Uscita da scuola, chi vigila sugli alunni senza liberatoria?

di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola  21.11.2017

– Come abbiamo scritto in precedenza, è arrivato l’ok del Senato all’emendamento per la legge di Bilancio 2018, per quanto riguarda l’uscita da scuola dei minori di 14 anni, che dunque sancisce l’esonero del personale della scuola da qualsiasi responsabilità di vigilanza, tramite la liberatoria che firmeranno i genitori degli alunni. Abbiamo anche parlato anche del fatto che, tramite questo emendamento, viene meno la responsabilità della scuola, che viene esonerata anche per quanto riguarda la salita e discesa dal mezzo dal bus scolastico. Ma bisogna prestare attenzione ad altri aspetti ancora non molto chiari.

Gli studenti senza liberatoria?

Infatti, quello che ci chiediamo è: ma chi avrà la responsabilità degli alunni minori di 14 anni che non hanno l’autorizzazione dei genitori ad uscire “soli”?
Infatti, come accaduto nelle scorse settimane in seguito al caos della sentenza di Cassazione che confermava la condanna alla scuola per la morte di un alunno, dove i presidi hanno costretto, tramite circolare, i docenti dell’ultima ora e il personale ATA a vigilare sugli alunni nell’attesa della venuta dei genitori, con la nuova disposizione si riproporrebbe lo stesso problema, ovvero i ragazzi senza liberatoria dovranno restare in aula ad attendere l’arrivo dei genitori, con la conseguenza che docenti e personale ATA dovranno restare a scuola ben oltre l’orario di lezione.

Il contratto dei docenti non prevede tutto ciò

Nel caso dovesse essere il docente a restare a vigilare gli studenti in attesa dei genitori, i tempi, come detto, si allungherebbero parecchio e siccome la responsabilità della vigilanza dell’insegnante sugli alunni è sancita realmente solo durante l’intero svolgimento delle lezioni, l’eventuale orario prolungato sembra logico concordarlo con il docente in questione, accordo che dovrebbe comprendere anche la retribuzione accessoria per il servizio supplementare. Il Miur ha pensato a questo?
A titolo di cronaca, ricordiamo che il comma 5 dell’art.29 del CCNL scuola, sancisce che per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Punto.

Anche il personale ATA ha degli orari e delle mansioni da rispettare

Discorso simile per il personale ATA. È vero che il CCNL comparto scuola, sancisce esplicitamente che il profilo professionale di Area A del personale ATA, ovvero quello riguardante i collaboratori scolastici, è tenuto a rispettare le “mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente e antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche”.
Ciò non toglie che i collaboratori scolastici possano essere obbligati a vigilare sugli alunni senza limiti di tempo, perché anche loro prima di tutto hanno un orario di lavoro da rispettare, poi perché, nel caso dovesse diventare abitudine la vigilanza sugli alunni sena liberatoria in attesa dei genitori, i collaboratori scolastici non potrebbero adempiere alle mansioni a cui sono destinati quotidianamente, ovvero per svolgere un lavoro extra non si svolgerebbe il lavoro ordinario.

Quindi, forse sarebbe il caso che il Governo e anche il Ministero dell’Istruzione, facessero chiarezza su questo punto, riflettendo su ogni aspetto della questione.

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Uscita da scuola, chi vigila sugli alunni senza liberatoria? ultima modifica: 2017-11-22T14:00:30+01:00 da
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