Supplenze, il docente di sostegno non può farle su posto comune

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di Fabrizio De Angelis,  La Tecnica della scuola  18.12.2017

– Sono tantissimi i casi segnalati, purtroppo, di docenti di sostegno chiamati a sostituire i colleghi della cattedra comune come supplenti. Tale pratica è illegittima. Vediamo perché.

Supplenze in altre classi o nella stessa classe della cattedra di sostegno
Le situazioni che ci vengono segnalate dai lettori sono di 2 tipi: nel primo caso docenti di sostegno, in presenza del proprio alunno da seguire, vengono assegnati alla supplenza in altre classi, lasciando quindi da solo l’alunno disabile. In altri casi, la supplenza viene assegnata al docente di sostegno nella stessa classe dell’alunno disabile che si segue. In entrambi i casi la procedura è illegittima.

Le linee guida del Miur e la normativa
La pratica di utilizzare l’insegnante di sostegno come supplente nella stessa classe dell’alunno disabile assegnato o in altre, è vietata da una serie di norme; intanto ricordiamo le Linee guida del Ministero dell’Istruzione sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, che specifica: l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione.
§Inoltre citiamo l’art.13 comma 6, della Legge 104/92, che sancisce: “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.
Ancora: sul tema c’è la nota Miur n. 9839 del 08/11/2010, che da un lato ribadisce il sistema di assegnazione delle supplenze tramite docenti in soprannumero, ma dall’altro richiama l’attenzione “sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.

Se l’alunno disabile è assente?
Nel caso di assenza dell’alunno disabile, le scuole assumono un atteggiamento non sempre univoco, in quanto, posto che in presenza dell’alunno H insegnante di sostegno non deve essere chiamato per altri incarichi, in caso di assenza dell’alunno, il dirigente spesso utilizza il docente di sostegno per coprire le cattedre vuote temporaneamente. Mentre, nel caso sia prevista una specifica attività didattica con la classe, dove è necessaria la compresenza del docente di sostegno, anche in assenza dell’alunno con disabilità, bisogna segnalarlo al Dirigente Scolastico, che dovrà provvedere ad individuare qualche altro docente in servizio per la supplenza.

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Supplenze, il docente di sostegno non può farle su posto comune ultima modifica: 2017-12-19T05:35:29+01:00 da
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