Sostegno, paritarie obbligate ad accogliere alunni diversamente abili

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Gli alunni in situazione di handicap possono scegliere di frequentare anche le scuole private. Gli istituti scolastici che hanno ottenuto la parità, infatti, sono obbligati ad accettare le iscrizioni di alunni in situazione di handicap e a garantire a tutti i necessari strumenti – compreso la presenza di docenti specializzati – previsti dalla normativa in materia di integrazione scolastica.

Il sistema nazionale
Le scuole paritarie essendo entrate a far parte del sistema nazionale di istruzione, sono dunque tenute ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento o in condizioni di svantaggio e ad accogliere l’iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo. Il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione attraverso le scuole statali, le scuole riconosciute paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, le scuole non paritarie di cui al Regolamento di cui al Dm n. 263 del 29 novembre 2007 e le scuole straniere operanti sul territorio nazionale di cui al Dpr 18 aprile1994, n. 389. Fino a poco tempo fa gli alunni diversamente abili frequentavano, quasi esclusivamente, la scuola pubblica.

Gli obblighi
L’Usr della Lombardia, ambito territoriale di Bergamo con una nota del 22/09/2015 (n.11094/c.27) ha chiarito le modalità di comunicazione dei dati di questi alunni. Alle scuole è richiesto il numero di alunni certificati presenti. Per le primarie dovranno essere indicate anche le ore di sostegno attivate. Sono previsti degli interventi specifici (Dm prot. n. 0000313 del 22/04/2015) che prevedono l’assegnazione di contributi alle scuole paritarie che accolgono alunni disabili (certificati secondo la legge 104/92 e Dpcm 185/06). Le scuole paritarie hanno, a questo proposito, più volte sottolineato che il contributo ministeriale, diversificato per ordine di scuola e ripartito tra tutti gli alunni disabili che frequentano le paritarie, è del tutto inadeguato.

Finanziamenti e rimborsi
A questo proposito è utile citare l’ordinanza n°21122/13 del Tribunale civile di Roma nella quale è sottolineato che le scuole paritarie che accolgono alunni con handicap conservano il diritto di ottenere il finanziamento o il rimborso di quanto anticipato per l’insegnamento di sostegno da parte dei competenti organi pubblici. Lo Stato è tenuto a pagare il sostegno anche nelle scuole paritarie o a rimborsarlo se da esse anticipato. I genitori che scelgono di iscrivere i propri figli in situazione di handicap nelle scuole paritarie, sono comunque tenuti a pagare la retta “normale” prevista per tutti gli altri alunni. Nessun costo aggiuntivo può essere richiesto per i servizi straordinari che la scuola deve fornire agli alunni con handicap

Sostegno, paritarie obbligate ad accogliere alunni diversamente abili ultima modifica: 2015-10-07T06:44:16+02:00 da
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