Tribunale di Firenze – Sentenza n. 468 del 14 aprile 2015

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La sanzione disciplinare deve essere proporzionata

di  Isetta Barsanti Mauceri  Diritto Scolastico, 7.5.2015

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Lo ha ribadito il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 468 del 2015 che ha annullato la sanzione irrogata ad un DSGA di un’istituzione scolastica della provincia di Firenze che era incorso in una bizzarra vicenda.

Il dipendente, infatti, assente per malattia, si era dovuto assentare dal proprio domicilio per recarsi dal medico per farsi fare la prescrizione per l’assunzione di un farmaco necessario per la cura del proprio stato morboso. Senonchè la visita dal medico si era protratta ed il lavoratore aveva fatto ritorno al proprio domicilio un quarto d’ora c.a. più tardi dell’inizio dell’orario coincidente la fascia di reperibilità, risultando, quindi, assente a detta visita, del tutto involontariamente. Il medico fiscale, infatti, era sopraggiunto al domicilio del lavoratore proprio in detto periodo ed allorché questi aveva fatto ritorno, questi lo aveva incontrato davanti al portone, ma ormai il verbale era stato eseguito e non era più correggibile il fatto che il lavoratore fosse stato assente.

A seguito di tale increscioso episodio il lavoratore, l’indomani, si era sottoposto a visita presso la ASL competente, ma ciò nonostante e soprattutto nonostante i chiarimenti dedotti, il Dirigente Scolastico della scuola ove il medesimo prestava servizio, ha avviato un procedimento disciplinare, al termine del quale, ritenendo di non dover ritenere sufficienti le giustificazioni prodotte dal dipendente, ha proceduto ad irrogare la sanzione della multa di 4 ore al medesimo.

La sanzione è stata impugnata dal lavoratore sotto vari profili, ma principalmente sotto il profilo della sproporzionalità tra la sanzione irrogata ed il comportamento che si assume essere stato disciplinarmente rilevante. Il lavoratore, infatti, non ha mai smentito l’accadimento della circostanza fattuale, ma si è prontamente scusato spiegando, anche per le vie brevi, come l’assenza fosse dovuta a cause a lui non imputabili; ditalchè la sanzione risultava assolutamente sproporzionata all’evento.

Il Tribunale ha quindi riconosciuta la sproporzionalità della sanzione irrogata ed ha disposto l’annullamento della stessa, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.

Avv. Isetta Barsanti Mauceri

Tribunale di Firenze – Sentenza n. 468 del 14 aprile 2015 ultima modifica: 2015-05-08T08:33:27+02:00 da

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