Se c’è uno studente disabile la classe non può essere formata «di norma» con più di 20 alunni

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Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Miur, con la nota prot. n. 1553 del 4 agosto, nell’ottica di un corretto avvio dell’anno scolastico, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del nuovo decreto per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, il Dlgs n. 66/2017, uno degli otto decreti attuativi della legge 107 che aggiorna, riorganizza e razionalizza i provvedimenti vigenti in materia.

Le date di entrata in vigore del nuovo regolamento per l’nclusione
Dal 1 settembre 2019 entreranno in vigore le disposizioni relative alle modalità di elaborazione ed approvazione del piano educativo individualizzato (PEI, art. 7, comma 2).
Dal 1 gennaio 2019 saranno operative le innovazioni relative ai compiti dell’ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all’istruzione, per gli aspetti di certificazione e di conseguente ricaduta sulla didattica, allorché il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale (art. 3).
Sempre dal 1 gennaio 2019 entreranno in vigore, inoltre, tutte le disposizioni previste dall’art. 5, dal comma 1 al comma 5, relative alla procedura di certificazione e di documentazione per l’inclusione scolastica; il conseguente progetto individuale (art. 6); il piano educativo individualizzato (art. 7, comma 1); la richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico (art. 10).

Conferma del numero di studenti nelle classi con disabili
Con successiva nota prot. n. 1557 del 8 agosto il dicastero di viale Trastevere ha precisato che, per mero errore materiale, nell’ultimo capoverso della nota 1553 del 4 agosto è stata riportata l’errata indicazione <>, anziché, <> così come previsto dall’articolo 5, comma 2 del Dpr n.81/2009, e anche ricordato nella nota prot. n. 21315 del 15 maggio, concernente le dotazioni organiche personale docente per l’anno scolastico 2017/2018. Spesso in questi anni le associazioni per il diritto all’istruzione dei disabili sono dovute intervenire a tutela del rispetto delle norme vigenti in materia, tanto che i giudici per via giurisprudenziale, con numerose sentenze, hanno dovuto spesso ricordare alle autorità competenti la necessità di rispettare ad esempio tale limite massimo di 20 alunni in presenza di disabili che «costituisce un presidio dell’adeguatezza dell’offerta formativa in particolare nei confronti degli allievi con disabilità, costituendo forma di garanzia del loro diritto costituzionale all’istruzione» (sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010), ribadendo il principio che i tagli alle spese, come conseguenza delle leggi finanziarie, non possono comprimere il nucleo essenziale dei diritti costituzionalmente garantiti come quello allo studio degli alunni con disabilità.

Sarà per questo, quindi, che il dicastero di viale Trastevere è corso subito ai ripari e viene confessata una semplice “svista”. L’allarme pare rientrato. Le classi iniziali che accoglieranno alunni con disabilità continueranno ad essere costituite, di norma, con non più di 20 alunni.

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Se c’è uno studente disabile la classe non può essere formata «di norma» con più di 20 alunni ultima modifica: 2017-08-30T06:40:17+02:00 da
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