Sentenza del Tribunale di Firenze sfavorevole ad un “Preside sceriffo”

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Lucio Ficara   La Tecnica della scuola  Martedì, 28 Luglio 2015.  

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In un momento storico in cui i poteri assegnati ai dirigenti scolastici sono notevolmente aumentati dalla legge 107/2015, è importante mettere in evidenza una recentissima sentenza del Tribunale di Firenze, che avvalora i timori di chi crede all’esistenza dei Presidi sceriffo.

Si tratta di una storia accaduta tra il 2010 e il 2011 in un Istituto d’Istruzione Superiore di Empoli. Il Preside di tale scuola si è accanito contro una delle RSU, sanzionandola nell’arco di 4 mesi per ben 4 volte. Il docente ha chiesto al Tribunale di Firenze di accertare e dichiarare l’illegittimità e inefficacia delle 4 sanzioni disciplinari subite dallo stesso nel suo ruolo istituzionale e costituzionale di legittima RSU della scuola.

Il docente ha denunciato al giudice del lavoro, la condotta vessatoria e discriminatoria del Dirigente Scolastico nei suoi confronti, scatenata, probabilmente, da posizioni divergenti in contrattazione d’istituto. Ma quali contestazioni ha sollevato il dirigente scolastico contro tale docente? Il Ds inizialmente con un semplice avvertimento scritto ha sanzionato il docente, per essersi rifiutato di firmare copia della comunicazione amministrativa dell’assegnazione alle classi.

Poi il Ds ha rincarato la dose, censurando il docente per avere rifiutato, durante un Collegio dei docenti, l’incarico di coordinatore di classe. Successivamente, quasi fosse diventata una questione personale, il Ds attiva un terzo provvedimento disciplinare contro lo stesso insegnante, colpevolizzandolo di essere il regista occulto di una lettera inviata da genitori e alunni di una sua ex classe, all’USR Toscana e USP di Firenze, per assicurare la continuità didattica di tale insegnante nella medesima classe. Infine l’ultima sanzione è anche la più pesante, è stata quella della sospensione dall’insegnamento dello stesso insegnante.

In questo caso l’insegnante è stato sanzionato per comportamento scorretto nei confronti di una giovane studentessa, perché secondo il Dirigente scolastico, il docente avrebbe umiliato pubblicamente la ragazza chiedendo alla classe di organizzare una colletta per consentirle di venire in gita scolastica.

Il Tribunale di Firenze, nella persona della dott.ssa Nicoletta Taiti, in primo grado ha annullato tutte le sanzioni disciplinari a carico del docente , considerando illegittimo il comportamento del dirigente scolastico. Inoltre ha condannato il Miur al pagamento delle spese di lite che sono state definite in 4500.

Infatti il giudice ha ritenuto corretto il comportamento del docente in ogni circostanza a lui indebitamente contestata. Infatti nella prima sanzione il docente pur non firmando immediatamente la copia amministrativa dell’assegnazione alle classi, ha preso regolarmente servizio nelle classi a lui assegnate e il giorno successivo ha anche firmato il documento, giustificando il ritardo della firma, nel bisogno di un confronto con il dirigente scolastico visto che non era stato confermato per continuità didattica nelle classi dell’anno precedente. Questo comportamento è stato sentenziato legittimo.

Nella seconda sanzione emerge chiaramente che il docente poteva legittimamente dimettersi dall’incarico assegnato d’ufficio di coordinatore di classe. In questa circostanza è interessante il chiarimento del giudice che cita l’art. 5 comma 5 del d.l.vo n. 297/94 che prevede espressamente la figura del segretario verbalizzante del Consiglio di classe attribuito dal dirigente scolastico, dal cui ruolo il docente non può dimettersi, mentre dall’art.25 comma 5 d.l.vo 165/01 in cui è scritto che il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, come ad esempio il coordinatore di classe.

Il giudice spiega che la figura di coordinatore può essere prevista da atti interni alla scuola, ma tale delega può essere rifiutata liberamente dall’insegnante.

Le altre due sanzioni si basano su testimonianze equivoche e contrastanti, tanto che il giudice li valuta per quel che sono. Anche in questo caso, il giudice annulla le sanzioni, restituisce l’onorabilità e la dignità professionale al docente ingiustamente sanzionato.

Questa sentenza ci impone una riflessione: “cosa potrebbe combinare un Preside sceriffo, tipo questo, nell’era dei super poteri della legge 107/2015?” Meditate gente, meditate!

Sentenza del Tribunale di Firenze sfavorevole ad un “Preside sceriffo” ultima modifica: 2015-07-29T05:48:41+02:00 da
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