Supplenze 2016/17: rinunce, mancata accettazione o abbandono della supplenza. Le FAQ

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Orizzonte Scuola, 18.11.2016

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– Le FAQ riguardano sia le graduatorie ad esaurimento che di istituto.

D. Cosa succede se non mi presento alle convocazioni o, se presente, rinuncio ad una proposta dalle GAE?
R. La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione dalle GAE comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze, per l’anno scolatico in corso, sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento.
La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.
In questo caso sarà comunque possibile:
essere convocati dalle GAE per eventuale altro posto o classe di concorso;
essere comunque convocati dalle GI anche per la classe di concorso per cui si è rinunciato dalle GAE.

D. Cosa succede se, una volta accettata una supplenza dalle GAE, non mi presento per l’assunzione in servizIo?
R. L’accettazione, in forma scritta e senza riserve, di una proposta di assunzione, effettuata personalmente o tramite persona munita di delega, anche in caso di delega al dirigente dell’ATP o al dirigente scolastico della “Scuola Polo”, comporta l’impossibilità di accettare altre proposte di assunzione da graduatorie ad esaurimento, per lo stesso o per altro insegnamento.
La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, a meno che non sia dovuta a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, per l’anno scolastico in corso, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento.
La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.
In questo caso sarà possibile solo essere convocati dalle GI (indipendemente dalla fascia) per diverso posto o classe di concorso.

D. Cosa succede se, una volta accettata una supplenza dalle GAE e dopo aver assunto servizio, abbandono il servizio?
R. L’abbandono del servizio, a meno che non sia dovuto a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.
In questo caso non sarà più possibile ottenere proposte di supplenza per l’anno scolastico in corso sia per le GAE, sia per le GI per tutti i posti o classe di concorso per cui si è inseriti.

D. Cosa succede se rinuncio ad una proposta contrattuale o alla sua proroga/conferma dalle GI?
R. La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola, a meno che non sia dovuto a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola, comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia.
La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.
In questo caso:
La rinuncia ad un incarico o alla sua proroga/conferma è riferita alla stessa scuola e deve essere stata effettuata per 2 volte (il primo rifiuto non comporterà quindi alcuna sanzione);
La sanzione eventualmente accertata non provoca la cancellazione dalle GI, ma solo la collocazione in coda alla terza fascia per quel determinato posto o classe di concorso (per il solo anno scolastico in corso).

NOTA BENE:
La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzioni in caso di rinuncia da parte di un supplente in servizio su spezzone orario (art. 13, comma 2 D.M. 353/2014).
La sanzione non si applica quando l’aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza, in quanto gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell’istituto in cui viene proposta la supplenza (es. in caso di chiamate da istituti viciniori o da MAD). Nota MIUR 19 novembre 2007 Prot. n. AOODGPER. 21992.

D. Cosa succede se, una volta accettata una supplenza dalle GI, non mi presento per l’assunzione in servizIo?
La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione dalle GI comporta, a meno che non sia dovuta a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola, la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.
La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.
In questo caso:
La sanzione non si applica in caso di supplenza conferita dalle “vecchie” graduatorie in attesa delle nuove;
Sarà possibile ottenere proposte di supplenza dalle GI solo per altri posti o classe di concorso;
Rimane la possibilità di essere convocati dalle GAE anche per la classe di concorso per cui si è subita la sanzione.

D. Cosa succede se, una volta accettata una supplenza dalle GI e dopo aver assunto servizio, abbandono il servizio?
L’abbandono del servizio dopo la presa di servizio dalle GI comporta, a meno che non sia dovuto a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola, la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.
La sanzione vale solo per l’anno scolastico in corso.

In questo caso:
La sanzione non si applica in caso di supplenza conferita dalle “vecchie” graduatorie in attesa delle nuove;
Non sarà più possibile ottenere proposte di supplenza dalle GI anche per altri posti o classe di concorso;
Rimane la possibilità di essere convocati dalle GAE anche per la classe di concorso per cui si è subita la sanzione.

D. Cosa succede se non rispondo in tempo ad una eventuale convocazione (nelle modalità stabilite?
R. La mancata risposta nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario (fax, telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia esplicita.

D. Sono in sevizio fino all’“avente titolo”. Posso lasciare questa supplenza per altra supplenza? In quali casi inoltre posso subire delle sanzioni?
Non è possibile lasciare una supplenza “fino avente titolo” per altra supplenza sempre “fino avente titolo”;
È sempre consentito lasciare una supplenza “in attesa dell’avente titolo” per accettarne altra attribuita a titolo definitivo (di qualunque tipologia di supplenza si tratti, breve o al 30/6-31/8, anche attribuita da MAD, purché abbia una data certa)

D. Ho una supplenza breve con data certa. Posso lasciare questa supplenza per altra supplenza breve?
Non è mai consentito lasciare una supplenza temporanea con data certa per altra supplenza temporanea.
Esempi:

  • non posso lasciare una supplenza assegnata al 2/12/2016 ad orario intero per altra supplenza più lunga es. 2/2/2017 ad orario intero o spezzone orario;
  • non posso lasciare una supplenza assegnata al 2/12/2016 con spezzone orario per altra supplenza ad orario intero.

È consentito lasciare una supplenza temporanea per accettarne altra “sino alla nomina dell’avente titolo” solo se su posto di sostegno.

D. Ho una supplenza assegnata dalle GI. Sono stato convocato dalle GAE. Posso lasciare la supplenza in corso per accettare l’altra supplenza?
R. Sì.
È sempre possibile lasciare una supplenza attribuita in base alle graduatorie di circolo e di istituto per accettarne altra conferita in base alle graduatorie ad esaurimento.

NOTA BENE:
A nulla rileva la scadenza e la consistenza oraria delle due supplenze.
Esempio:
Posso lasciare una supplenza di 18 ore al 31/8 assegnata dalle GI anche per una supplenza di 7 ore al 30/6 data dalle GAE.

D. Ho una supplenza breve assegnata dalle GI. Sono stato convocato sempre dalle GI per una supplenza fino al termine delle lezioni. Posso lasciare la supplenza in corso per accettare l’altra supplenza?

È sempre possibile, fino alla data del 30 aprile:
Lasciare una supplenza breve per altra supplenza assegnata direttamente fino al termine delle lezioni, al 30/6 o al 31/8.
Ciò indipendentemente dalla consistenza oraria della supplenza.
Esempio:
Posso lasciare una supplenza di 18 ore al 21/12 per una supplenza di 4 ore fino al 30/6.

D. In quali casi è possibile rinunciare ad uno spezzone orario per accettare un posto intero?
R. Esclusivamente quando si tratta di convocazioni dalle GAE.
Coloro che hanno accettato una supplenza ad orario ridotto per mancanza di posti interi, oltre ad essere riconvocati in caso di successive disponibilità di cattedre complete vacanti, come previsto dall’art. 3, comma 5 del D.M. 131/2007, possono rinunciare allo spezzone per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto.
Pertanto, è consentito rinunciare ad uno spezzone per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o sino al 31 agosto, purché all’atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi.
Ciò è però riferito all’art. 3 del D.M. 131/07 ovvero alle operazioni delle supplenze attribuite agli Uffici Provinciali con lo scorrimento delle relative graduatorie.
Quanto detto non è quindi applicabile alle convocazioni dalle GI.

D. In quali casi è possibile rinunciare ad una supplenza fino al termine delle attività didattiche per accettare una cattedre fino al 31.8?
R. Esclusivamente quando si tratta di convocazioni dalle GAE.
Il docente che ha già accettato una supplenza fino al termine delle attività didattiche per esaurimento, al suo turno, delle cattedre disponibili fino al 31.8, deve essere riconvocato e può rinunciare, senza penalizzazione, alla nomina già accettata, esclusivamente per accettare una successiva proposta contrattuale, per supplenza annuale fino al 31.8, per il medesimo o diverso insegnamento.
Ciò però è possibile solo durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della presa di servizio.
Quanto detto non è quindi applicabile alle convocazioni dalle GI.

D. Può un docente lasciare una supplenza attribuita dalle “vecchie” graduatorie per altra conferita dalle nuove?
R. È facoltà del supplente in servizio a titolo provvisorio, nominato in base alle precedenti graduatorie, lasciare la supplenza in atto per accettarne altra di qualsiasi tipologia (quindi anche supplenza “breve”) propostagli sulla base delle nuove graduatorie di circolo e di istituto (definitive).

D. Eventuali sanzioni sulle “vecchie” graduatorie possono avere ripercussione sulle nuove?
R. No.
Nel caso di supplenze conferite sulla base delle “vecchie” graduatorie, eventuali comportamenti sanzionabili non producono effetti sulla “nuove” graduatorie.

D. È sanzionabile il rifiuto di una supplenza da graduatoria di istituto viciniore o da una scuola in cui si è inviata una messa a disposizione?
R. No.
In caso di rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma conferita nei casi in cui risultino esaurite le graduatorie di circolo e di istituto, quando l’aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza, non si applica la sanzione prevista, in quanto gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell’istituto in cui viene proposta la supplenza.

D. Quali sanzioni sono previste per le supplenze fino ai 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria?
R. Per le supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:
La mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze;
Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione;
Per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.
Le sanzioni si applicano solo all’anno scolastico in corso.

NOTA BENE:
L’impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7.30 – 9.00) equivale alla rinuncia esplicita.
La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzione in caso di rinuncia da parte di un supplente in servizio su spezzone orario.

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Supplenze 2016/17: rinunce, mancata accettazione o abbandono della supplenza. Le FAQ ultima modifica: 2016-11-19T04:48:54+01:00 da
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