Sanzioni disciplinari e rinnovo contratto: quando è previsto il licenziamento del docente?

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 Orizzonte Scuola, 23.2.2018

– Con l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro firmato in data 9 febbraio 2018, sono state confermate molte delle disposizioni contrattuali previste nel precedente CCNL/2017, ma vengono introdotte anche specifiche novità riguardanti diversi aspetti dell’attività professionale del personale scolastico.

DEFINIZIONE INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI

In relazione alle responsabilità disciplinari del personale docente, per la definizione della tipologia di infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nell’art.29 dell’ipotesi di CCNL 2016-2018, si stabilisce di rinviarla ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale.

Nello stesso modo si rinvia a specifica sessione negoziale l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando, come sottolinea il succitato art.29, “che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento

I termini per la conclusione della sessione vengono fissati per il mese di luglio 2018 e non oltre.

La contrattazione che dovrà portare alla definizione precisa delle infrazioni disciplinari con relative sanzioni, deve avvenire in sintonia con quanto prevede il decreto legislativo n.165/2001 e dovrà tener conto di alcuni specifici casi di sanzioni disciplinari da attuare in presenza di precise situazioni esplicitate nell’ipotesi di CCNL 2016-2018.

LICENZIAMENTO

Fra le sanzioni disciplinari prese in considerazione vi è quella che determina il licenziamento.

In quali casi è previsto il licenziamento per il personale scolastico?

Come chiarisce l’art.29 comma 2 parte 1), deve essere prevista la sanzione del licenziamento nei seguenti casi:

a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti

b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale

NUOVA INFRAZIONE DISCIPLINARE

Un’altra novità introdotta nell’ipotesi di CCNL 2016-2018 riguarda la necessità di prevedere una specifica sanzione disciplinare nel caso di “condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse

Nel merito delle specifiche sanzioni, i dettagli saranno definiti in sede della sessione negoziale prevista nel comma 1 dell’art.29, rimanendo comunque confermato quanto stabilito nel decreto legislativo n.297/1994, Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari, al quale vengono apportate modifiche e integrazioni.

INTEGRAZIONE NORMATIVA DESTITUZIONE PERSONALE SCOLASTICO

Come chiarisce il comma 3 del succitato art.29, vengono stabilite integrazioniall’art.498 comma 1 del decreto legislativo n.297/1994, nel quale, a conferma delle disposizioni indicate nell’ipotesi di CCNL 2016-2018 (art.29 comma 2) relativamente alla sanzione disciplinare del licenziamento, sono aggiunte le lettere g) e h).

L’art.498 del succitato decreto n.297/1994, avente come oggetto la destituzione del personale scolastico, comprende, infatti, i seguenti sei casi, distinti dalla lettera a) alla lettera f) che determinano il licenziamento:

a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;

b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli

alunni, alle famiglie;

c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per

concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o

ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;

d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell’esercizio delle

funzioni, o per concorso negli stessi;

e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;

f) per gravi abusi di autorità

Con le nuove disposizioni ai sei casi indicati se ne aggiungono altri due individuati dalle lettere g) e f) che, in base a quanto stabilito nel CCNL 2016-18, stabiliscono quanto segue:

g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;

h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale

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Sanzioni disciplinari e rinnovo contratto: quando è previsto il licenziamento del docente? ultima modifica: 2018-02-23T06:53:49+01:00 da
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