4 giorni di congedo obbligatorio per i padri nel 2018

Orizzonte_logo14Orizzonte Scuola, 6.1.2018

– Al momento non applicabili ai dipendenti della scuola.

Il congedo di paternità disposto in via sperimentale dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, per gli anni 2013 -2015, e poi per l’anno 2016, dall’articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che comprendeva inizialmente due giorni di congedo obbligatorio e uno o due giorni di congedo facoltativo da fruire entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, non è neanche per il 2018 applicabile ai dipendenti della scuola fino alla entrata in vigore del nuovo CCNL che dovrà necessariamente prevedere tale possibilità.

Di seguito i chiarimenti.

CONGEDO FACOLTATIVO
Il congedo facoltativo, di uno o due giorni, anche continuativi, fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre, poteva essere utilizzato entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di congedo di maternità della madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni). Il congedo facoltativo spettava anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvaleva del congedo di maternità.

ATTENZIONE: Tale congedo per i padri non è stato però prorogato già per l’anno 2017 e quindi non ne è possibile la fruizione nel 2018.

QUATTRO GIORNI DI CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE:

Il congedo obbligatorio inizialmente di due giorni, anche non continuativi, è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato

Tale congedo, previsto in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, è stato prorogato prima per l’anno 2016, poi 2017 e ora per il 2018.

ATTENZIONE: Da 2 giorni è stato elevato a 4 giorni per il 2018.

E IL COMPARTO SCUOLA?

Sia la Funzione Pubblica che l’ INPS ritengono tale normativa non applicabile al comparto scuola, nonostante ci sia la Direttiva 2010/18/Ue del Consiglio dell’8 marzo 2010 e nonostante la stessa legge del 2012 non faccia alcuna differenza tra dipendenti pubblici e privati.
In particolare, la nota prot. DFP n. 8629 del 20 marzo 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in merito al congedo obbligatorio ed al congedo facoltativo del padre lavoratore aveva allora affermato:

“….la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall’art. 1, commi 7 e 8, della citata Legge n. 92/2012, tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto”.

Pertanto, dal momento che il Contratto Scuola non prevede quanto previsto dalla legge in merito al congedo obbligatorio per il padre, quanto detto non è al momento applicabile al comparto Scuola, atteso che la legge di stabilità non ha introdotto una nuova fattispecie ma ha solo “allungato” per un altro anno le stesse possibilità che sarebbero terminate prima entro il 2015 e successivamente per il 2016, poi ap previste per il 2017 (due giorni) e per il 2018 (quattro giorni).

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4 giorni di congedo obbligatorio per i padri nel 2018 ultima modifica: 2018-01-06T17:45:04+01:00 da
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