Violenza privata con psicologa in classe senza consenso dei genitori

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Andrea Carlino, La Tecnica della scuola  3.10.2017

– Interessante sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (n.40291 del 5 settembre 2017). Il monitoraggio dell’alunno da parte di una psicologa incaricata dal docente se ciò avviene senza il consenso dei genitori integra l’invasione della sfera personale dunque prefigura il reato di violenza privata. Infatti l’ex art. 610 del Codice Penale tutela la libertà psichica dell’individuo.

Il requisito della violenza si identifica, secondo la legge, in qualsiasi mezzo idoneo a comprimere la libertà di determinazione e di azione della parte offesa.

Con espresso riferimento al caso di specie, riporta Altalex, va citata una interessante pronuncia di legittimità secondo la quale integra il reato di violenza privata la condotta di chi, abusando della sua qualità di insegnante di sostegno ed approfittando dello stato di soggezione e di incapacità di un minore portatore di handicap, costringa questi, senza autorizzazione del genitore, a subire un taglio di capelli (Cass. pen., Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 13538).

I giudici affermano che l’osservazione delle condotte in classe, avvenute o meno mediante la somministrazione di test, al fine di trarne un quadro complessivo del comportamento dello studente, rappresenta una invasione della sfera personale dell’alunno che, come tale, necessitava di un preventivo consenso.

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Violenza privata con psicologa in classe senza consenso dei genitori ultima modifica: 2017-10-04T04:24:20+02:00 da
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