Riforma sostegno: INVALSI definirà indicatori per qualità inclusione. Enti locali assicureranno personale per assistenza

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Valeria Famà,   Professionisti Scuola Network  24.1.2017

– Non più di 22 alunni per classe in presenza di diversamente abili e ruolo determinante dell’INVALSInell’individuare gli indicatori per la valutazione della qualità del delicato processo relativo all’inclusione scolastica e ancora Stato, Scuola, Regioni, Enti locali, a chi spetterà cosa?
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Tra innovazioni e costanza con la legislazione vigente, continuiamo ad esaminare gli otto decreti legislativi applicativi della Legge 107, approvati dal Consiglio dei Ministri lo scorso 14 gennaio.
Posto già l’accento sui cambiamenti relativi all’abollizione del PDF e della DF, in questo articolo ci soffermiamo sul CAPO II “PRESTAZIONI E INDICATORI DI QUALITÀ DELL ‘INCLUSIONE SCOLASTICA” sempre tratti dello “Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”.

VALUTAZIONE
In accordo col DPR del 2013 n. 80 ossia il “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”, la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica diventa parte incisiva del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche.
Spetterà dunque all’INVALSI, in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento del RAV, definire gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica, sulla base dei seguenti criteri:
a) qualità del Piano per l’inclusione scolastica;

b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti, livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione;

c) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico incluse le specifiche attività formative;

d) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;

e) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi.

Art. 4 (Valutazione della qualità dell’inclusione scolastica) atto di gov. 378

 

IL PROCESO DI INCLUSIONE
Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali continueranno a promuovere il raggiungimento delle prestazioni per l’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti come riportato nella tabella che apre l’articolo.

Tuttavia ci preme sottolineare tale passaggio:
Lo Stato provvede alla costituzione delle sezioni per la scuola dell’infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente

La normativa tuttora vigente, il DPR n. 81/2009 nel nell’art. 5, comma 2 , in merito al numero di alunni per classe stabilisce che: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilita’ sono costituite, di norma, con non piu’ di 20 alunni, purche’ sia esplicitata e motivata la necessita’ di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purche’ il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.”  Mentre all’articolo 4 comma 1 dello stesso DPR si prevede la possibilità di deroga “in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola…
Quindi 20 + (10%di 20) = 22.
In pratica il nuovo decreto confermerebbe ciò che prima era previsto solo come deroga.


Ricordiamo che su tali decreti si dovrà pronunciare la Commissione Cultura della Camera entro il prossimo 17 marzo e che anche in assenza di tale parere il Governo potrà emanare il testo definitivo dei decreti

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