USR Veneto. Indicazioni sulla definizione degli organici in presenza di classi con alunni con disabilità

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dall’USR per il Veneto,  1.5.2017

– Organico dell’autonomia a.s.2017/18 – classi iniziali con presenza di alunni con disabilità e posti di sostegno in deroga.

Essendo scaduti i termini fissati dalla C.M. n. 10 del 15.11.2016 per le iscrizioni e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, nonché i termini per la comunicazione a SIDI dei dati relativi alla definizione dell’organico di diritto a.s. 2017/2018 (alunni, classi, alunni disabili, ecc), si ritiene utile riportare nella presente nota una sintesi delle operazioni da mettere in atto sulla base delle specifiche disposizioni normative che regolano la formazione delle classi iniziali e la costituzione dei posti di sostegno in deroga.

Classi iniziali che accolgono alunni con disabilità

Secondo l’art. 5, comma 2, del D.P.R n. 81 del 20 marzo 2009 le classi e sezioni iniziali che accolgono alunni disabili, certificati ai sensi della L 104/1992 e del D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185, possono essere costituite con non più di 20 alunni a condizione che <<sia esplicitata e motivata la necessità di una consistenza numerica ridotta e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe e dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola>>.

La sussistenza dei presupposti sopra richiamati va dimostrata attraverso un progetto in cui siano definite e comprovate le motivazioni da cui scaturiscono le esigenze di sdoppiamento della classe.
A tal fine è stato predisposto da questo Ufficio un apposito modulo (ALLEGATO 1), che contiene anche alcuni elementi di contesto utili per la valutazione, uniforme per tutte le province, da compilare a cura dei Dirigenti scolastici ed inviare agli Uffici Scolastici Territoriali entro il 15 maggio p.v. per l’acquisizione del parere obbligatorio del Gruppo di Lavoro Provinciale.

Posti di sostegno in deroga

Il riparto tra le province dei posti di sostegno dell’organico di diritto sarà comunicato a seguito dell’assegnazione da parte del MIUR del relativo contingente regionale e dopo aver fornito l’informativa preventiva alle OO.SS. Regionali.
Dopo l’assegnazione dei posti di sostegno in organico di diritto da parte degli Uffici Scolastici Territoriali, in sede di adeguamento dell’organico alla situazione di fatto (mese di giugno p.v.) i posti di sostegno in deroga, nella misura strettamente necessaria al servizio, potranno essere richiesti da parte dei Dirigenti Scolastici esclusivamente sotto forma di deroghe nominative, sulla base della proposta del GLHO di cui all’art. 12, comma 5, della L.104/1992 e dell’istanza sottoscritta dai genitori, i cui figli abbiano una certificazione di disabilità che sia stata riconosciuta con carattere di particolare gravità dal punto di vista scolastico. Il carattere di particolare gravità dovrà essere accertato dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare e, quindi, in occasione dei rinnovi ordinari dei verbali alla loro naturale scadenza, sarà eventualmente inserita anche tale dichiarazione, come richiesto dal combinato disposto dell’art. 4 del D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 e dell’art. 2, comma 2, del medesimo D.P.C.M. e come confermato dall’art. 10 della legge 122/2010.

Si ricorda che la Regione Veneto con la DGRV n. 2248 del 17.07.2007 e con la DGRV 4588 del 28/12/2007, in attuazione di quanto previsto dal DPCM 185/2006, ha istituito le Unità di Valutazione Multidisciplinare Distrettuali, affidando loro il compito dell’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di disabilità ai fini dell’integrazione scolastica.

Nella predisposizione del progetto di deroga e più in generale nell’organizzazione delle attività di sostegno, si raccomanda di assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe, così come indicato nel Decreto Legge 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011, all’art. 19, comma 11.

Ai fini della necessaria legittimazione al trattamento dei dati sensibili, i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali dovranno presiedere il Gruppo di lavoro provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, previsto dalle CC.MM. n. 227/1975 e n. 216/1977 con il compito di raccogliere e analizzare le proposte dei Dirigenti scolastici in ordine agli interventi di sostegno.

Infatti, il D.M. 7 dicembre 2006 n. 305 “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione”, adottato in attuazione degli articoli 20 e 21 del D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196, nella allegata scheda n. 5, concernente “l’Attività educativa didattica e formativa e di valutazione”, prevede la comunicazione da parte delle scuole dei dati sensibili degli alunni disabili ai soli componenti del predetto Gruppo di lavoro Provinciale.

Si comunica fin da ora che le richieste di deroga per l’a.s. 2017/2018 dovranno essere inoltrate nel prossimo mese di giugno agli Uffici Scolastici Territoriali, utilizzando lo specifico modulo predisposto da questo Ufficio, contenente tutti gli elementi essenziali per la valutazione da parte del Gruppo di Lavoro Provinciale (ALLEGATO 2).
Ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, è esclusa la richiesta di ore in deroga motivata da finalità diverse da quelle educative e di istruzione, ad esempio per necessità di assistenza e cura. Queste esigenze, se richieste dal piano educativo individualizzato, devono essere soddisfatte con risorse a carico degli altri soggetti istituzionali. Con l’occasione si precisa che tutta la documentazione agli atti della scuola che riguarda l’alunno (diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, piano educativo individualizzato, oltre ad ogni altro documento utile a favorire una iniziale conoscenza dell’alunno e del livello di sviluppo raggiunto) dovrà essere trasmessa alla scuola che ha accolto l’iscrizione al successivo grado/ordine scolastico, previa acquisizione del consenso scritto dei genitori.

Trattenimento nella scuola dell’infanzia oltre il sesto anno di età.

Con nota prot. 547/2014, il MIUR ha precisato che, in presenza di situazioni riguardanti alunni che necessitano di una speciale attenzione, i Dirigenti Scolastici esaminano i singoli casi con sensibilità e accuratezza, confrontandosi – laddove necessario – anche con specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi Territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati. Solo a conclusione dell’iter sopra descritto, inerente casi eccezionali, debitamente documentati e sempre in accordo con la famiglia, il Dirigente Scolastico, sentito il team dei docenti, potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto dall’art. 114, comma 5 del D.Lgs. n. 297/1994, di far permanere l’alunno nella scuola dell’infanzia per il tempo strettamente necessario all’acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico, anche attraverso un’attenta e personalizzata progettazione educativa.

Con successiva nota saranno fornite indicazioni in merito ai contingenti provinciali di organico.

Si ringraziano le SS.LL. per la fattiva collaborazione.

 

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

USR Veneto. Indicazioni sulla definizione degli organici in presenza di classi con alunni con disabilità ultima modifica: 2017-05-01T10:14:32+02:00 da
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