Riforma: docenti potenziamento esprimeranno un giudizio ai fini dello scrutinio. Vediamo come funzionerà

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di Nino Sabella, Orizzonte Scuola, 6.2.2017

– Il docente di potenziamento ha fatto il suo ingresso nella scuola italiana lo scorso anno scolastico, quando, in seguito alle immissioni in ruolo della fase C del piano straordinario di assunzioni, alle scuole e’ stato attribuito un’organico aggiuntivo.

Nel corrente anno scolastico, poi, è entrato in vigore l’organico dell’autonomia comprendente posti comuni, di potenziamento e sostegno, come indicato dalla legge n. 107/2015 (coma 95):

[… ] Per l’anno  scolastico  2015/2016,  il Ministero  dell’istruzione,  dell’universita’  e  della  ricerca   e’ altresi’ autorizzato a  coprire  gli  ulteriori  posti  di  cui  alla Tabella 1 allegata alla presente legge,  ripartiti  tra  i  gradi  di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di  posto come indicato nella medesima  Tabella,  nonche’  tra  le  regioni  in proporzione, per ciascun grado,  alla  popolazione  scolastica  delle scuole statali, tenuto altresi’ conto della presenza di aree  montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densita’ demografica o a forte  processo  immigratorio,  nonche’  di  aree  caratterizzate  da elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla  Tabella 1 sono destinati alla  finalita’  di  cui  ai  commi  7  e  85 […]  A  decorrere  dall’anno  scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1  confluiscono  nell’organico dell’autonomia,  costituendone  i  posti  per  il  potenziamento.

L’utilizzo dei docenti di potenziamento, sin dallo scorso anno scolastico, è risultato problematico e non rispondente alla ratio della legge (docenti impiegati prevalentemente per supplenze, sebbene sia doveroso evidenziare che le scuole hanno richiesto determinati docenti o meglio classi di concorso e l’amministrazione in molti casi ne ha assegnati degli altri).

Tra gli altri è emerso il problema riguardante la partecipazione o meno ai consigli di classe, dedicati alla valutazione intermedia e finale, dei detti docenti e la modalità di valutazione degli allievi seguiti.

Il problema nasce dal fatto che il docente di potenziamento non svolge un insegnamento curricolare, ma svolge attività rivolte a gruppi di alunni o anche ad un’intera classe, al fine di ampliare l’offerta formativa (obiettivi indicati nei commi 7-85 della 107), per cui in sede di scrutinio  intermedio e finale non può esprimere un’autonoma valutazione attinente a una disciplina curricolare.

Lo scorso anno scolastico, considerato che la legge 107/15 non ha previsto nulla al riguardo, il Miur è stato  più volte sollecitato a fornire apposite indicazioni, ma ad oggi non risulta alcun intervento in merito, per cui i dirigenti scolastici hanno agito in assoluta autonomia.

La questione, però,  è affrontata, benché parzialmente, nello schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, attualmente al vaglio delle competenti commissioni parlamentari.  All’articolo 2 ( valutazione primo ciclo) comma 3 del decreto, infatti, leggiamo:

“La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe, ivi compresi i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello  globale di sviluppo degli apprendimenti  raggiunto dall’alunno. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi di alunni, finalizzati anche all’ampliamento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente scolastico o da suo delegato.”

Alla luce della suddetta previsione, è certo che:

  • i docenti di potenziamento sono sicuramente coloro i quali svolgono attività e insegnamenti volti all’ampliamento dell’offerta formativa;
  • I docenti di potenziamento forniscono informazioni sull’interesse manifestato e il livello di profitto raggiunto, quindi non esprimono una valutazione autonoma.

Non è specificato, invece, a chi il docente fornirà le suddette informazioni: a tutto il consiglio o al docente, la cui disciplina è oggetto di potenziamento?

E’ probabile e  logico che, nel caso l’insegnamento sia volto a potenziare una singola disciplina (ad esempio inglese o italiano o matematica…), gli elementi conoscitivi vadano forniti al docente curricolare in questione; nel caso in cui l’insegnamento del docente di potenziamento riguardi competenze trasversali (ad esempio competenze di cittadinanza, relazionali o imparare ad apprendere …), le informazioni vadano fornite al consiglio di classe.

Non è esplicitato, infine, se il docente di potenziamento debba fornire anticipatamente i citati elementi conoscitivi o debba partecipare al consiglio di classe, dedicato allo scrutinio di I quadrimestre e a quello finale.

Dalla lettura dell’articolo, sembrerebbe che i docenti, che svolgono attività volte all’ampliamento dell’offerta formativa, non partecipino alle operazioni di scrutinio, in quanto non esprimono, come ad esempio i docenti di religione cattolica, un’autonoma valutazione, facendo l’IRC parte delle discipline del curricolo ( o i docenti di attività alternativa). Inoltre, mentre per questi ultimi è detto chiaramente che partecipano al consiglio di classe e alla valutazione degli allievi, per i docenti dediti al potenziamento dell’offerta formativa non è specificato.

Sarebbe quanto mai opportuno che la problematica su esposta venisse chiarita definitivamente anche in sede di approvazione dello schema di decreto o con apposita nota ministeriale.

Lo schema di decreto, tuttavia , costituisce un passo in avanti rispetto alla normativa vigente, in quanto fornisce le prime indicazioni sul ruolo dei docenti del potenziamento nell’ambito della valutazione intermedia e finale, indicazioni sino ad ora inesistenti.

In definitiva, il docente di potenziamento, per la valutazione intermedia e finale, fornisce al consiglio di classe (o al docente interessato) elementi informativi sull’interesse e sui risultati raggiunti dagli alunni seguiti, impartendo un insegnamento per cui è non prevista una valutazione. Resta da chiarire se detto docente debba o meno partecipare allo scrutinio intermedio e finale.

La disposizione, sopra illustrata, entrerà in vigore quando sarà approvato definitivamente lo schema di decreto legislativo, tuttavia potrebbe essere già seguita (iniziativa che del resto diverse scuole hanno adottato), in considerazione dell’intenzione del legislatore.

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Riforma: docenti potenziamento esprimeranno un giudizio ai fini dello scrutinio. Vediamo come funzionerà ultima modifica: 2017-02-06T18:37:14+01:00 da
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