Scuola, ultima chiamata per i pensionamenti 2015

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di  Raffaele Marmo , Quotidiano.net  7.8.2015

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Per i pensionandi della scuola restano ancora poche settimane per presentare la domanda di pensione all’Inps e conquistare l’assegno già a partire dal mese di settembre. Le domande di pensionamento del personale scolastico che cessa dal servizio il 1° settembre prossimo, secondo le istruzioni di un messaggio dell’Istituto previdenziale di giugno, possono essere inviate attraverso il canale online, il call center integrato dell’Inps oppure utilizzando i patronati.

E’ verosimile che la maggior parte degli interessati abbia già presentato l’istanza, ma nel caso in cui qualcuno non l’avesse fatto, è bene sottolineare come la domanda sia necessaria per ottenere la prima rata di pensione.

Ma chi sono i prof. interessati all’operazione?

Si tratta, innanzitutto, di coloro che, una volta raggiunti i requisiti previsti, hanno presentato domanda di cessazione volontaria dal servizio lo scorso mese di gennaio. In secondo luogo, coloro che hanno ricevuto dagli uffici scolastici l’avviso di risoluzione del rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti ordinamentali per la permanenza in servizio – 65 anni –  con effetto sempre dal 1° settembre 2015.

Alla prima categoria appartengono i lavoratori che hanno conquistato i requisiti previdenziali vigenti nei mesi scorsi o che li matureranno entro il 31 dicembre 2015: lavoratrici con 41 anni e 6 mesi di contributi o lavoratori con 42 anni e 6 mesi di contributi (pensione anticipata) oppure (lavoratori e lavoratrici) con 66 anni e 3 mesi di età e 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia).

Allo stesso modo, potevano presentare la richiesta di cessazione del servizio anche i lavoratori che hanno maturato un diritto a pensione entro il 31 dicembre 2001 con le regole precedenti alla riforma Fornero: e, dunque, coloro che a quella data avevano maturato 40 anni di contributi o la cosiddetta quota 96 (60 anni di età e 36 di contributi o 61 anni di età e 35 di contributi) o, ancora, le lavoratrici con 61 anni di età e almeno 20 di contributi, sempre al dicembre 2001.

Non è finita: della partita sono anche le lavoratrici che abbiano raggiunto 57 anni e 3 mesi di età con 35 anni di contributi (più precisamente 34 anni 11 mesi e 16 giorni) entro il 31 dicembre 2014 e che hanno scelto la cosiddetta opzione donna (il calcolo interamente contributivo della prestazione).

Fin qui le richieste di pensionamento volontario. La categoria delle cessazioni d’ufficio – e, dunque, del pensionamento obbligatorio dal prossimo primo settembre – comprende, invece, i lavoratori della scuola che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • che abbiano raggiunto un diritto a pensione con la vecchia normativa (quota 96 con 60 anni e 36 di contributi oppure con 61 anni e 35 di contributi o i 40 anni di contributi oppure i 61 anni e 20 anni, ma solo per le lavoratrici) entro il 31 dicembre 2011 qualora abbiano maturato o maturino entro il 31 agosto prossimo i 65 anni, il limite ordinamentale per la permanenza in servizio. A precisarlo è il Miur che riprende le indicazioni contenute nella Circolare 2/2015 della Funzione pubblica: «Gli insegnanti che, a qualsiasi titolo, hanno maturato un diritto a pensione entro il 2011 non possono fruire, neppure su opzione, dei nuovi limiti di vecchiaia stabiliti dalla Riforma Fornero. Né possono ottenere il trattenimento in servizio dato che l’articolo 1 del decreto legge 90/2014 ha abolito questo istituto». Il Miur ha confermato invece che il pensionamento d’ufficio per chi raggiunge i 65 anni dopo il 31 agosto avverrà dal 1° settembre 2016,
  • oppure che abbiano raggiunto i requisiti per il pensionamento anticipato in base alla legge Fornero (42 anni e sei mesi se uomini, 41 anni e sei mesi se donne), qualora abbiano maturato o maturino entro il 31 agosto prossimo i 65 anni, il limite ordinamentale per la permanenza in servizio,
  • o ancora che abbiano raggiunto o raggiungano i 66 anni e tre mesi entro il 31 agosto prossimo, purché abbiano almeno 20 anni di contributi. Qualora, invece, quest’ultima condizione non sia maturata, è possibile chiedere di rimanere in servizio fino a conquistarla, comunque non oltre i 70 anni di età.

E’ prevista, infine, una terza categoria di pensionamenti e di pensionandi, che riguarda coloro per i quali la risoluzione del rapporto di lavoro, con conseguente pensionamento non è né volontaria né obbligatoria, ma è rimessa alla valutazione dell’amministrazione secondo quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legge 90/2014: questo può verificarsi in tutti i casi in cui il lavoratore abbia raggiunto o raggiunga i requisiti per la pensione anticipata  (42 anni e 6 mesi o 41 anni e 6 mesi le donne) entro il 31 agosto prossimo e abbia contestualmente maturato i 62 anni di età.

Il riferimento ai 62 anni, però, contenuto anche nella circolare specifica della Funzione pubblica è controverso, perché l’obiettivo in origine era quello di evitare qualsiasi forma di penalizzazione (che scattava proprio al di sotto dei 62 anni), ma, poiché la legge di Stabilità ha eliminato la penalità fino al 31 dicembre 2017, è da ritenere o si può sostenere anche che il pensionamento di cui parliamo potrebbe valere anche per chi abbia meno di 62 anni.

A livello numerico, secondo i dati provvisori forniti dal Miur ai sindacati nelle scorse settimane, le richieste di cessazione dal servizio relative all’anno in corso sono state 24.220. A queste andranno le cessazioni d’ufficio e altre cessazioni. Rispetto alle 17.237 domande presentate nel 2014, sono circa 7.000 in più le domande di quest’anno, con un incremento del 40%.

Scuola, ultima chiamata per i pensionamenti 2015 ultima modifica: 2015-08-07T07:53:21+02:00 da
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