Nuovo divieto di supplenze over 36. Niente invece su organici e mobilità

di Carlo Forte,  ItaliaOggi  29.11.2016

– La Camera ha approvato la legge di bilancio, ora il Senato

Il calcolo dei 36 mesi, oltre i quali non sarà più possibile proporre e accettare supplenze annuali (fino al 31 agosto) decorre dal 1° settembre 2016. E per fare fronte agli effetti del contenzioso sull’abuso di contratti a termine il governo potrà disporre di 2 milioni di euro nel 2017 e altri 2 nel 2018. Lo prevede il disegno di legge di stabilità di quest’anno (C. 4127-bis-A). Che ieri ha ottenuto il via libera dalla camera dei deputati in prima lettura. Il testo passa ora all’esame del senato per l’ok definitivo. Nel novero degli emendamenti approvati, non figura la riformulazione della norma su organico di fatto in diritto, con la precisazione di 25 mila nuove cattedre, e neppure l’autorizzazione a un piano straordinario per la mobilità (si vedano le anticipazioni di ItaliaOggi di martedì scorso).

Il limite dei 36 mesi di supplenza parte da quest’anno. E non si contano i mesi di supplenza antecedenti al 1° settembre 2016, precisa la legge di Bilancio. Il divieto di cumulo, peraltro, vale solo ed esclusivamente per le supplenze annuali. E cioè per le supplenze su posti vacanti e disponibili che vengono disposte con termine al 31 agosto. Su questo aspetto, a fugare ogni dubbio è intervenuta prima la Corte di Giustizia Europea e poi la Corte costituzionale. La Corte del Lussemburgo, interpellata dal Giudice delle leggi italiano, ha spiegato che il divieto di reiterazione senza limite dei contratti a termine, previsto dalla legislazione europea, vale solo per i contratti stipulati su posti stabilmente vacanti (sui quali, invece, c’è l’obbligo di disporre assunzioni con contratti a tempo indeterminato) e non sui posti disponibili per esigenze temporanee. Ed ha accolto la tesi interpretativa proposta dalla nostra Corte costituzionale, secondo la quale, il limite non debba applicarsi alle supplenze brevi e saltuarie e alle supplenze temporanee anche fino al termine delle attività didattiche (contratti fino al 30 giugno). Il responso della Corte di Giustizia ha indotto la Corte costituzionale, il 12 luglio scorso, a emettere una sentenza rigidamente informata al verdetto dei giudici europei (si veda ItaliaOggi del 19 luglio scorso). Nel frattempo, però, il legislatore ha rimosso dall’ordinamento la norma che consentiva la reiterazione, senza limite, dei contratti a termine anche sui posti vacanti e disponibili. E lo ha fatto con una precisa disposizione contenuta nella legge 107. Resta il fatto, però, che sebbene il limite introdotto dalla legge 107 non sia retroattivo, la Consulta abbia dichiarato incostituzionale la norma (contenuta nella legge 124/99) che consentiva la reiterazione dei contratti a termine anche sui posti vacanti e disponibili. E ciò potrebbe dare adito ad aspettative foriere di contenzioso in capo ai circa 18mila docenti che hanno scelto di rimanere nelle graduatorie a esaurimento, astenendosi dal presentare la domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni della legge 107. Fermo restando, però, che la Corte di cassazione, con alcune sentenze depositate il 7 novembre scorso (22252, 22253, 22254 e 22257) ha chiarito definitivamente che la reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi su cattedre e posti dell’organico di fatto è legittima. Ed è legittima anche la reiterazione delle supplenze su cattedre e posti dell’organico di diritto, purché non ecceda i 36 mesi. La Suprema corte ha spiegato in quali casi sia dovuto il risarcimento del danno da abuso di contratti a termine, fissando l’entità del relativo importo da un minimo di 2,5 mensilità di retribuzione a un massimo di 12, fatte salve le maggiorazioni da 10 a 14 mensilità per i precari che vantino un’anzianità di servizio superiore, rispettivamente, ai 10 e ai 20 anni di servizio. Infine, con la sentenza 22258, sempre del 7 novembre, ha confermato la non applicabilità degli scatti biennali ai docenti precari che abbiano insegnato materie diverse dalla religione cattolica.

Ma ha dichiarato il diritto di questi ultimi a vedersi riconoscere i gradoni così come avviene per i docenti di ruolo. Di qui la necessità, da parte del governo, di promuovere il rifinanziamento del fondo per il contenzioso collegato alla questione dell’abuso di contratti a termini. La legge 107/2015, infatti, prevedeva una stanziamento di 10 milioni di euro per coprire gli oneri delle soccombenze in giudizio dell’anno 2015 e altri 10 milioni per il 2016. Ma siccome la Corte di cassazione ha sancito definitivamente il diritto al risarcimento per i precari ultratriennalisti che abbiano cumulato oltre 36 mesi di supplenze su posto vacante e disponibile, il legislatore ha dovuto fare fronte alle relative necessità.

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Nuovo divieto di supplenze over 36. Niente invece su organici e mobilità ultima modifica: 2016-11-29T08:15:59+01:00 da
Gilda Venezia

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