Supplenze: da avente diritto al 30 giugno sullo stesso posto l’intero periodo assume regime giuridico del contratto definitivo

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diiLalla  Orizzonte Scuola, 2.11.2015.  

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La disposizione è contenuta nella circolare sulle supplenze emanata lo scorso 10 agosto 2015 e agevola i precari finora penalizzati con contratti “fino all’avente diritto”.

Essa afferma “Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.”

Quindi la disposizione vale sia per supplenze su sostegno che su posto comune e interessa quei docenti che vedranno riconfermata la supplenza sul posto che finora hanno occupato con contratto fino all’avente diritto, con il nuovo contratto al 30 giugno.

In questo caso tutto il periodo di supplenza assume il regime giuridico del contratto al 30 giugno. Questo è importante per quanto riguarda gli aspetti contrattuali come ad esempio gli eventuali permessi richiedibili o i giorni di malattia.

E’ come se il periodo “fino all’avente diritto” venisse in qualche modo cancellato e il supplente acquisisce lo status giuridico che compete al contratto fino al 30 giugno.

Ricordiamo ad es. quali sono le differenze per malattia Assenze per malattia docenti precari: differenza tra supplenza al 30 giugno e supplenza temporanea

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