Scuola-lavoro ed i poteri del Dirigente scolastico

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di Avv. Marco Barone,  Orizzonte Scuola  14.7.2015.  

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Uno degli aspetti più rilevanti del ddl sulla scuola come definitivamente approvato il 9 luglio, riguarda certamente laquestione scuola-lavoro, la scuola delle competenze.

In base al ddlscuola il ruolo del dirigente è stato rivisto, e sicuramente rinforzati sono i suoi poteri, ma anche le responsabilità, Infatti, nell’ambito dell’autonomia dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon andamento, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.

Ma le Istituzioni scolastiche garantiscono, in via teorica, la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Edè in tale ambito che “l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”e dunque deve predisporre “ con la partecipazione di tutte le suecomponenti,
il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente”.

Tale piano è il cuore programmatico vitale della singola scuola“costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,extracurricolare, educativae organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. Però quando si tratta, ad esempio, della questione scuola-lavoro tutta la bella teoria come ora riportata in merito alle decisioni collegiali, viene meno. Infatti, nel testo del ddl si afferma che “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio enell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio”.

Dunque il sistema scuola lavoro deve essere inserito obbligatoriamente anche nel sistema liceale, con una durata complessiva di almeno 200 ore, ma almeno 200 ore significa che può essere anche superiore. Tali percorsi di alternanza “sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa”.

Dunque le scuole interessate non possono rifiutarsi di inserirla nel POF, però possono definirne lemodalità: “ può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e lemodalità di verifica ivi stabilite
nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero”.

Mai poteri del dirigente emergono con forza lì ove viene individuato come l’unica figura deputata ad individuare all’interno del registro, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’alternanza scuola-lavoro, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi citati.

E l’unico che può stipulare apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l’orientamento scolastico e universitario dello studente. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige unascheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. Dunque, come ben si può notare, certamente il coinvolgimento degli organi collegiali, in tema di alternanza scuola lavoro, è praticamente irrisorio o minimale rispetto al potere decisionale della dirigenza scolastica, e ciò ben rappresenta quello che è il ddl scuola nella sua sostanza, ove sparisce de facto la contrattazione, il ruolo dellaRSU è limitato ai minimi storici e mai citata
all’interno di questo provvedimento, e gli organi collegiali sembrano più essere chiamati a ratificare od indirizzare determinate scelte che non possono neanche essere evitate, che esprimersi o meno in modo partecipato e libero ed incondizionato sulla progettualità e sul futuro della propria scuola.

Scuola-lavoro ed i poteri del Dirigente scolastico ultima modifica: 2015-07-14T08:29:42+02:00 da
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