Una bocciatura motivata solo per le assenze è a rischio di illegittimità

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Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola,   21.9.2015.  

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Il TAR della Campania nel mese di settembre 2015, ha emesso una sentenza che probabilmente farà discutere. Oggetto del ricorso era il provvedimento emesso dall’Amministrazione scolastica, con il quale alunno frequentante la classe V di un Liceo scientifico statale di Napoli, non veniva ammesso a sostenere l’esame di Stato, per mancata frequenza di almeno il 75% dell’orario scolastico.

Lo studente contestava che l’Istituto scolastico, nel disporre la non ammissione dell’alunno alla classe superiore a causa delle troppe assenze, non teneva conto delle giustificazioni, derivanti da motivi personali e di salute. In particolare, la mancata ammissione alla classe successiva risultava motivata dalle troppe assenze e, nello specifico, dalla circostanza che l’alunno in questione non avrebbe frequentato le lezioni per almeno i “tre quarti dell’orario personalizzato”, secondo quanto previsto dall’art.11 del d. lgs.n. 59/2004.

Quest’ultimo articolo prevede che “Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta lafrequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato…..Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”.

Allo stesso modo, l’art. 14 del d.P.R. n. 122/2009 prevede che “adecorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riformadella scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validitàdell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno dicorso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, percasi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo,motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione,comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.

Il TAR evidenzia che“L’art. 11 del d. lgs. n. 59/2004 prevede, come già indicato, che “per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”.

Vale, in via preliminare, ribadire l’importanza della presenza scolastica, presupposto fondamentale per un corretto apprendimento, e l’eccezionalità che deve contraddistinguere le deroghe al numero minimo di presenze necessarie previste nella normativa surrichiamata.

Nondimeno, si deve considerare l’esistenza di particolari situazioni, derivanti da disagi familiari o sociali o da motivi disalute psico-fisica, in cui tale presupposto non deve essere interpretato con eccessiva severità, soprattutto nei casi in cui l’alunno, nonostante abbia riportato numerose assenze, appare indubbiamente idoneo al passaggio alla classe superiore per quanto riguarda il profitto conseguito nelle materie di studio contraddistinto dall’assenza di insufficienze. In tali ipotesi una“bocciatura” motivata solo dal
numero di assenze potrebbe, difatti, risultare iniqua ed ingiustificatamente punitiva e vavagliata con particolare attenzione, anche alla luce delle cause che hanno determinato tali assenze e delle possibili azioni che la scuola, nell’ambito del rapporto di fattiva di collaborazione che deve contraddistinguere il rapporto scuola famiglia, poteva porre in essere per sensibilizzare i genitori o gli altri parenti prossimi. Ciò al fine di non compromettere lo sviluppo personale ed educativo di un alunno che ha mostrato, dal punto di vista dell’apprendimento, di aver acquisito con profitto, nonostante le assenze, gli insegnamenti impartiti nel corso dell’anno scolastico e, quindi, diessere idoneo al passaggio alla classe superiore”.

Dunque, far ripetere l’anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, appare, difatti, una misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l’opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso distudi. Ciò tanto più in quanto, data la sua giovane età, le assenze trovano probabilmente ragione anche in situazioni familiari che non consentono al ragazzo di essere sufficientemente seguito o, quantomeno, influiscono negativamente sul comportamento dello stesso.

L’Istituto scolastico si limitava ad applicare rigorosamente le circolari ministeriali, non considerando come valide giustificazioni di assenza, ai fini della deroga, i certificati medici presentati, perché a suo dire non rientranti nelle ipotesi di deroga tassativamente stabilite per motivi di salute, perché in sostanza carenti dell’attestazione della gravità della malattia. A tal proposito il TAR ha rilevato che un misura di tale severità “può però essere disposta, in presenza di un più che soddisfacente rendimento scolastico, in situazioni di estrema gravità solo dopoaver attentamente vagliato le possibili giustificazioni per le assenze, ed in tale ottica vanno interpretate le norme relative al numero di presenze minimo richieste e le disposizioni che ammettono la deroga a tale numero minimo”.

Ma non è stata neanche presa inconsiderazione, da parte dell’Istituto scolastico, l’esistenza di una critica situazione familiare, essendosi, invece, la scuola attestata su un’interpretazione restrittiva della normativa in questione senza considerare le suevidenziate esigenze di non compromettere il percorso educativo di un alunno idoneo al passaggio alla classe superiore dal punto di vista dell’apprendimento delle discipline studiate.

Una bocciatura motivata solo per le assenze è a rischio di illegittimità ultima modifica: 2015-10-08T22:55:47+02:00 da
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