Sorveglianza alunni all’uscita, qual è la responsabilità della scuola?

di Paolo Bonanno,  La vita scolastica, 21.10.2017

– Sia l’istituzione scolastica che i singoli lavoratori, dal dirigente al collaboratore scolastico, devono avere piena consapevolezza delle responsabilità che sono in gioco: ciascuno per la propria parte adotti comportamenti che rispettino i doveri ad esse legati.

Vorrei provare a chiarire alcuni punti che riguardano la responsabilità della scuola sulla sorveglianza degli alunni, dopo i tanti articoli usciti a seguito della pronuncia della Cassazione sul grave fatto di cronaca del ragazzo investito all’uscita di scuola. In particolare:

  • Esiste una responsabilità diretta dell’istituzione scolastica, che viene esercitata attraverso il personale addetto
  • Il personale docente e ausiliario è tenuto e svolgere, nell’ambito dei compiti istituzionali, una attività obbligatoria di vigilanza sugli alunni, che deriva direttamente dall’affidamento di questi ultimi all’istituzione scolastica
  • Esiste una responsabilità del personale della scuola che si attiva soltanto in caso di comportamento doloso o gravemente colposo e che non ha rilevanza processuale (art. 61 l. 312/1980)

Vediamo quali sono gli ambiti giuridici nei quali si colloca la responsabilità delle istituzioni scolastiche in riferimento alla vigilanza sul comportamento degli alunni.

L’istituzione scolastica è un soggetto giuridico autonomo (individuata tra le “amministrazioni pubbliche” dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001). Ad essa, quindi, fanno capo le responsabilità legate all’esercizio della funzione ad essa attribuita dall’ordinamento giuridico, svolto attraverso soggetti che sono addetti all’amministrazione stessa. Con l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’alunno alla frequenza della scuola, nei confronti dell’istituzione scolastica sorge, oltre all’obbligo di fornire il servizio specificamente previsto dall’ordinamento dello Stato, un vincolo di natura negoziale dal quale discende un ulteriore obbligo: quello di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno ad essa affidato, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica (v. in proposito Cass. n. 3680/2011).

La scuola, quindi, alla luce del richiamato vincolo giuridico, è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che l’alunno procuri danno a se stesso e ad altri (Cass. n. 1769/2012), accorgimenti che devono riguardare sia l’interno dell’edificio che le pertinenze scolastiche, di cui abbia la custodia, messe a disposizione per eseguire la propria prestazione (Cass. n. 19160/2012), nelle quali deve essere compreso, ad esempio, un eventuale cortile antistante l’edificio scolastico nella disponibilità della scuola ove sia consentito l’accesso e lo stazionamento degli utenti e in particolare degli alunni (Cass. n. 22752/2013) prima dell’ingresso nei locali scolastici. La natura giuridica della responsabilità dell’amministrazione scolastica, nell’ipotesi in cui gli alunni subiscano danni nel periodo di tempo in cui la scuola deve esercitare, attraverso il personale addetto, la vigilanza sui loro comportamenti, è duplice:

  • contrattuale, se trova fondamento nell’inadempimento dell’obbligo di vigilare o di tenere o non tenere una determinata condotta;
  • extracontrattuale, se il fondamento si basa sulla generale violazione del dovere di non recare danno ad altri (Cass. n. 3680/2011; n. 16947/2003).

Il personale della scuola che è chiamato a svolgere in via primaria gli obblighi di vigilanza nei confronti degli alunni affidati all’istituzione scolastica è il personale docente: ad esso, infatti, vengono affidati dal momento dell’ingresso (con l’obbligo, statuito dall’articolo 29, ultimo comma, del CCNL del Comparto scuola, di trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni). Durante il periodo dello svolgimento delle attività didattiche, naturalmente, l’obbligo è totale, nel senso che l’esercizio dei compiti di vigilanza non può trovare deroghe se non in casi eccezionali che impediscano al docente di svolgere la propria funzione.

Responsabilità di sorveglianza e vigilanza degli alunni sono previste anche nei confronti del personale ausiliario. Infatti il CCNL del comparto scuola, alla Tabella A dei profili ATA, prevede che il personale inquadrato nell’area A “è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

Ne deriva che il collaboratore scolastico è tenuto ad esercitare l’attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all’ingresso, all’uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell’attività didattica e dopo il termine dell’orario delle lezioni.

I risvolti penali

L’insegnante, come detto, risponde civilmente per omissione del dovere di vigilanza quale fatto proprio, derivante dal rapporto che intercorre tra l’allievo e l’istituto scolastico e, quindi, dall’obbligo di protezione, sia pure nei limiti che abbiamo già visto in precedenza (con surroga dell’amministrazione nella responsabilità civile ed eventuale rivalsa nei confronti del docente) e con eventuale responsabilità per culpa in eligendo in capo al dirigente scolastico laddove si provi che questi non ha valutato adeguatamente le capacità del docente nel momento in cui gli ha affidato la classe o sezione.

Premesso che, al contrario di quanto avviene nel caso di responsabilità di natura patrimoniale, l’istituzione scolastica in quanto persona giuridica, non può rientrare tra i soggetti nei cui confronti si può prevedere l’imputazione di un reato (il principio in questione trova il suo fondamento anche nel dettato costituzionale, ed in particolare all’art. 27 Costituzione, con l’affermazione della responsabilità penale come personale) al contrario, è facilmente ipotizzabile come il personale scolastico, che sia riconosciuto responsabile di lesioni causate ad un alunno, oltre a dover risarcire – nei limiti che abbiamo evidenziato – l’eventuale danno in sede civile, possa rispondere penalmente dell’evento qualora ne sussistano i presupposti.

Poiché, come abbiamo visto, l’istituzione scolastica opera attraverso il personale che vi presta servizio, nel momento in cui essa abbia disciplinato adeguatamente la sorveglianza degli alunni nelle varie situazioni che si verificano (ingresso nei locali scolastici e nelle loro pertinenze, permanenza nei locali scolastici, uscita da questi ultimi al termine delle lezioni) la responsabilità sotto il profilo penale si può verificare allorquando, venendo meno l’operatore scolastico al rispetto delle regole che sono state dettate dai competenti organi della scuola, ciò causi un danno lesivo dell’incolumità fisica dell’alunno. Questa responsabilità si estende anche ai momenti – delicatissimi – in cui si deve dar luogo al riaffidamento dell’alunno alla famiglia (genitori o altri esercenti la patria potestà ovvero persone da essi delegate). L’obbligo di protezione prima richiamato impone infatti, oltre al rispetto del rapporto “contrattuale” derivante dall’affidamento, il dovere di sorvegliare l’alunno fino al momento in cui l’intervento di altra persona capace alla quale esso viene affidato da parte della scuola (e quindi dei titolari dell’obbligo) garantisca la piena tutela della sua incolumità.

In questa fase si può configurare, oltre alla mancata osservanza degli obblighi di sorveglianza, un’altra fattispecie di reato prevista dall’articolo 591 del codice penale e cioè l’abbandono di persone minori o incapaci, di cui è imputabile chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura.

Naturalmente il reato si può configurare qualora chi è addetto alla custodia ha la coscienza di abbandonare la persona minore o incapace con la consapevolezza del pericolo inerente all’incolumità fisica della stessa con l’instaurarsi di una situazione di pericolo, sia pure potenziale e comunque compia qualunque azione od omissione in contrasto con il dovere giuridico di cura o di custodia, da cui derivi uno stato di pericolo per l’incolumità della persona, incapace di provvedere a se stessa.

Come si vede si tratta di una materia delicata che non può dare certezze nella valutazione di un eventuale fatto dannoso, che è lasciata al giudice competente. Ciò che è importante, e non mi stancherò mai di ripeterlo, è che sia l’istituzione scolastica che i singoli lavoratori, dal dirigente al collaboratore scolastico, abbiano la piena consapevolezza delle responsabilità che sono in gioco e che, quindi, ciascuno per la propria parte adottino comportamenti che rispettino i doveri ad esse legati. E ciò sia dal punto di vista organizzativo (delibere adeguate sulle modalità di sorveglianza, organizzazione delle forme di accoglienza e di accompagnamento all’uscita degli alunni) sia da quello dei comportamenti individuali: è l’unico modo da un lato per evitare da un lato che – a parte le situazioni imprevedibili – si verifichino eventi che cagionino danni e dall’altro per consentire, nel caso in cui tali eventi comunque si producano, che si possa riconoscere una esenzione o un’attenuazione delle responsabilità sia sotto il profilo civile che sotto quello penale.

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Sorveglianza alunni all’uscita, qual è la responsabilità della scuola? ultima modifica: 2017-10-22T04:25:49+02:00 da
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