Bocciare si può, ecco la normativa

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Orizzonte Scuola, 20.9.2017

– La scuola deve applicare specifiche strategie per migliorare i livelli di apprendimento.

La legge di Riforma della Scuola, legge n. 107/2015, ha dato un nuovo impulso all’autonomia scolastica, proponendosi come finalità principale proprio la piena attuazione della medesima, come si legge al comma 1.

Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società dellaconoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili diapprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersionescolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e

professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta,quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di

educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, lepari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge da’ piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successivemodificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

La detta legge si pone, dunque, in continuità con il DPR n. 275/99“Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolasticheai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59, potenziando tuttavia quelle che sono le competenze del dirigentescolastico, modificando le competenze del consiglio d’Istituto e del collegio dei docenti relativamente alla stesura del pianodell’offerta formativa (divenuto triennale – PTOF – e con contenuti nuovi non presenti nel vecchio POF annuale), e novellandoil Comitato per la valutazione dei docenti.

Quali sono, alla luce della legge n.107/2015, le nuove competenze deldirigente scolastico e degli organi collegiali? Chi deve fare cosa?

Le competenze e i compiti del DS, descritte sinteticamente nel comma 78 della suddetta legge, proseguono nel solco tracciato dalla normativaprevigente (legge n. 59/97, dal D.L.vo  n. 59/98, dal DPR n. 275/99 e dal D.L.vo n. 165/01):

Il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organicollegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un’efficace ed efficientegestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi  comuni del sistema scolastico pubblico,assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed e’responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall’articolo 25del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ della valorizzazione delle risorse umane.”

Le novità più rilevanti sono introdotte, invece, dai commi 14, 18, 79,80, 117 e 127.

Il comma 14 è dedicato all’elaborazione del PTOF (tutto sul PTOF) e attribuisce al dirigente una competenza spettante prima al consiglio d’Istituto.

Il dirigente scolastico, infatti, in base al detto comma, definisce gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e diamministrazione, che costituiscono il punto di partenza per l’elaborazione del PTOF, come ha ben illustrato la prof.ssa Katjuscia Pitino.

I comma 18, 79,80, introducono un’altra importante novità che harafforzato, senza alcun dubbio, i poteri del DS, aumentandone conseguentemente le responsabilità.

Alcomma 18 leggiamo:

Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai postidell’organico dell’autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83.

Non sarà più il vecchio sistema di punteggi e graduatorie a fararrivare i docenti nelle scuole, ma sarà il dirigente a individuare i docenti che faranno parte dell’organico dell’autonomia dell’istituzionescolastica che dirige.

Il dirigente scolastico dall’A.S. 2016/17 individua, all’internodell’ambito territoriale di riferimento (tutto sugli ambiti territoriali), il personale docente di ruolo al fine di coprire i posti dell’organico dell’autonomia, in primis iposti comuni e di sostegno vacanti e disponibili.

Il DS propone l’incarico triennale in coerenza con il PTOF,valorizzando il curriculum, le esperienze e le competenze professionale e svolgendo anche dei colloqui.

Il comma 117, poi, affida al dirigente scolastico il compito di valutare, sentito il parere del comitato per la valutazione dei docenti, il personale docente in periodo di formazione e prova sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate daldirigente scolastico le funzioni di tutor.

Altra competenza del tutto nuova attribuita al dirigente scolastico èindicata nel comma 127, secondo cui spetta al DS assegnare, sulla base dei criteri individuati dal comitato divalutazione, il bonus premiale (commi 126 e 128) ai docenti maggiormente meritevoli che operano nell’Istituzionescolastica che lo stesso dirige.

La legge n. 107/2015, come suddetto, è intervenuta anche sullecompetenze del consiglio d’Istituto e del collegio dei docenti relativamente all’elaborazione del PTOF.

Il comma 14 al punto 4 recita:

Il piano e’ elaborato dal collegio dei docenti sulla base degliindirizzi per le attivita’ della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano e’approvato dal consiglio d’istituto.

Il consiglio d’Istituto, dunque, ha il compito di approvare il PTOF e non anche di definire, come prevedeva l’articolo 3 del DPR n.275/99, i detti indirizzi ora definiti dal dirigente scolastico.

Il collegio dei docenti, invece, mantiene il compito di elaborare il Piano, sulla base degli indirizzi definiti dal DS.

Il comitato per la valutazione dei docenti, infine, è stato novellato dal comma 129 (che ha sostituitol’articolo 11 del decreto legislativo n.297/94) riguardo sia ai compiti sia alla composizione sia alla durata.

Ai sensi del detto comma, il comitato per la valutazione dei docenti(che dura in carica tre anni) è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti (2 scelti dal collegio dei docenti e1 dal consiglio d’Istituto), da due rappresentanti dei genitori (nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado)o da un rappresentante dei genitori e un rappresentate degli studenti (nella scuola secondaria di secondo grado), e da un componenteesterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Una nuova competenza che il comitato è chiamato a esercitare consistenella definizione dei criteri per la valorizzazione del merito, sulla base dei quali il DS attribuirà il bonus premiale al personaledocente.

Il compito del comitato, dunque, è limitato alla definizione deicriteri, mentre sarà il DS ad assegnare annualmente il bonus ai docenti meritevoli (comma 127).

Il comitato, al fine del superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo, esprime il proprio parere (per la successiva valutazione da parte del DS) conuna composizione ridotta, cioè senza la componente genitori e senza il componente esterno; viene integrato dal docente tutor del/i neoimmesso/i.

Il comitato, al contrario, opera con la presenza di tutte le componentiper la valutazione del servizio di cui all’art.448 del D.Lgs. 297/94 , previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazionedel servizio di un docente componente del comitato, l’interessato non partecipa ai lavori e il consiglio d’Istituto provvedeall’individuazione di un sostituto; esercita, infine, le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501del decreto di cui sopra.

Alla luce della nostra analisi, possiamo affermare che funzioni e compiti degli organi collegiali non hanno subitocambiamenti tali da rafforzarne il ruolo, al contrario il Consiglio d’Istituto ha subito una riduzione del suo potere di indirizzo atutto vantaggio del DS.

Il Comitato per la valutazione dei docenti si è visto attribuire il compito di definire i criteri per lavalutazione del merito dei docenti (la cui valutazione spetta al DS) ed è stato modificato nella sua composizione.

Nessuna sostanziale modificato ha riguardato le competenze proprie delCollegio dei docenti.

La figura del DS, invece, ha visto ampliate le proprie competenze con l’attribuzione di nuovicompiti e funzioni quali: definizione gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e diamministrazione; attribuzione incarichi triennali ai docenti di ruolo dell’ambito territoriale dirifornimento; valutazione dei docenti in periodo di formazione e prova; attribuzione del bonusai docenti meritevoli, sulla base dei criteri individuati dal comitato di valutazione.

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Bocciare si può, ecco la normativa ultima modifica: 2017-09-21T05:35:53+02:00 da
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