Se svolgo libera professione, posso insegnare? Ecco la risposta…

Andrea Carlino,  La Tecnica della scuola, 5.5.2017

– Un docente può svolgere anche la libera professione? Una semplice domanda a cui c’è una risposta. Sul Sole 24 Ore si fa riferimento al caso di un agente di commercio inserito nelle graduatorie delle scuole secondarie di II grado. Al professionista venivano conferite supplenze temporanee che potevano durare anche vari mesi.

Può continuare a esercitare la professione di agente di commercio nel tempo libero o è necessaria l’autorizzazione del dirigente scolastico considerato che il rapporto con la scuola può terminare quando viene nominato un altro docente? Sì, è necessaria l’autorizzazione del preside dal momento che con la stipula del contratto a tempo determinato si costituisce tra il professore e il Miur un rapporto di lavoro subordinato, sottoposto al principio di esclusività che caratterizza il rapporto di servizio con lo Stato.

È quindi senz’altro necessario comunicare al dirigente scolastico l’esercizio della libera professione, che potrà essere autorizzato se essa è ritenuta compatibile con l’attività di insegnamento, come previsto dall’articolo 508, del Decreto legislativo 297/1994 cioè al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.

L’attività di libero professionista può essere svolta dal docente a condizione che non sia di pregiudizio all’assolvimento dei compiti inerenti la funzione docente; sia compatibile con l’orario d’insegnamento e di servizio; sia coerente con l’insegnamento impartito, così recita la nota del Miur n. 1584 del 29 luglio 2005.

Però il caso dell’agente di commercio è ancora più particolare dal momento che non è inclusa nel novero delle “libere professioni”.

In altri casi, come quelli degli agenti di assicurazione, i giudici hanno deciso per l’incompatibilità (si veda Consiglio di Stato, sez. VI, 20 maggio 1982, n. 268 e Tar Sicilia, sez. I, Palermo, 9 maggio 1991, n. 315).

Ricordiamo che le pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge n. 669/96 e della Circolare della Funzione Pubblica n 6 del 1997, non possono conferire direttamente incarichi esterni di natura professionale a chi è dipendente anche di un’altra amministrazione e che eserciti una libera professione.

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