Trasferimento docente o dirigente per incompatibilità ambientale. Prassi, normativa e sentenze

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di Marco Barone, Orizzonte Scuola,  21.7.2017

– Il trasferimento per incompatibilità ambientale è uno strumento ben noto nel settore della scuola che ha determinato nel corso degli anni diversi contenziosi.

Le norme principali di riferimento sono l’articolo 468 e 469 del d.lgs 297 del 1994.

Quando ricorrano ragioni d’urgenza, il trasferimento d’ufficio per accertata situazione di incompatibilita’ di permanenza nella scuola o nella sede puo’ essere disposto anche durante l’anno scolastico.

Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, puo’ essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente scolastico.

Qualora le ragioni d’urgenza siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell’ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l’istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o piu’ docenti, lesivi della dignita’ delle persone che operano nell’ambito scolastico, degli studenti e dell’istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico puo’ adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti.

Mentre il trasferimento d’ufficio del personale docente ed educativo, determinato da accertata situazione di incompatibilita’ di permanenza nella scuola o nella sede, e’ disposto dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica.

I suddetti pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l’effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l’amministrazione puo’ procedere all’adozione del provvedimento.

La Cassazione con sentenza del 04/05/2017, n. 10833 ha rilevato che il trasferimento degli insegnanti per incompatibilità ambientale, “ove la contrattazione collettiva non abbia diversamente disposto, e, per quanto non previsto, dai principi generali fissati dall’art. 2103 c.c., ha natura cautelare e non disciplinare, sicché non è applicabile la procedura di cui agli artt. 503 e 504 dello stesso decreto per i trasferimenti disciplinari e, in assenza di specifiche previsioni, il termine per l’adozione del relativo provvedimento è quello ragionevole oltre il quale verrebbero meno le esigenze di sua urgenza, mentre il diritto di difesa è soddisfatto dalla possibilità per l’interessato di far pervenire le proprie osservazioni al dirigente prima dell’emanazione dell’atto”.

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Trasferimento docente o dirigente per incompatibilità ambientale. Prassi, normativa e sentenze ultima modifica: 2017-07-22T09:22:07+02:00 da
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