministrazione (vedi Piano di formazione e supporto)  sia a livello di Comunità professionali e di buone pratiche che sono già attive in molti ambiti territoriali. Alla valutazione fa seguito la corresponsione della retribuzione di risultato annuale, sulla base della contrattazione integrativa regionale e del decreto direttoriale di quantificazione del FUN, vistato dall’organo di controllo, secondo quanto disposto dall’art. 25 del vigente CCNL. La retribuzione di risultato dovrà tener conto di un’idonea diversificazione tra i livelli “pieno raggiungimento”, “avanzato raggiungimento”, “buon raggiungimento” degli obiettivi.

Ecco la divisione in step della valutazione

  • entro settembre 2016 – Definizione degli obiettivi da parte del Direttore dell’USR
  • entro dicembre 2016 – Formulazione della proposta di “Piano regionale di valutazione” da parte del  Coordinatore regionale del servizio ispettivo e adozione da parte del Direttore
  • gennaio – maggio 2017 – Autovalutazione annuale da parte del Dirigente
  • entro agosto 2017 – Valutazione di prima istanza da parte del Nucleo ed eventuale visita presso l’Istituzione scolastica sede di servizio del Dirigente
  • entro dicembre 2017  – Restituzione dei riscontri della valutazione da parte del Direttore

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Retribuzione di risultato per i dirigenti: ecco come si determina il processo di valutazione ultima modifica: 2017-02-21T06:21:49+01:00 da
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