Secondarie, addio alla titolarità

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di Marco Nobilio,  ItaliaOggi  14.2.2017

– Dal prossimo anno, il dirigente scolastico deciderà la sede. Lo ha stabilito il ministero dell’istruzione, ma vale solo per i docenti che si spostano

Dal prossimo 1° settembre i docenti delle secondarie non saranno più titolari nelle scuole attuali ma nell’organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Lo prevede la nota 237 emanata dal ministero dell’istruzione il 31 gennaio scorso. L’amministrazione ha stabilito che a tutto il personale docente delle scuole secondarie di I e II grado «verrà attribuita la nuova sede di organico dell’autonomia (scuole medie, istituti superiori, scuole serali, ospedaliere, carcerarie e speciali) con decorrenza 1° settembre 2017».

In pratica, i docenti delle secondarie perderanno la titolarità della scuola e la assumeranno sull’intera istituzione scolastica che tale scuola comprenda. Per esempio, il docente di scuola media titolare in una scuola, ubicata in una sezione staccata in un comune diverso da quello in cui risulta ubicata la sede centrale, perderà la titolarità nella sezione staccata e la assumerà sull’intero istituto comprensivo. Fermo restando che tale titolarità assumerà rilievo solo nelle scuole medie di cui si componga l’istituto comprensivo e non su scuole di altro ordine. E sarà poi il dirigente scolastico a decidere quale scuola media assegnare al docente interessato. Idem per le secondarie di II grado. Per esempio, il docente titolare in un istituto tecnico commerciale compreso in un istituto superiore che comprende anche un istituto professionale per il commercio perderà il diritto a rimanere nell’istituto tecnico commerciale e sarà il dirigente dell’istituto superiore di appartenenza a decidere dove dovrà andare ad insegnare.

Le disposizioni emanate dall’amministrazione centrale sembrerebbe in contrasto con il dettato della legge 107/2015. Il comma 73, dell’articolo 1, della legge dispone, infatti, che «il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza». Dunque, l’assegnazione da parte del dirigente scolastico di classi ubicate in scuole diverse dovrebbe risultare preclusa qualora il docente interessato non venga fatto oggetto di provvedimenti di mobilità.

La legge parla chiaro: la titolarità assume rilievo sulla cattedra ubicata presso la scuola di attuale appartenenza. La scuola, non l’istituzione scolastica. In altre parole, i docenti delle secondarie, attualmente titolari su scuola, che si asterranno dal presentare le domande di mobilità, hanno diritto a conservare l’attuale titolarità su scuola. La stessa cosa vale anche qualora presentassero la domanda di mobilità, ma l’istanza non venisse accolta. La legge 107/2015, infatti, tutela espressamente i diritti acquisiti e le relative disposizioni, allo stato attuale, sono da considerarsi norme imperative di legge.

Tant’è che la legge contiene anche una disposizione che preclude alla contrattazione collettiva di introdurre deroghe nelle materie contenute nella legge stessa.

È prevedibile, dunque, che l’applicazione delle disposizioni impartite dall’amministrazione centrale darà luogo all’ennesimo contenzioso seriale. Gli elementi ci sarebbero tutti: il danno ingiusto in capo ai potenziali ricorrenti, ai quali verrebbe negato il diritto di titolarità nella scuola attuale con conseguente assoggettamento alla volontà del dirigente scolastico; la violazione di legge, derivante da una deroga peggiorativa del trattamento previsto dalla legge 107/2015, che garantisce il diritto alla conservazione del diritto di titolarità della cattedra nella scuola attuale; l’eventuale danno patrimoniale derivante dalle spese collegate al pendolarismo per raggiungere una sede diversa più lontana.

A ciò va aggiunto il fatto che la modifica della titolarità deriverebbe, almeno in parte, da una deroga introdotta dalla contrattazione collettiva, che in luogo della titolarità della cattedra nella scuola avrebbe previsto la mera titolarità sull’istituzione scolastica. Deroga che sembrerebbe non legittima da una parte per il divieto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 15/2009, che preclude alla contrattazione collettiva la possibilità di derogare le norme di legge. E dall’altra parte, nello specifico delle materie contenute nella legge 107, per effetto di una precisa disposizione contenuta nella legge stessa.

Va detto inoltre che la stessa legge 107/2015, quando dice che il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza, potrebbe essere interpretata anche nel senso che tali docenti avrebbero diritto a mantenere la titolarità della scuola anche all’esito di provvedimenti di mobilità. D’altra parte, se è vero che la legge 107 prevede l’assoggettamento dei docenti al sistema degli ambiti e della chiamata diretta, è altrettanto vero che il comma 73, dell’articolo 1, della stessa legge è una norma speciale (se non addirittura eccezionale) che prevale, per sua natura, sulla disciplina generale che regola chiamata diretta.

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Secondarie, addio alla titolarità ultima modifica: 2017-02-14T07:07:24+01:00 da
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