Sanzioni disciplinari, circolare Miur chiarisce dubbi: il preside può sospendere fino a 10 giorni

rando-gurrieri_logo1Studio Rando Gurrieri, 25.8.2017

– Mentre sono già operative le novità introdotte dal DLgs n 75/2017 (entrato in vigore il 22/06/2017) in merito ai provvedimenti disciplinari nel Pubblico Impiego, incluso il settore della scuola, l´Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, con la propria Circolare n. 12427 del 18-08-2017, chiarisce alcuni aspetti importanti.

Le modifiche, rispetto alle disposizioni precedenti, previste dal Dlgs 165 del 2001, riguardano anche i termini del procedimento, le competenze e le comunicazioni obbligatorie.

In particolare, l´USR ha richiamato l´attenzione sull´introduzione del comma 9-quater nell´art. 55-bis, “che attribuisce, eliminando definitivamente ogni dubbio interpretativo, la competenza del procedimento disciplinare, per le infrazioni per cui è prevista l´irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni, al responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale”.

La riforma, dunque, supera definitivamente i dubbi sollevati da parte della giurisprudenza: la competenza dei Dirigenti Scolastici nell´irrogazione di sanzioni disciplinari sino alla sospensione fino a 10 giorni, è oggi espressamente prevista dalla legge. E´ per il resto stata confermata la competenza degli U.C.P.D.

Nei casi di infrazioni più gravi, dunque, il Dirigente Scolastico interessato, immediatamente, e comunque entro 10 giorni, segnala all´Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari i fatti rilevanti di cui abbia avuto conoscenza.
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Sanzioni disciplinari, circolare Miur chiarisce dubbi: il preside può sospendere fino a 10 giorni ultima modifica: 2017-08-26T07:22:31+02:00 da
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