Trasferimenti a domanda e d’ufficio: differenze e conseguenze per i docenti coinvolti

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di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 3.3.2016

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I docenti che parteciperanno alla mobilità e saranno trasferiti per il prossimo anno scolastico 2016/17 avranno una sede di titolarità che potrà essere su scuola o su ambito territoriale a seconda della fase dei movimenti nella quale risulteranno inseriti.

La sede di titolarità potrà essere attribuita loro in due modi differente, cioè per trasferimento a domanda o per trasferimento d’ufficio.

Nel trasferimento a domanda il docente sarà soddisfatto per una delle preferenze espresse nella domanda e avrà, quindi, titolarità in una delle sedi (scuola o ambito) richieste.

I trasferimenti a domanda, quindi, vengono effettuati, relativamente alle preferenze espresse nella domanda e all’interno di ciascuna fase dei movimenti, così come previste nell’art. 6 dell’ipotesi di CCNI 2016/17, in base al punteggio che potrà non essere influente o potrà esserlo solo secondariamente se il docente risulta beneficiario di una delle precedenze previste nell’art. 13.

Il trasferimento a domanda determinerà per il docente che modifica volontariamente la scuola di titolarità, la perdita di tutto il punteggio di continuità maturato nella scuola di precedente titolarità dalla quale chiede di essere trasferito e perderà anche il bonus aggiuntivo di 10 punti.

E’ utile ricordare che il bonus di 10 punti spetta ai docenti che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti. Come chiarisce la nota 5ter della tabella di valutazione allegata al l’ipotesi di CCNI : “Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria”

Nel trasferimento d’ufficio il docente, a causa di mancanza di cattedre disponibili nelle preferenze espresse nella domanda, non potrà essere soddisfatto per nessuna delle sedi richieste (scuole o ambiti) e sarà trasferito in una sede disponibile non richiesta dove acquisirà la titolarità.

I docenti che potrebbero essere trasferiti d’ufficio sono coloro che devono avere necessariamente l’attribuzione della sede di titolarità in quanto rientrano in una delle seguenti categorie:

a) docenti neo-immessi in ruolo che, essendo su sede provvisoria, devono ottenere, per il prossimo anno scolastico, l’attribuzione della sede definitiva

b) docenti soprannumerari, senza sede, DOP o titolari in provincia ai quali deve essere attribuita una nuova sede di titolarità

E’ utile chiarire che l’accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d’ufficio.

Per i docenti soprannumerari il trasferimento d’ufficio viene disposto prioritariamente nell’ambito del comune di titolarità su posto eventualmente disponibile e in assenza di disponibilità , su altri comuni della provincia seguendo l’ordine indicato nell’apposita tabella di viciniorietà (predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione dei movimenti).

Per quanto riguarda il comune di titolarità è utile sottolineare il chiarimento fornito dalla nota 1, comune agli articoli 21 e 23, dell’ipotesi di CCNI:

(1) Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima in scuola compresa nel distretto di titolarità quindi nei distretti viciniori compresi nello stesso comune di titolarità, sulla base delle disponibilità risultanti dopo l’effettuazione dei trasferimenti in sede.

Per i distretti anomali (comprendenti cioè una porzione di un comune e comuni limitrofi) il trasferimento è disposto prima in quella parte di distretto inclusa nel comune di titolarità e quindi nei distretti viciniori dello stesso comune di titolarità, sulla base delle disponibilità risultanti dopo l’effettuazione dei trasferimenti in sede.

Per gli insegnanti della scuola Primaria l’art.21 comma 9 stabilisce che “Il trasferimento d’ufficio dei titolari di posto comune viene disposto su posti di tipo comune e su posti di lingua inglese, se richiesti, e in subordine sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 263/2012”

Per i docenti della scuola Secondaria di I e II grado l’art.23 comma 11 stabilisce che “i trasferimenti d’ufficio dei docenti in soprannumero e/o in esubero sono disposti su tutti i posti e le cattedre (comprese, nell’ambito della scuola secondaria di primo grado, le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d’insegnamento in classi a tempo prolungato o in classi che attuano la sperimentazione di cui all’ art. 278 del D.L.vo n. 297/94, per l’istruzione e la formazione dell’età adulta) e dotazioni provinciali.”

I trasferimenti d’ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:

1) in scuole del comune di titolarità;

2) in scuole di comune viciniore secondo la tabella di viciniorietà;

3) sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, limitatamente alla scuola secondaria di I grado;

Relativamente ai punti 1 e 2 per ogni comune (e per i comuni che comprendono più distretti, per ogni distretto), lo scorrimento delle scuole per l’assegnazione delle cattedre avviene nel seguente ordine:

1) cattedre interne alla scuola

2) cattedre orario esterne stessa sede

3) cattedre orario esterne fuori sede

Risulta utile chiarire che non potrà essere disposto un trasferimento d’ufficio da posto comune a sostegno se il docente non ha fatto esplicita richiesta per posti di sostegno, come chiarisce lo stesso comma 11 succitato:

I trasferimenti d’ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che l’assegnazione “ex novo” su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente”

Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto prima nella scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.

In ciascuna delle fasi predette il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:

1. sostegno per minorati psicofisici;

2. sostegno per minorati dell’udito;

3. sostegno per minorati della vista.

Se dopo l’effettuazione dei trasferimenti, permanessero ancora posizioni di esubero, come chiarisce il comma 13 dell’art. 23 “si procederà al trasferimento d’ufficio nell’ ambito territoriale comprendente la prima preferenza espressa

Il trasferimento d’ufficio con domanda condizionata consentirà al docente, contrariamente a quanto si verifica nel caso di trasferimento a domanda, di mantenere tutto il punteggio di continuità maturato nella scuola di precedente titolarità e questo diritto lo conserverà per otto anni presentando ogni anno domanda condizionata. Nello stesso modo non si perde il bonus aggiuntivo di 10 punti maturato per le motivazioni precedentemente indicate

Per i docenti neo-immessi che non hanno ovviamente un comune di titolarità, l’eventuale assegnazione d’ufficio della sede di titolarità prenderà in considerazione la tabella di viciniorità a partire dalla prima preferenza espressa nella domanda.

Trasferimenti a domanda e d’ufficio: differenze e conseguenze per i docenti coinvolti ultima modifica: 2016-03-03T06:47:57+01:00 da
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