Vaccini: la guida con tutti gli obblighi scolastici (e non) da rispettare

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di Manuela Aragona,   Professionisti Scuola Network, 26.6.2017

– Dopo il via libera dal CdM sul decreto legge”Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinalesono stati pubblicati sul sito del Ministero della Salute, il decreto legge, la Guida ai nuovi obblighi vaccinali(diffusa in occasione della pubblicazione in Gazzetta del decreto), il Calendario vaccinale 2017-2019 ed infine la circolare sugli obblighi vaccinali in relazione all’anno di nascita (vedasi foto).

La stessa descrive l’intervento normativo, le vaccinazioni obbligatorie previste, adempimenti ed obblighi dei vari soggetti coinvolti, fino alle disposizioni transitorie per il prossimo anno scolastico. Obiettivo del decreto legge, è quello di rendere obbligatorie le vaccinazioni nei confronti di malattie a rischio epidemico per raggiungere e mantenere la soglia di copertura vaccinale del 95%, come raccomandato dall’OMS e garantire così la “immunità di gregge”, cioè il livello di immunizzazione di una collettività che permette di proteggere i più fragili e chi non può vaccinarsi.

Ricordiamo che:

dodici vaccinazioni sono obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), in base alle specifiche indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale vigente nel proprio anno di nascita: – anti-poliomielitica – anti-difterica – anti-tetanica – anti-epatite B – anti-pertosse – anti-Haemophilus influenzae tipo b – anti-meningococcica B – anti-meningococcica C – anti-morbillo – anti-rosolia – anti-parotite – anti-varicella Il predetto decreto-legge estende il novero delle vaccinazioni obbligatorie attualmente previste, includendo tra le stesse l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-meningococcica B, l’anti-meningococcica C, l’anti-morbillo, l’anti-rosolia, l’anti-parotite, l’anti-varicella, in ragione della loro elevata contagiosità.

In particolare:

  • per i nati dal 2001 al 2004: vi è l’obbligo di effettuare, ove non siano già state somministrate, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; antipoliomielite; anti-difterite), l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’antiHaemophilus influenzae tipo b, che sono vaccinazioni raccomandate dal Calendario vaccinale di cui al D.M. 7 aprile 1999 “Nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l’età evolutiva” e dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000 (Accordo Stato-regioni del 18 giugno 1999 – G.U. Serie Generale n. 176 del 29-7-1999 – suppl. n. 144);
  • per i nati dal 2005 al 2011: vi è l’obbligo di attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 (Accordo Stato-regioni del 3 marzo 2005 – G.U. Serie Generale n. 86 del 14 aprile 2005, suppl. n. 63), che prevede, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b;
  • i nati dal 2012 al 2016: dovranno attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014 (Intesa Stato-regioni del 22 febbraio 2012 – G.U. Serie Generale n. 60 del 12 marzo 2012, suppl. n. 47), e, quindi, effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-meningococcica C;
  • i nati dal 2017 in poi: dal momento che il 19 gennaio 2017 è stato approvato, con Intesa in Conferenza Stato-Regioni il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (G.U. Serie Generale n. 41 del 18 febbraio 2017), dovranno rispettare il Calendario vaccinale in esso incluso; quindi, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, bisognerà effettuare l’antimorbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-meningococcica C, l’anti-meningococcica B e l’anti-varicella.

Per assicurare una corretta immunizzazione e il mantenimento della protezione indotta dalla vaccinazione nel tempo, l’obbligo riguarda anche i richiami vaccinali. Le vaccinazioni per le quali è introdotto l’obbligo sono gratuite in quanto già incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza. Infine, si precisa che l’obbligo vaccinale riguarda altresì i minori stranieri non accompagnati, vale a dire i minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili (cfr. articolo 2 della legge 17 aprile 2017, n. 47); per essi è infatti prevista l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno

Tutte le 12 vaccinazioni sono gratuite, perché già inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Le dodici vaccinazioni devono essere tutte obbligatoriamente somministrate ai nati dal 2017, mentre ai nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita. Per effettuarle non saranno necessarie singole diverse somministrazioni, perché sei vaccini sono ricompresi nella cosiddetta esavalente (anti-poliomielite, anti-difterite, anti-tetano, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus Influenzae tipo b) e quattro nella quadrivalente (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella). Devono invece essere somministrati separatamente i vaccini anti-meningococco B e antimeningococco C.

Disposizioni transitorie per l’anno scolastico 2017/2018

Poiché il decreto-legge n. 73 è stato emanato il 7 giugno 2017, quando i termini per l’iscrizione all’anno scolastico 2017/2018 erano scaduti, considerato che i tempi per una capillare informazione della popolazione e degli operatori sanitari e scolastici interessati sono contingentati, allo scopo di facilitare l’adesione alle previsioni del DL da parte delle famiglie e delle strutture sanitarie e scolastiche coinvolte, sono state previste disposizioni transitorie. In particolare, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la prenotazione di appuntamento per l’effettuazione della vaccinazione presso la ASL territorialmente competente, dovrà essere presentata entro il 10 settembre 2017. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (cosiddetta autocertificazione); in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2018. Sarà cura dei competenti Uffici del Ministero della Salute fornire ulteriori indicazioni, al fine di assicurare la applicazione, omogenea e effettiva, delle disposizioni del decreto-legge.

Adempimenti vaccinali per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie

Al fine di rendere effettivo l’obbligo vaccinale, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori:

a) la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL oppure attestazione avente data certa rilasciata dal competente servizio della ASL riportante l’elenco delle vaccinazioni effettuate; ovvero b) l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie (cfr. paragrafo 3. “Immunizzazione a seguito di malattia naturale. Omissione e differimento”); ovvero c) la presentazione di formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente con attestazione avente data certa di avvenuta ricezione della stessa da parte del competente servizio della ASL. Pertanto:

  • i nati negli anni dal 2001 al 2011 hanno l’obbligo di assolvere agli adempimenti documentali per l’anti-epatite B, l’anti-tetano, l’anti-poliomielite, l’anti-difterite, l’anti-pertosse, l’antiHaemophilus influenzae tipo b, l’anti-morbillo, l’anti-rosolia e l’anti-parotite;  i nati dal 2012 al 2016 hanno l’obbligo di assolvere agli adempimenti documentali per l’antiepatite B, l’anti-tetano, l’anti-poliomielite, l’anti-difterite, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-morbillo, l’anti-rosolia, l’anti-parotite e l’anti-meningococco C;
  • i nati dal 2017 hanno l’obbligo di assolvere agli adempimenti documentali per l’anti-epatite B, l’anti-tetano, l’anti-poliomielite, l’anti-difterite, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-morbillo, l’anti-rosolia, l’anti-parotite, l’anti-meningococco C, l’antimeningococco B e l’anti-varicella. La documentazione di cui alle lettere a), b) o c) deve essere presentata entro il termine di scadenza per l’iscrizione.

Le ASL dovranno garantire un accesso semplice e diretto all’attestazione di avvenuta prenotazione della vaccinazione, fornendola in modalità cartacea o in modalità elettronica. Nel caso di effettuata vaccinazione, per agevolare i genitori e dare loro il tempo necessario a reperire il libretto vaccinale, quest’ultimo può essere sostituito da c.d. autodichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà comunque essere prodotta entro il 10 luglio di ciascun anno. La ASL territorialmente competente supporterà, con modalità organizzative decise a livello regionale o locale, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, nella valutazione dello stato vaccinale dei minori. Nel caso in cui non siano state effettuate tutte le vaccinazioni obbligatorie, la ASL territorialmente competente provvederà a somministrarle secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età entro la fine dell’anno scolastico.

La mancata presentazione della documentazione nel termine di scadenza per l’iscrizione, ovvero, nel caso in cui sia presentata la c.d. autodichiarazione, entro il 10 luglio di ogni anno è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, alla ASL territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non si siano già attivate per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento (cfr. paragrafo 4. “Mancata osservanza dell’obbligo vaccinale”). Si precisa che, in ogni caso, la presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), e c) del paragrafo 6.1 costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie. Diversamente, per gli altri gradi di istruzione, e precisamente per quelli dell’obbligo, la presentazione della predetta documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale) o agli esami.

I minori con controindicazioni assolute alla vaccinazione (cioè non vaccinabili per ragioni di salute), che sarebbero esposti ad un rischio non trascurabile se i loro compagni di classe non fossero vaccinati, sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all’articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Inoltre, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicheranno alla ASL, mediante modalità operative decise localmente dalla ASL, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

Ricordiamo infine che dal 14 giugno attivo il numero di pubblica utilità 1500 al quale risponderanno medici ed esperti del Ministero e dell’Istituto Superiore di Sanità per fornire ai cittadini informazioni e risposte in merito alle novità introdotte Il numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 16.00.

Allegati: 

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Vaccini: la guida con tutti gli obblighi scolastici (e non) da rispettare ultima modifica: 2017-06-27T04:44:51+02:00 da
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