Supplenze potenziamento: sintesi indicazioni Friuli V.G.

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Marco Barone, Orizzonte Scuola,  9.12.2015.  

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Il 3 dicembre 2015 si è svolta la conferenza di servizio, che ha affrontato varie questioni inerenti la Legge 107/2015 e nell’attesa di avere delle indicazioni certe da parte del MIUR, l’USR del FVG emana una nota con la quale sinteticamente riporta importanti indicazioni che riguardano soprattutto la questione delle supplenze sui posti di potenziamento.

Supplenze sui posti di potenziamento
L’USR del FVG, con una nota a firma del 4 dicembre 2015 del Dirigente titolare Biasiol, comunica che “Potranno essere stipulati incarichi con scadenza 30 giugno nei casi in cui il posto di potenziamento non sia stato assegnato per mancanza di aspiranti o non sia stato coperto per differimento (sui posti vacanti sussiste la possibilità di proroga al 31 agosto).
Relativamente ai posti di potenziamento per il sostegno, è possibile procedere alla copertura dei posti effettivamente assegnati alla scuola e rimasti vacanti (nessun aspirante) o disponibili (per differimento)solo in presenza di docenti in possesso del titolo di specializzazione.
L’individuazione del destinatario di proposta di assunzione spetta alla scuola “polo”nel caso di non esaurimento delle GaE; negli altri casi al singolo dirigente sulle graduatorie d’istituto della medesima classe di concorso del potenziamento attribuito.
All’interno della nota si specifica, che” come previsto dal comma 95 dell’art. 1 della legge107, le assenze sui posti del potenziamento non possono essere coperte mediante contratti di supplenza breve esaltuaria. Il dirigente scolastico valuterà, nell’ambito delle proprie competenze gestionali, l’esistenza di condizioni concrete di compatibilità e l’opportunità di utilizzare il docente del potenziamento, che abbia assunto servizio nella scuola in cui svolgeva la precedente supplenza, a beneficio degli alunni cui era stato assegnato nell’incarico di supplenza, così da garantire la continuità didattica ad anno scolastico inoltrato”.

Completamento dell’orario di supplenza
Il docente che ha differito l’assunzione di servizio, impegnato su supplenza con orario inferiore all’orario completo, essendo un docente con contratto a t.i. e perciò escluso dalle graduatorie di supplenza, non può partecipare ad alcuna operazione di conferimento di supplenza per il completamento dell’orario, né a livello provinciale né su graduatorie d’istituto.

Sostituzione dei collaboratori del dirigente scolastico
Nel caso in cui il posto di potenziamento destinato alla sostituzione del collaboratore del dirigente risulti vacante o disponibile (mancanza di aspiranti o differimento) potranno essere stipulati contratti di supplenza con scadenza 30 giugno, anzitutto attingendo dalle GaE. Nel caso si debba far ricorso alle graduatorie di istituto, in presenza di fabbisogno orario inferiore all’orario completo (frazione di posto per semiesonero), ciascuna istituzione scolastica provvedealla supplenza, per la quota oraria di competenza, utilizzando la classe di concorso di proprio interesse. Condizione essenziale per l’attivazione della supplenza è che ciò non comporti aggravio di spesa in rapporto al costo del corrispettivo posto di potenziamento di cui la scuola non fruisce.

Validità del periodo di prova e di formazione previsto dal DM 850 per i docenti assunti nelle fasi B e C (anche con orario settimanale di servizio inferiore all’orario completo)
·Supplenza su classe di concorso, su un dato grado: è valida per ruolo su classe uguale o affine del medesimo grado

  • Supplenza sostegno su infanzia o primaria: è valida per ruolo sostegno infanzia o primaria
  • Supplenza sostegno su secondaria I o II grado: è valida per ruolo sostegno secondaria I o II grado
  • Supplenza sostegno su un dato grado: è valida per ruolo su posto comune del medesimo grado

Rapporti di lavoro a tempo parziale
Potranno essere oggetto di supplenza, per la restante parte di orario, i posti attribuiti con contratto part-time.

Esaurimento delle graduatorie
In caso di esaurimento delle GaE, gli incarichi a tempo determinato sui posti di potenziamento potranno essere attribuiti, per la stessa classe di concorso, tramite l’utilizzo delle graduatorie di istituto, o, in mancanza, delle graduatorie degli istituti viciniori, così come previsto dal Regolamento delle supplenze, art. 7, comma 9 , DM 13 giugno 2007 n. 131. Nelcaso in cui l’istituzione scolastica abbia avuto in assegnazione un docente di una classe di concorso non presente nell’istituzione medesima, si rivolgerà alla scuola viciniore, facendosi inviare la specifica graduatoria, secondo quanto previsto dal citato Regolamento delle supplenze.

Attività di coprogettazione
Ai fini del migliore e più razionale utilizzo del personale neo immesso in ruolo nella fase “C”, i dirigenti possono promuovere la costituzione di accordi di collaborazione tra le istituzioni scolastiche del territorio, anche di diverso ordine e grado; tali accordi dovranno prevedere l’utilizzo congiunto del personale docente per la realizzazione dei progetti di potenziamento di cui al comma 7 dell’art. 1 della Legge 107/2015. Il servizio prestato su tali attività sarà riconosciuto ai fini del superamento del periodo
di prova e di formazione.
Indicazioni importanti che cercano nell’attesa che il MIUR si decida di intervenire con una circolare specifica in materia, di porre un minimo di chiarezza nel caos normativo come inevitabilmente derivato da una Legge scritta male, che doveva snellire le procedure, semplificare le procedure e la normativa, ed invece, ad oggi, in buona parte ha avuto l’effetto di incrementare il complesso pasticcio normativo scolastico non sempre facilmente digeribile.

Supplenze potenziamento: sintesi indicazioni Friuli V.G. ultima modifica: 2015-12-09T08:30:31+01:00 da
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