IL DIPLOMA MAGISTRALE NON VALE COME GLI ALTRI TITOLI DI SCUOLA SUPERIORE

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di Andrea Alberto Moramarco, Il Sole 24 Ore 24.12.2014

 
Il diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (vecchio diploma magistrale) costituisce titolo rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado, ma non è equiparabile al diploma rilasciato a chiusura dei corsi di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Solo questi ultimi infatti consentono l’accesso ai corsi di laurea universitari e alle carriere di concetto presso le Pubbliche amministrazioni e valgono ogniqualvolta la legge richiede il possesso di un diploma come requisito professionale. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 6034 del 5 dicembre scorso.

La vicenda
Il caso trae origine da un decreto del prefetto di Caserta che disponeva la revoca della licenza per la gestione di un istituto di vigilanza privata concessa ad una signora, legale rappresentante di una società che svolgeva attività di vigilanza e trasporto valori. Il provvedimento del prefetto era motivato dal fatto che la signora fosse sfornita del titolo di studio valido per esercitare la licenza. La signora infatti aveva un diploma magistrale, titolo di studio non equiparabile ad un diploma di istruzione secondaria superiore. Nella specie, rilevava il decreto del ministero dell’Interno 269/2010, Regolamento sugli istituti di vigilanza ed investigativi, che prevedeva quale requisito professionale per ottenere la licenza il possesso di un diploma di scuola superiore.
La vicenda dopo l’impugnazione del provvedimento da parte della titolare della licenza arriva dinanzi ai giudici amministrativi. Il Tar in prima battuta accoglie il ricorso; il Consiglio di Stato invece condivide le motivazioni del decreto del Prefetto.

I due diplomi non sono equiparabili
La questione di interesse riguarda la valenza del vecchio diploma magistrale e la sua eventuale riconducibilità «al genus dei diplomi di scuola media superiore». Ebbene, i giudici del Tar avevano ritenuto legittima l’equiparazione tra i due diplomi, poiché nel caso concreto non era in discussione l’ammissione a concorsi o l’iscrizione a corsi universitari ma l’accesso ad una professione. I giudici del Consiglio di Stato, invece, hanno ritenuto tale equiparazione errata.
Il Collegio, innanzitutto, ricorda che il diploma magistrale nel cessato ordinamento era conseguito al termine di un corso di studio triennale ed era di per sé abilitante per l’insegnamento. Esso può per questo essere considerato titolo rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado, perché ad esso si accedeva appunto dopo aver frequentato la scuola secondaria di primo grado. Tuttavia, non può ritenersi equipollente al diploma rilasciato «a chiusura dei corsi di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale». Solo questi ultimi, per la loro durata e per la preparazione specifica, sono titoli validi per l’accesso ai corsi di laurea e per i concorsi per la Pubblica amministrazione.
Inoltre, il Consiglio di Stato afferma che «il valore giuridico di un titolo di studio deve essere unitario e identico nell’ambito dell’intero ordinamento […] indipendentemente dall’uso che poi il titolare intenda farne nel suo cursus studiorum o nella sua progressione lavorativa». Pertanto, a prescindere dall’accesso a corsi di laurea o alle carriere pubbliche, il diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio «non è in alcun modo assimilabile al diploma di scuola media superiore» anche nelle ipotesi in cui la legge richiede il diploma come requisito professionale.

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