Utilizzazioni d’ufficio: criteri e docenti coinvolti

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di Anselmo Penna, Orizzonte Scuola,  30.6.2016

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– L’utilizzazione, al contrario dell’assegnazione provvisoria che risulta esclusivamente un movimento volontario, può essere disposta anche d’ufficio.

Se, quindi, per ottenere assegnazione provvisoria il docente deve essere necessariamente soddisfatto per una delle preferenze espresse nella domanda, non sempre questo è vero per le utilizzazioni.

Ci sono casi in cui, infatti, è indispensabile disporre l’utilizzazione di un docente anche se non può essere soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse e, conseguentemente , dovrà essergli attribuita una scuola d’ufficio.

I docenti che potranno essere interessati da un’utilizzazione d’ufficio sono coloro che, dopo le operazioni di mobilità territoriale e mobilità professionale, non risultano avere una sede di titolarità per il successivo anno scolastico e devono necessariamente essere utilizzati per un anno scolastico in una scuola dove prestare servizio.

Le utilizzazioni sono effettuate sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati , tenendo conto di eventuali precedenze così come previste nell’art.8 e rispettando la sequenza operativa dei movimenti, indicata nell’art.9 e nell’Allegato 3.

La valutazione del punteggio spettante al docente per l’utilizzazione, come chiarito da OrizzonteScuola, è regolata dall’allegato 1 – “Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo”

Per il docente privo di sede di titolarità che non può essere accontentato per le preferenze espresse, l’utilizzazione avviene d’ufficio.

L’ipotesi di CCNI sulla mobilità annuale 2016/17 indica chiaramente quali docenti potrebbero essere interessati a questo movimento d’ufficio e quali criteri e regole devono essere seguiti.

Nell’art.5 comma 2 viene stabilito che ai fini delle utilizzazioni del personale docente in soprannumero su ambito è prevista una graduatoria formulata secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegata all’ipotesi di CCNI (Allegato 1).

Le utilizzazioni d’ufficio possono essere disposte anche per classe di concorso o grado di istruzione diverso rispetto a quello di titolarità del docente, in assenza di disponibilità per la classe di concorso di appartenenza. Come stabilisce l’art.5 comma 4, le operazioni di utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la medesima causale.

In base all’art.2 comma 3, il personale in soprannumero, titolare su ambito e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:

a)insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;

b) altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);

c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato, compreso il personale di cui all’art. 14 comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, è in possesso del previsto titolo di specializzazione nonché qualora stia frequentando l’apposito corso di formazione.

In assenza di posti disponibili, come stabilisce il comma 6 dello stesso articolo 5, sarà possibile disporre l’utilizzazione d’ufficio del solo personale in esubero dopo la mobilità privo della sede di titolarità, che non sia stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso, tipologia o ruolo, anche su posto orario inferiore all’orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell’esubero provinciale.

Nello stesso modo, in assenza di disponibilità per i docenti che devono essere obbligatoriamente utilizzati , si prevedono provvedimenti di messa a disposizione sul potenziamento dell’offerta formativa delle singole scuole, secondo quanto viene stabilito nel comma 7:

Al fini di raggiungere l’obiettivo della più ampia utilizzazione del personale appartenente a posti o classi di concorso in esubero qualora il personale da utilizzare ecceda la somma complessiva delle disponibilità accertate tanto nella tipologia di posto o classe di concorso di appartenenza, che in tutte le altre tipologie di posto o classe di concorso, anche riferite ad altro ruolo, per cui ciascuno degli interessati abbia titolo valido per l’insegnamento, si dovrà prevedere un numero di provvedimenti di messa a disposizione sul potenziamento dell’offerta formativa delle autonomie scolastiche pari all’eccedenza di personale.

Tale personale sarà impiegato, quindi, per il potenziamento dell’ offerta formativa nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico e per la copertura delle supplenze.

Un importante chiarimento per i docenti neo-immessi in ruolo da fase B e C da GaE che hanno partecipato alla mobilità in fase C per l’assegnazione della sede definitiva in un ambito territoriale a livello nazionale e non hanno ottenuto nei movimenti un ambito di titolarità, viene fornito dall’art.2 comma 4 dove si stabilisce quanto segue:

Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96 lettera b dell’art 1 della legge 107/15 che non abbia ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla fase C dell’allegato 1 del CCNI dell’8 aprile 2016 e sia rimasto assegnato alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d’ufficio, per il solo anno scolastico 2016/17, ad una sede al termine delle operazioni previste dal presente CCNI anche in soprannumero.

Si ritiene importante sottolineare, infine, che come stabilisce l’art.5 comma 3, i provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente.

Utilizzazioni d’ufficio: criteri e docenti coinvolti ultima modifica: 2016-06-30T08:44:36+02:00 da
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