Uscire da soli da scuola: un parere fuori dal coro

di Paolo Bonanno,  La vita scolastica, 17.11.2017

– Si riferisce agli alunni di qualsiasi età al di sotto dei 14 anni? E poi: uscita dai locali scolastici o dagli edifici? La nuova norma può tranquillizzare scuola e famiglia ma attenzione alle interpretazioni.

– E quindi, come dicevano i nostri vecchi, “tanto tuonò che piovve”! Partita da uno spunto inconsistente – sotto il profilo giuridico – di cui ho ampiamente parlato su questo spazio di dialogo, il problema – reale – è giunto fino alle aule parlamentari e, a quanto sembra, se non accadranno eventi al momento impensabili, dovrebbe trovare a breve una soluzione normativamente definitiva, almeno nelle intenzioni dei proponenti. Infatti nel corso della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (queste ultime introdotte proprio per approvare la disposizione in materia di uscita da scuola dei minori di anni 14) è stato approvato un emendamento che intende dire una parola risolutiva sulla questione delle responsabilità in materia di vigilanza al momento dell’uscita degli alunni dalla scuola.

Ma è veramente così? Vediamo subito, analizzando il testo del provvedimento. Le disposizioni contenute nell’emendamento approvato devono infatti essere valutate attentamente: si deve comprendere se la nuova normativa risolverà veramente il problema o se invece – come io penso, lo dico subito – non ne creerà altri e più rilevanti.

L’autorizzazione dei genitori

Il fulcro della disposizione contenuta nell’articolo 19-bis del decreto è il seguente: i genitori e gli altri soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari, “dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.”

Quali conseguenze nasceranno dall’applicazione di questa norma (sempre, ovviamente, secondo il mio avviso)?

In primo luogo bisogna subito osservare che l’introduzione della necessità di un’autorizzazione formale per consentire “l’uscita autonoma” dei minori degli anni 14 crea un immediato effetto giuridico: stabilisce, infatti, che tutti gli alunni per i quali i genitori o chi per loro non rilasceranno l’autorizzazione non potranno uscire autonomamente dalla scuola. Avendo, infatti, stabilito un regime di deroga si afferma implicitamente che la regola generale è la seguente: i minori degli anni 14 possono uscire autonomamente dalla scuola soltanto in presenza dell’autorizzazione formale di chi ha l’autorità di rilasciarla. Per tutti gli altri la responsabilità della scuola per la vigilanza fino al momento in cui i genitori o chi per essi non verranno a prendere l’alunno viene adesso affermata normativamente, esponendola in termini ben più ampi e precisi alle conseguenze di eventuali danni che dovessero subire nel momento dell’uscita da scuola gli alunni “non autorizzati”.

Seconda osservazione: parlare dei minori degli anni 14 (e non, come dice la norma, i “minori di 14 anni”; ma qui bisognerebbe che i nostri legislatori conoscessero anche l’italiano!) significa estendere la facoltà dei genitori di autorizzare l’uscita autonoma dei figli anche se frequentano la scuola dell’infanzia! Cosa potrebbe fare la scuola nel momento in cui ricevesse una tale – folle! – autorizzazione? La norma, infatti, lascia ai genitori o chi per essi la valutazione del grado di autonomia dei figli e dello specifico contesto in cui – si suppone – si debba muovere il minore, nell’ambito di un processo volto alla sua autoresponsabilizzazione, al fine di autorizzare l’uscita autonoma dalla scuola. Potrebbe l’istituzione scolastica opporsi all’autorizzazione rilasciata dal genitore di un alunno molto piccolo di età (si pensi ad un alunno di quinta)? Su quale base, dal momento che la norma prevede soltanto una esenzione dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza senza consentire alla scuola una valutazione nel merito della opportunità dell’autorizzazione stessa? La questione, sollevata esplicitamente sui mezzi di comunicazione in riferimento agli alunni delle scuole secondarie di primo grado (le scuole medie, per intenderci), rischia, in presenza di una disposizione che non trova limiti di applicazione – riguardando, per come è scritta, gli alunni di qualsiasi età al di sotto dei 14 anni di età – di trovare anche una abnorme estensione nella sua attuazione.

Esonero di responsabilità: da quando?

La norma prevede che i genitori o chi per essi possano autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori dei 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. Locali? Ma l’uscita di cui si parla non è dai locali (che sono all’interno) ma dagli edifici scolastici e dalle loro pertinenze! Ed ecco già pronta – pur senza voler spaccare il capello in quattro – una nuova ulteriore linfa per le eventuali interpretazioni giurisdizionali circa la portata delle nuove disposizioni. E poi: solo al termine dell’”orario delle lezioni”? E se i genitori chiedessero alla scuola di consentire all’alunno di uscire, per eventi particolari, prima del termine dell’orario delle lezioni come si potrebbe aderire a questa richiesta, visto che in tal caso non scatterebbe l’esonero dalla responsabilità per la vigilanza?

Il contesto generale sulla responsabilità

Un’ultima annotazione di carattere generale. Fino all’approvazione della norma di cui stiamo parlando non esistevano disposizioni specifiche che impedissero l’”uscita autonoma” degli alunni con età inferiore ai 14 anni dalla scuola. Esistevano – e continueranno ad esistere – norme in materia di responsabilità nella vigilanza degli alunni (articoli 2047 e 2048. del codice civile) e una norma penale (l’articolo 591 del codice penale) che punisce l’abbandono del minore degli anni 14. La giurisprudenza, come ho più volte ricordato in altre occasioni, ha valutato sempre come prevalente l’esigenza di una tutela di natura pubblicistica del soggetto riconosciuto come incapace di attendere alla propria sicurezza: l’ordinamento deve intervenire laddove questa esigenza non sia rispettata da parte dei soggetti che hanno il dovere di farsene carico Genitori, tutori, affidatari, precettori.

La Cassazione civile, lo ricordo, ha più volte affermato, in termini specifici, il principio secondo cui l’istituto scolastico deve provvedere alla sorveglianza degli alunni di minore età per tutto il tempo in cui le sono affidati e quindi fino al momento del subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei genitori o di chi per loro (si veda in proposito la sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999).

La nuova norma ora sembra spostare l’attenzione – ma solo in una circostanza particolare, il momento dell’uscita da scuola – dalla responsabilità delle istituzioni scolastiche e del personale che in esso opera alla responsabilità dei genitori o di chi ne esercita i poteri, prevedendo un esonero delle prime (riferito però al solo personale scolastico, dimenticando la responsabilità oggettiva dell’amministrazione) sulla base di una autorizzazione rilasciata da questi ultimi che, quindi, si assumerebbero le totali conseguenze sia sotto il profilo civile che penale, di quanto potrebbe avvenire al figlio/alunno che abbiano valutato idoneo ad uscire autonomamente dalla scuola.

Conclusioni

Come credo di aver messo in evidenza la nuova norma forse potrà tranquillizzare in alcuni casi le scuole e il personale scolastico sotto il profilo delle responsabilità legate al dovere di sorveglianza del minore ad essi affidato, ma a mio parere aprirà – e sicuramente avremo modo di parlarne in altre occasioni – altri fronti problematici sotto il profilo interpretativo nel momento in cui si verifichi, purtroppo, un evento dannoso che coinvolga un alunno che torna a casa da scuola senza essere accompagnato da persona capace.

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Uscire da soli da scuola: un parere fuori dal coro ultima modifica: 2017-11-19T07:27:36+01:00 da
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