Immissioni in ruolo e supplenze. Aspettativa per altro lavoro contestuale alla presa di servizio: si può. Parere Umbria

Orizzonte Scuola,  1.9.2015  

Come già ampiamente anticipato nella nostra rubrica di consulenza da Paolo Pizzo, appare ragionevole che il Dirigente Scolastico possa concedere aspettativa per altro lavoro prima richiesta prima o contestualmente alla presa di servizio.

La conferma arriva da un parere dell’USR Umbria, che pur premettendo che con riferimento alla questione della concessione dell’aspettativa non risultano interpretazioni ufficiali, tuttavia appare ragionevole ritenere che se prima o contestualmente alla effettiva presa di servizio il dipendente presenta richiesta scritta di aspettativa ai sensi dell’art. 18 comma 3, il dirigente scolastico possa concederla.

Va inoltre precisato che l’aspettativa in questione è senza retribuzione e che, in un ottica di interpretazione più favorevole al lavoratore può avere durata inferiore all’anno scolastico.

Per anno scolastico va inteso 1 settembre – 31 agosto, e non un periodo massimo di durata comprensivo della sommatoria di più mesi fino alla concorrenza di un anno. Anche L’ARAN, nell’orientamento applicativo del 14 dicembre 2011, ha precisato che per l’art. 18, comma 3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico.

Il parere dell’USR Umbria conferma le risposte fornite in consulenza

Il dipendente deve presentare richiesta scritta in carta semplice (di solito il modello è fornito dalla segreteria), indicando la data di decorrenza dalla quale intende fruire dell’aspettativa.

Nella richiesta il dipendente dovrà precisare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa: se l’esperienza lavorativa è presso è un Ente pubblico, basterà un’autocertificazione a supporto della richiesta; se è un soggetto privato, bisognerà esibire una certificazione che attesti la nuova esperienza lavorativa.

Considerata la faq 25 emanata dal Miur in occasione del piano straordinario di immissioni in ruolo, ma soprattutto considerato anche le disposizioni comuni contenute nella circolare delle supplenze che richiamano anche i contratti a tempo indeterminato, laddove specificano che la stipula del contratto, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibile gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL, l’aspettativa si potrà richiedere contestualmente alla presa di servizio.

Immissioni in ruolo e supplenze. Aspettativa per altro lavoro contestuale alla presa di servizio: si può. Parere Umbria ultima modifica: 2015-09-01T08:00:03+02:00 da
Gilda Venezia

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