di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 21.2.2018
NORME DI RIFERIMENTO SUL SEGRETO D’UFFICIO
Il segreto d’ufficio è disciplinato dall’art. 28 della L. 241/90 che prevede che l’impiegato debba mantenere il segreto d’ufficio: egli non può fornire a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti ed operazioni amministrative, in corso o concluse o notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni. Inoltre ai sensi dell’art 494, lettera b del Decreto Leg.vo 297/94, la violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggette a pubblicità, comporta, per il personale docente, l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino ad un mese. Per quanto attiene al Personale ATA, la materia è regolata dagli artt. 92 e 93 del CCNL /2007. L’art. 92, obblighi del dipendente, alla lettera c dispone che il personale Ata ha l’obbligo di ”rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti”. Quindi il mancato rispetto di tale obbligo comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dal su citato art. 93 che, in ragione della gravità del comportamento, oscillano dal rimprovero verbale alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni.
Adesso nel nuovo contratto scuola 2016/2018 è scritto che il dipendente si deve comportare in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l’amministrazione e i cittadini. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi dell’art. 28 della legge n. 241/1990. (Per la verità nell’ipotesi del CCNL scuola 2016/2018 all’art.11 comma 3 lettera b) si fa riferimento all’art.24 della legge 241/90, ma probabilmente si tratta di un refuso e si dovrebbe trattare dell’art.28 della legge n.241/90).
CONTRADDIZIONE NORMATIVA TRA IPOTESI CCNL E TESTO UNICO?
È utile segnalare che nella parte comune del su citato CCNL 2016-2018, precisamente all’art.13 comma 4 lettera i), si dispone, per la violazione del segreto di ufficioinerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità, una sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni. Se questa norma valesse oltre che per il personale Ata, anche per quello docente, si tratterebbe di una riduzione della pena sanzionatoria per gli insegnanti che, come abbiamo già scritto, se violassero il segreto d’ufficio rischierebbero, ai sensi dell’art 494, lettera b del Decreto Leg.vo 297/94, una sospensione dal servizio senza retribuzione fino a 30 giorni.
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