Supplenze sostegno, conferma insegnante dell’anno precedente. I Presidi attendono indicazioni

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Orizzonte Scuola, 16.8.2017

– Il decreto legislativo n. 66/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto nuove norme sulla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Tra le novità ricordiamo quella relativa alla continuità didattica che, alla luce di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto, può essere favorita anche dalla conferma, per l’anno scolastico successivo, del docente con contratto a tempo determinato.

E’ il comma 3 del succitato articolo 14 a prevedere quanto detto sopra:

3. Al fine di agevolare la continuita’ educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilita’ dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonche’ quanto previsto dall’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalita’ attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

Il dirigente scolastico, dunque, su richiesta della famiglia può confermare il supplente, rispettando comunque alcuni “paletti”, ossia:

  • la disponibilità di posti e le operazioni riguardanti il personale a tempo indeterminato;
  • il divieto previsto dall’articolo 1 comma 131 della legge n. 107/2015, sulla base del quale non è possibile stipulare contratti a tempo determinato per più di 36 mesi anche non continuativi;
  • conferma non prima dell’avvio delle lezioni.

La Ministra Fedeli aveva affermato che i dirigenti scolastici sono già autorizzati alla predetta conferma, tuttavia è necessario un ulteriore provvedimento, come leggiamo nel decreto stesso (articolo 14 , comma 3), ossia un decreto che ne definisca le modalità attuative, anche apportando le necessarie modifiche al Regolamento sulle supplenze (DM n. 131/2017).

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Supplenze sostegno, conferma insegnante dell’anno precedente. I Presidi attendono indicazioni ultima modifica: 2017-08-16T09:43:16+02:00 da
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