3 RLS nelle scuole con più di 200 dipendenti

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 14.5.2025.

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nelle scuole con più di 200 dipendenti dovranno essere tre le designazioni. I compiti del RLS

Gilda Venezia

È utile conoscere la normativa che in tutte le unità scolastiche, individuate dal DM 382/98, vengono eletti o designati nell’ambito delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di 1 rappresentante nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti nelle istituzioni scolastiche con più di 200 dipendenti fino a 1000.

Elezioni RSU dell’aprile 2025

Dopo i risultati delle elezioni RSU 2025 della scuola, svolte nell’aprile 2025, si è arrivati dopo il 6 maggio al loro nsediamento per il triennio 2025-2028. Le RSU di una scuola, come prima disposizione, hanno il compito di designare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tale compito è specificato nell’art.73 del CCNL scuola 2006/2009, che dispone il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità scolastiche previste dal D.M. n.382/98, è eletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10-7-1996 e dall’art.58 del CCNI 31.08.99. Qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. Ove successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovrà ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto scuola.

Il suddetto art.58 del CCNI del 31 agosto 1999, prevede che nelle scuole con meno di 200 dipendenti va designata una sola figura di RLS, mentre nelle scuole con un numero di dipendenti superiori a 200 i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dovranno essere tre.

RLS: di cosa si occupa

Proprio l’art.73 del CCNL scuola 2006/2009 specifica i punti dei diritti e dei doveri di ogni RLS:

  1. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
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  2. laddove il D.lgs.626/94 prevede l’obbligo da parte del dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il dirigente scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5 del D.lgs.626/94. Gli esiti delle attività di consultazione di cui sopra sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  3. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
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  4. il dirigente scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione;
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  5. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all’art.19, comma 1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato e del relativo Accordo quadro. La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.lgs.626/94, e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
  6. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
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  7. per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del D.lgs.626/94, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 del D.lgs.626/94, il predetto monte-ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro.

 

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