Scuola, se ci sono alunni disabili non si supera il numero di 20

Superabile, 9.8.2017

– Rettifica del Ministero dell’Istruzione che in una nota dei giorni scorsi aveva richiamato la regola che prevede che in caso di presenza di alunni disabili in una classe non si possa superare il limite di 22 alunni. In realtà “di norma” il limite è fissato a 20 alunni per classe.

ROMA – Il numero massimo di componenti di una classe in cui sono presenti alunni con disabilità “di norma” non può superare quello di 20. A precisarlo è il Ministero dell’Istruzione che nei giorni scorsi, “per mero errore materiale”, aveva indicato tale limite a 22 alunni. La precisazione arriva con una nota diramata ieri in cui si fa esplicito riferimento al testo pubblicato dallo stesso Miur il 4 agosto scorso: “Si richiama – vi si legge – la nota prot.n. 1553 del 4 agosto u.s., avente pari oggetto, e si precisa che, per mero errore materiale, nell’ultimo capoverso è stata riportata l’errata indicazione, di norma, di 22 alunni per classe, in caso di presenza di alunni disabili, anziché, di norma, di 20 alunni per classe, così come previsto dall’articolo 5, comma 2 del D.P.R.n.81/2009”.

Tale limite numerico è oggetto nella pratica quotidiana di notevoli problemi, perché non sempre viene rispettato, anche perché la presenza del testo delle parole “di norma” indica evidentemente una regola generale che nel concreto è però suscettibile di eccezioni. E lo stesso comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. n. 81/2009 afferma che il limite a quota 20 deve essere “motivato” in rapporto alle “esigenze formativa degli alunni disabili”. Il testo di legge (articolo 5 comma 2 del Dpr 81/2009) afferma testualmente: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

E’ anche vero che per via giurisprudenziale, con numerose sentenze, i giudici sono tornati spesso a ricordare tale limite a 20 alunni, che – riportiamo il dettato della sentenza della Corte Costituzionale n° 80/2010 – “costituisce un presidio dell’adeguatezza dell’offerta formativa in particolare nei confronti degli allievi con disabilità, costituendo forma di garanzia del loro diritto costituzionale all’istruzione”.

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Scuola, se ci sono alunni disabili non si supera il numero di 20 ultima modifica: 2017-08-11T09:04:26+02:00 da
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