Uscita alunni da scuola: emendamento non basta

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di Anna Chiara,   Professionisti Scuola Network, 19.11.2017

– La soluzione frettolosa crea nuovi problemi.

– Quindi… tutti contenti? L’emendamento ha colmato, con un colpo di bacchetta magica, il baratro aperto dalla Cassazione? Gli alunni della scuola secondaria (e non solo…!!) di primo grado possono tornare a casa liberamente, senza  che i genitori li vadano a prendere? E la scuola, è davvero esonerata da ogni responsabilità?

Partiamo dall’inizio: una ordinanza (e non sentenza come erroneamente viene riportato nelle notizie apparse sia sulla stampa sia su molti siti internet) della Corte Suprema di Cassazione, n. 21593/2017 della terza sezione civile, riguardante un evento risalente al 2002, a seguito del quale un alunno di scuola media aveva perso la vita venendo investito da un autobus di linea all’uscita dalla scuola, aveva scatenato un vero e proprio caso mediatico. Del resto, in campagna elettorale, ogni pretesto è buono per aprire crociate che possano rendere popolare uno schieramento e impopolari gli avversari.

Chiariamo i fatti, perché in effetti non tutto è come sembra.

Il processo penale si era concluso con l’assoluzione dell’insegnante dell’ultima ora e del dirigente scolastico per l’estinzione del reato a seguito dell’intervenuta prescrizione, pur avendo individuato un profilo di colpevolezza degli imputati. In parole povere: la responsabilità secondo il giudice c’era, ma era ormai passato troppo tempo per intervenire con una condanna penale.

A questo punto era sceso in campo il MIUR con un ricorso in sede CIVILE, volto a dimostrare che non c’era RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE. Il tutto per evitare di dover pagare un salato risarcimento alla famiglia dell’alunno. La tesi del MIUR era questa:  l’obbligo di vigilanza non si estende all’esterno degli edifici scolastici a seguito della fine dello svolgimento delle attività scolastiche.

La Corte ha respinto l’istanza del MIUR, per un semplice motivo: il Regolamento di Istituto della scuola in questione prevedeva specificamente che a carico del personale scolastico c’era l’obbligo di far salire e scendere gli alunni dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola e di vigilare, nel caso di ritardo dei mezzi stessi.  E’ proprio questa regola scritta nero su bianco nel Regolamento di Istituto che fa insorgere in capo all’amministrazione scolastica, l’obbligo contrattuale di vigilanza in quella situazione. E quindi, in caso di inadempimento, è legittima la richiesta di risarcimento dei danni. E’ quindi lo specifico riferimento al Regolamento di Istituto  ( e non ai principi generali sulla custodia dei minori) che ha dato origine alla legittimazione. In realtà però, se a qualcuno venisse la malsana idea che modificando il Regolamento la responsabilità della scuola verrebbe meno, sbaglierebbe.

Per quanto sia assodato che i provvedimenti dei giudici non possono introdurre modifiche alle norme,  sono in molti ancora a credere che sia possibile cambiare le leggi con una sentenza. Non è un’ordinanza della Cassazione nè un Regolamento di Istituto a stabilire l’obbligo di vigilanza,  è l’affidamento il principio giuridico che fa sorgere la responsabilità e questa permane fino al momento in cui la scuola non provvede ad affidare nuovamente il minore ai genitori, agli esercenti la potestà genitoriale o a persona capace da questi appositamente delegata. Questa responsabilità, che opera in sede civile, può avere anche risvolti penali nel caso in cui dal mancato rispetto dell’obbligo di vigilanza scaturiscano lesioni per l’alunno.

In questo contesto, grazie allo scatenarsi dei commenti da parte dei media, è cominciato il solito caos mediatico, che ha visto coinvolti un po’ tutti. La Ministra Fedeli, all’inizio, si era pronunciata in favore del rispetto letterale della norma: “Questa è la legge, e deve essere rispettata. I genitori devono esserne consapevoli”. E se i genitori non possono perché sono impegnati al lavoro? “Ci vadano i nonni” esorta la ministra, “i miei nipoti sono piccoli, e non ci riesco mai, ma è così piacevole per noi nonni farlo“.

Uscita infelice, che aveva anche scatenato l’ironia del Web, data la concomitanza di questa dichiarazione con l’incremento dell’età per la pensione (i nonni non possono andare a prendere i ragazzi a scuola… perché sono ancora al lavoro!!!).

Successivamente (quando le urne sono vicine, i politici danno sempre il meglio di se stessi) tutti i partiti fiutano la facile preda e si prodigano nell’offrire soluzioni per sollevare le famiglie da questo disagio. Si muovono i presidi, i deputati, i senatori, la stampa, i media, il web.

Di fronte a tanto clamore, non poteva non esserci risposta. E infatti, nei giorni scorsi, il Senato ha approvato l’emendamento che ha tranquillizzato tutti.  “1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.”

Tutti felici, tutti contenti?

Grazie all’analisi di Paolo Bonanno, esperto di  diritto scolastico, proviamo a inoltrarci nei meandri dell’emendamento.

Salta subito all’occhio che l’uscita autonoma si può fare solo se c’è autorizzazione dei genitori. La conseguenza diretta è che senza quell’autorizzazione formale (deve quindi essere scritta), gli alunni non possono uscire da soli. Sembra cosa di poco conto, ma in realtà grazie a quella norma si ribadisce, senza dubbio alcuno, che la responsabilità della scuola vige fino a che gli alunni non autorizzati non vengono affidati a un genitore o suo delegato. Questo significa che se un alunno “non autorizzato” subisce danni, la responsabilità della scuola sarà acclarata e indiscutibile.

Un altro aspetto può avere risvolti imprevisti (ma non improbabili, perché chi vive nel mondo della scuola sa benissimo che le situazioni paradossali sono all’ordine del giorno). L’emendamento parla di “minori di 14 anni”. Quindi se ne deduce che un genitore lungimirante e fautore dell’autonomia a tutti i costi, può decidere liberamente di autorizzare il figlio che frequenta la scuola dell’infanzia a tornare a casa da solo.  E se questo può sembrare al di là di ogni immaginazione,  per chi frequenta i corridoi della scuola primaria, soprattutto nei piccoli centri,  non è una richiesta così strana. Accade non così di rado che bambini di 7, 8 9 o 10 anni arrivino a scuola da soli ( e possono farlo, perché la responsabilità è del genitore che li fa uscire di casa). Ora, grazie a questo emendamento, potranno anche (previa autorizzazione) uscire da soli. Punto. Senza che la scuola possa intervenire se non condivide la scelta.

Altro punto dolente. Si parla nell’emendamento di uscita dai locali. E va bene. Ma per quelle scuole che hanno un cortile, un giardino (le cosiddette “pertinenze”) come funzionano le cose? La responsabilità per quando gli alunni li attraversano, di chi è? E cosa si intende per “termine dell’orario delle lezioni”?Se un genitore  di un alunno autorizzato richiede l’uscita anticipata  “autonoma” dell’alunno prima che le lezioni siano terminate ?  In questo caso la scuola non potrebbe, seguendo il dettato normativo, autorizzarla, perché, non essendo terminate le lezioni,  non scatta l’esonero dalla responsabilità.

Come risulta ad occhi più attenti, i problemi non sono finiti e gli spazi interpretativi sempre ampi.

Un’ultima considerazione, strettamente dedicata al mondo degli insegnanti:  nessuno sciopero giornaliero, nessun blocco degli scrutini, nessuna dimissione dalle funzioni aggiuntive ha mai creato tanto disagio alle famiglie tanto quanto l’applicazione della norma. Ed è bastato questo per creare un movimento talmente forte da far introdurre a tempo di record la modifica.

Meditate docenti, meditate!

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Uscita alunni da scuola: emendamento non basta ultima modifica: 2017-11-19T21:17:19+01:00 da
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