Suono campana non “salva” insegnanti

di Paola Moscuzza,  Studio Rando Gurrieri, 14.5.2017

– News Cassazione: “Responsabili incolumità alunni fin dentro scuolabus”. 

Nel caso in cui un alunno subisca un danno a seguito di una scarsa vigilanza del personale scolastico, la responsabilità che sorge in capo a questo è di natura contrattuale.
In applicazione di questo principio, La III sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 10516/17 ha condannato il Ministero dell´Istruzione (insieme alle insegnanti individuate come responsabili) a risarcire due genitori che avevano perduto il figlio a seguito di un incidente avvenuto in prossimità della scuola.
Il bambino, vittima dell´accaduto, varcando i cancelli della scuola, si recava verso lo scuolabus, e mentre vi saliva, rimaneva incastrato nella porta che veniva chiusa dal conducente a seguito del segnale datogli dalla maestra. Non accortosi di nulla, il conducente faceva partire il mezzo così da trascinare il bambino provocandone la morte.
Sia il Tribunale di Trieste che, successivamente, la Corte d´Appello della stessa città, riconoscevano la responsabilità dell´Amministrazione statale sulla base della negligenza dell´insegnante, che disattenta, aveva lasciato che il conducente chiudesse le porte dopo aver lei stessa fatto cenno di poter partire, certa che tutti i bambini fossero sul pullman.
 
Responsabilità contrattuale e per colpa quindi, quella della docente che, tenuta a sorvegliare gli alunni dall´ uscita della scuola all´ accesso sul pullman, si era distratta venendo meno al dovere che grava su tutti gli insegnanti, di proteggere e garantire la sicurezza dei minori che vengono affidati loro dai genitori.
Ricorreva in Cassazione, sperando in un cambio di rotta, il Ministero dell´Istruzione, lamentando una valutazione non propriamente corretta che della sua responsabilità era stata fatta in appello, ossia quella di responsabilità contrattuale da inadempimento, e asserendo invece che, dal momento che l´increscioso fatto era avvenuto sia al di fuori dell´orario della scuola che dei luoghi della stessa, la responsabilità dell´insegnante fosse aquiliana, ossia extracontrattuale, e quindi una responsabilità che non proviene dalla violazione di un dovere specifico che derivi da un obbligo contratto in precedenza, ma da un dovere generico.
Sordi a tale rimostranza, i Giudici della Corte Suprema che, citando cospicua giurisprudenza di legittimità, confermavano la responsabilità contrattuale per inadempimento del Ministero e degli insegnanti, su cui grava, senza ombra di dubbio, il delicato compito di sorvegliare gli alunni dal “suono della campana” finche´ il “testimone” del ruolo di garante non sia passato nelle mani del conducente dello scuolabus. A nulla utili per tentare di sgravarsi dall´obbligo di vigilanza, le sottolineature del ricorrente circa il termine dell´orario scolastico e dei luoghi (al di fuori della scuola) in cui l´episodio era avvenuto.
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Suono campana non “salva” insegnanti ultima modifica: 2017-05-14T07:49:05+02:00 da
Gilda Venezia

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