I docenti sono obbligati a segnalare i pericoli presenti in aula? Quando si diventa responsabili

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Orizzonte Scuola, 27.3.2018

– L’eterna diatriba sugli obblighi e responsabilità dei docenti si arricchisce sempre di nuovi capitoli, e uno di questi è certamente quello legato alla sicurezza. Nello specifico ci si chiede spesso: i docenti sono obbligati a segnalare i rischi presenti nell’edificio scolastico?

Un obbligo dei docenti è sicuramente quello di eseguire le direttive diramate dal Dirigente Scolastico in materia di sicurezza ma allo stesso tempo è ravvisabile l’obbligo, da parte degli stessi, di segnalare eventuali situazioni potenzialmente pericolose rilevate nel corso dell’attività didattica.

Per situazioni potenzialmente pericolose, si badi bene, non si intendono quelle legate, ad esempio, a problematiche inerenti la non conformità degli impianti o la mancanza di certificazioni di idoneità degli edifici.

Quando si parla di segnalazioni delle non conformità presenti in aula o di situazioni di pericolo rilevate si intendono ad esempio la presenza di spigoli di infissi ad altezza di bambino,la difficoltà di evacuazione di alunni diversamente abili durate le prove di evacuazione simulate,  di dispositivi antincendio alterati.

I docenti, in questi casi, diventano responsabili se non denunciano la situazione al superiore (Dirigente Scolastico) perché a norma di codice civile (art. 2048), sono considerati responsabili diretti di eventuali danni ai loro studenti derivanti da tale situazione di illegalità.

Segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico o suo preposto qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza per eliminare lo ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, è sicuramente configurabile come un obbligo da parte del docente.

Infatti, il personale docente è responsabile degli alunni e degli atti da essi commessi ai sensi dell’art. 2048 del codice civile che recita:  “I precettori (insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno (art. 2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (omessa vigilanza). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Pertanto, anche sotto l’aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, l’insegnante ha l’obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere completamente esente da qualsivoglia responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale.

I docenti, dunque, per evitare di incorrere in conseguenze paradossali, devono preventivamente segnalare ufficialmente e dettagliatamente al Dirigente Scolastico rischi presenti in aula e contemporaneamente informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

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I docenti sono obbligati a segnalare i pericoli presenti in aula? Quando si diventa responsabili ultima modifica: 2018-03-27T15:32:43+02:00 da
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